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Nuovi titolari di farmacia. Obblighi contributivi Enpaf e destino dei contributi Inps. Il punto dell'Ente previdenziale dei farmacisti


L’assunzione della titolarità della farmacia determina l’applicazione della quota contributiva Enpaf in misura intera. Viene infatti a cessare l’assoggettamento a contribuzione previdenziale ulteriore rispetto a quella Enpaf che, pertanto, diviene l’unico Ente previdenziale di riferimento. E cosa accadrà ai contributi Inps già corrisposti? L'Enpaf fa qui il punto sugli strumenti idonei a valorizzare la contribuzione Inps già versata.

04 NOV - A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute agli Uffici, l’Enpaf ha formulato alcune precisazioni in merito agli obblighi contributivi conseguenti all’acquisizione della titolarità della farmacia. "E’ fatto notorio che l’assunzione della titolarità della farmacia, ovvero l’entrata in una compagine societaria, determini l’applicazione della quota contributiva Enpaf in misura intera. In tali ipotesi, infatti, viene a cessare l’assoggettamento a contribuzione previdenziale ulteriore rispetto a quella Enpaf che, pertanto, diviene l’unico Ente previdenziale di riferimento dell’iscritto", spiega l'Ente previdenziale.
 
"Tanto premesso - prosegue l'Enpaf in una nota - i contributi Inps corrisposti prima dell’insorgenza dell’obbligo di versamento della quota contributiva Enpaf in misura intera possono essere valorizzati pur se versati per un periodo inferiore a venti anni (periodo assicurativo minimo richiesto dall’Inps per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia) anche alla luce del fatto che la L n. 47/1983 non permette di effettuare i versamenti volontari finalizzati al raggiungimento del predetto requisito, nei periodi durante i quali l’interessato è iscritto ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ovvero a Casse od Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti, come l’Enpaf".
 
In ogni caso, l'Enpaf precisa che l’Inps riconosce il diritto a pensione in favore di quei soggetti che abbiano iniziato a versare i contributi previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che possano vantare 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) al compimento di un’età anagrafica attualmente pari a 70 anni e 7 mesi. Fermo quanto sopra, viene poi precisato che il legislatore ha messo a punto alcuni strumenti finalizzati alla valorizzazione della contribuzione previdenziale obbligatoria, anche nell’ipotesi in cui questa non porti alla maturazione del diritto a pensione autonoma Inps.
 
Il riferimento è agli istituti della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L.n. 45/1990 e della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2006.
 
"Riguardo alla possibilità di attivare la procedura di ricongiunzione - spiega ancora la nota - si rappresenta che la L.n. 45/90 ha introdotto tale istituto ai fini del diritto e della misura di una sola pensione per coloro che siano, ovvero siano stati, iscritti ad una Cassa di previdenza dei professionisti; la ricongiunzione consente infatti di trasferire presso un unico istituto di previdenza (Gestione accentrante) tutta la contribuzione presso una o più Casse o Enti".
 
"L’istituto della totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) consente, invece, all’iscritto a due o più gestioni previdenziali che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento dagli Enti coinvolti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione - aggiunge la nota -. La maturazione del diritto a pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissato al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età con venti anni di contribuzione e la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti. Diversamente, la maturazione del diritto a pensione di anzianità è previsto al raggiungimento di 40 anni e 7 mesi di contribuzione e la decorrenza del trattamento è differita di 21 mesi rispetto maturazione del diritto, per il quale è richiesta la presentazione di apposita domanda di pensione".
 
"Si rappresenta altresì - precisa l'Enpaf - che i requisiti assicurativi ed anagrafici sono assoggettati all’incremento della speranza di vita, così come accertata dall’Istat e che il d.lgs. n. 42/2006 fa comunque salvi gli ulteriori requisisti previsti dagli ordinamenti dei singoli Enti previdenziali coinvolti nella procedura ed in particolare, per l’Enpaf, rileva l’esercizio dell’attività professionale del farmacista e il riscatto del corso di studi universitari non utile ai fini dell’anzianità assicurativa".
 
"L’iscritto ha, pertanto, a disposizione strumenti idonei a valorizzare la contribuzione Inps versata precedentemente all’assunzione della titolarità della farmacia ovvero dell’ingresso nella compagine societaria, pur se non sufficiente al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta per la maturazione del diritto a pensione autonoma Inps, senza alcuna perdita dei contributi versati e senza la necessità di ricorrere ad espedienti difficilmente praticabili. In ogni caso, non è ammessa la ricongiunzione tra i contributi versati alla Gestione Separata Inps e quelli versati al Fondo lavoratori dipendenti, mentre è possibile la totalizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.lgs. n. 42/2006", conclude l'Ente previdenziale. 

04 novembre 2016
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