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Rapporto farmacista-grossista e le sentenze del Tar. Il punto di Federfarma Servizi

di Federfarma Servizi

La Federazione ha ritenuto opportuno riservare alle sentenze del TAR Lazio sul rapporto farmacista / grossista uno spazio di riflessione in un editoriale sul proprio sito per cercare di comprendere le implicazioni per la filiera e per il cittadino di quanto affermato dai giudici amministrativi.

22 NOV - Le sentenze del TAR Lazio sui ricorsi di alcuni farmacisti-grossisti napoletani hanno sollevato diverse voci, anche discordanti in alcuni casi, all'interno della distribuzione farmaceutica e come Federfarma Servizi riteniamo opportuno concederci un momento di riflessione per cercare di comprendere le implicazioni per la filiera e per il cittadino di quanto affermato dai giudici amministrativi. Al TAR era stato chiesto l'annullamento di una nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute -relativa al rapporto tra farmacia e grossista e al divieto di passaggi interni di farmaci- e delle conseguenti note della Regione Campania e del Dipartimento Farmaceutico di alcune ASL della stessa Regione.

Tanti sono gli interrogativi sollevati dal TAR, partendo in primo luogo dalla motivazione che ha spinto alcuni farmacisti partenopei che svolgono parallelamente anche l'attività di grossisti a rivolgersi ad un'autorità giudiziaria. A quanto pare l'interesse che i farmacisti-grossisti considerano leso è di natura squisitamente economico laddove gli attori hanno lamentato «un atteggiamento distorsivo della concorrenza serbato dalle industrie farmaceutiche, ostili ai farmacisti grossisti cui fornirebbero i medicinali senza continuità e con prezzi maggiori di quelli praticati alle farmacie».
 
È questa la ragione per cui, come si legge negli atti, sono costretti «ad acquistare col codice univoco della farmacia i medicinali per poi trasferirli, con un documento di trasporto interno (DDT), dal magazzino della farmacia a quello separato di grossista per la successiva vendita ad altre farmacie o ad altro grossista». 
 
Quanto alla prassi di "trasferimenti interni" tra farmacia e deposito del grossista, il Ministero della Salute, e a seguire la Regione Campania e le succitate ASL, sono state chiare nelle loro note affermando che «in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente». La prima riflessione che ne consegue è la volontà dei farmacisti-grossisti di annullare le indicazioni ministeriali in merito all'inammissibilità di passaggi "interni" per dare priorità al proprio personale vantaggio economico invece che alle linee direttrici ministeriali per un comportamento corretto sul piano della tutela della salute

Nondimeno, questa vicenda giudiziaria conferma quanto Federfarma Servizi sostiene da tempo, ovverosia l'esistenza di una terza categoria di grossisti che non rientra né nella propria compagine associativa, né in quella dalla distribuzione privata. Si tratta di una categoria di grossisti terza anche e soprattutto perché utilizza dinamiche di approvvigionamento che non solo non sono quelle usate dal resto della distribuzione intermedia -utilizzando la farmacia come ponte- ma che tantomeno sono quelle auspicate dal Ministero della Salute nella distribuzione farmaceutica. 
 
Il secondo elemento che colpisce l'attenzione è che questa terza categoria lamenti contemporaneamente una disparità di condizioni di acquisto da "combattere" con l'uso della doppia veste farmacista-grossista e, dall'altro lato, invoca la lesione dei principi di concorrenza del mercato. Il risultato di tale ambivalente approccio è che non si comprende bene se i farmacisti-grossisti desiderino anche un terzo tipo di mercato, che sia cioè basato sulla libera concorrenza, ma in un mercato che non sia anche libero di fissare le proprie condizioni contrattuali. In merito alla natura delle note dirigenziali impugnate davanti al giudice amministrativo, è stato evidenziato che non si tratta di provvedimenti con efficacia vincolante o prescrittiva sia per i soggetti pubblici sia per gli operatori privati coinvolti. D'altronde era stato lo stesso Ministero a non rivendicare la natura vincolante della propria nota divulgativa.
 
Ciononostante il Ministero della Salute ha chiesto il rigetto dei ricorsi in quanto la lettura sistemica sostenuta dai farmacisti-grossisti ricorrenti finirebbe per «invertire le fasi della distribuzione e della vendita al dettaglio dei farmaci, creando di fatto il tertium genus di una figura unitaria di farmacista/grossista, con impatto negativo sulla filiera del farmaco e sulle esigenze di tracciatura, poste in funzione di garanzia della immediata e completa disponibilità dei farmaci e della loro immunità da possibili frodi a danno della salute pubblica». Il quarto dato che ci sorprende è trovarci di fronte all'ennesima occasione -questa volta di natura giudiziaria- in cui il Ministero allerta inequivocabilmente sulla pericolosità dell'attività del farmacista-grossista in termini di tracciatura, trasparenza e quindi anche di tutela della salute. 
 
Il TAR del Lazio, pur non condividendo la preoccupazione del Ministero, ha posto un esplicito limite alla legittimità dei passaggi "interni" tra il magazzino della farmacia e quello del grossista entrambi gestiti dallo stesso professionista: si deve trattare di passaggi "c.d. "logistici", ossia "gratuiti e non riconducibili a ipotesi di compravendita" e tracciati tramite DDT. Per tutti gli altri passaggi "di compravendita", quindi, il TAR condivide la linea adottata dal Ministero in merito all'inammissibilità di passaggi interni. Si tratta di un passaggio cruciale della sentenza, che lascia aperto un interrogativo molto delicato, ossia quanti casi di "passaggi logistici" da parte di farmacisti-grossisti siano stati riscontrati finora dagli organi ispettivi e quindi rilevati dal Ministero o dall'AIFA. 

Come chiarito, non può essere considerato "logistico" il "passaggio" di una referenza dalla farmacia al grossista e viceversa quando lo scopo di tale passaggio è giustappunto la vendita di quella referenza. A tal proposito ci sembra di intravedere un rischio molto grave laddove questa "finestra" lasciata aperta dal TAR Lazio possa diventare un pericoloso "cavallo di Troia" che esoneri i "passaggi" di farmaci dall'obbligo di trasparenza e tracciabilità in una fase delicata della distribuzione. 
 
Oltretutto questo orientamento è in netto contrasto con la volontà del legislatore europeo di disciplinare sempre più severamente la tracciatura dei farmaci, come dimostra anche la recente introduzione del codice univoco europeo. La salute del cittadino deve essere la priorità per chi opera nella distribuzione farmaceutica e se c'è qualcuno che intende anteporvi interessi economici e personalismi, forse è arrivato il momento di intervenire con una normativa che non lasci spazio a interpretazioni e dubbi. 
 
Come Federfarma Servizi siamo consapevoli e onorati che le nostre aziende di farmacisti svolgano un servizio sanitario di valenza pubblica e per questo confermiamo anche in questa occasione -come già fatto negli accordi siglati sinora con il soggetto pubblico- la nostra ferma volontà di collaborare con il legislatore nazionale nel garantire il più trasparente sistema di distribuzione al servizio della collettività. 
 
Editoriale pubblicato sul sito di Federfarma Servizi

22 novembre 2016
© Riproduzione riservata

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