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Pubblico impiego. Cassazione: non si può licenziare chi non invia certificato se la malattia è stata certificata dal medico fiscale

di Maria Parisi e Nelson Iotti

La Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore pubblico assente per malattia che non abbia provveduto all’invio del certificato di malattia non può essere licenziato qualora la sussistenza dello stato di malattia sia stato certificato dal medico di controllo. LA SENTENZA.

01 OTT - Ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 (GG. UU. n. 250 del 12 settembre 1983 e n. 310 del 11 novembre 1983), l’articolo 5 comma 12 così recita:
Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
 
Nata molti anni fa a tutela dei diritti dei lavoratori in malattia, la poliedrica figura professionale del medico fiscale, periodicamente confinata nell’oblio, si sta delineando nel dettaglio soltanto recentemente, tanto da rappresentare il fulcro del cosiddetto “Polo Unico”, che attribuisce all’Ente Previdenziale la potestà di effettuare le visite mediche di controllo domiciliare, sia ai lavoratori del settore privato che di quello pubblico. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo i medici fiscali si sono evoluti nel loro modus operandi, potendo usufruire delle cosiddette valigette informatiche per l’espletamento di ogni fase della loro attività lavorativa e ricorrendo ai desueti moduli cartacei soltanto in caso di guasto delle apparecchiature  di cui l’Inps li ha dotati in comodato d’uso.
 
L’ineluttabile adeguamento ai tempi non ha modificato l’intrinseco senso della medicina fiscale, che permane la salvaguardia della salute dei lavoratori dipendenti, come si evince anche dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 maggio – 26 settembre 2016, n. 18858. La Suprema Corte ha chiarito infatti che il lavoratore pubblico assente per malattia che non abbia provveduto all’invio del certificato di malattia non può essere licenziato qualora la sussistenza dello stato di malattia sia stato certificato dal medico di controllo.
 
In uno dei motivi del ricorso:
…è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55-quater comma 1, lettera b), 55-septies, del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere ritenuto che i certificati dei medici fiscali non rappresentassero valida giustificazione dell’assenza per malattia della ricorrente. Assume la ricorrente che, essendo intervenuta visita fiscale, all’esito della quale veniva rilasciato certificato medico che confermava l’esistenza della patologia inabilitante al lavoro, e facendo parte i medici fiscali di una struttura sanitaria pubblica, la malattia era stata certificata secondo quanto previsto dall’art. 55-septies del d.lgs. n. 151 del 2001. Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello aveva affermato che il certificato del medico curante o della struttura sanitaria pubblica era l’unica documentazione giustificativa dell’impedimento del dipendente a recarsi al lavoro.
3.1. Il motivo non e’ fondato e deve essere rigettato.
 
Questa sentenza avvalora maggiormente la funzione di terzietà del medico di controllo , come più volte ribadito dalle varie associazioni di categoria, prima fra queste l’Associazione Nazionale Medici Fiscali (Anmefi ), aderente all’art. 5 dello statuto dei lavoratori.
Nell’autonomia di giudizio il medico di controllo svolge un ruolo di pari valenza giuridica a quella della certificazione, che per definizione recita “testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalle leggi, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa“.
 
Altrettanto viene avvalorata la potestà del medico di controllo di assegnare prognosi, anche di un solo giorno, come nella fattispecie della sentenza, anche in assenza, al momento, di un certificato di malattia emesso dal medico curante convenzionato o da una struttura pubblica nelle ore successive.
 
In conclusione questa sentenza , oltre all’aspetto puramente giuridico ( sentenze, ricorsi, appelli, ecc. ) circoscrive all’interno di un unico campo quella che è la funzione di principio dell’attività del medico: quella della tutela della salute del lavoratore ed allo stesso di un supporto nel percorso di diritto e rispetto del dovere verso la società e la collettività.
 
Maria Parisi e Nelson Iotti
Associazione nazionale medici fiscali (Anmefi)

01 ottobre 2016
© Riproduzione riservata

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