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Sentenza Tar Lazio. Massofisioterapisti sono figura sanitaria, non una professione 


Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comitato europeo massofisioterapisti (Cem) contro il ministero della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal DM 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale del massofisioterapista. Ma i giudici hanno comunque sottolineato che se anche fossero entrati nel merito avrebbero sostenuto le argomentazioni del ministero della Salute in quanto la normativa di riferimento è stata abrogata (in parte) dal Titolo V della Costituzione. LA SENTENZA.

15 APR - Il Comitato massofisioterapisti italiani, ha sbagliato a ricorrere la Tar, ha sbagliato l’oggetto del ricorso, non ha considerato le leggi subentrate a quelle a cui fa riferimento che hanno modificato il quadro giuridico della professione. Conclusione: il Tar Lazio ha respinto un ricorso del Comitato contro il “silenzio inadempimento” sopraggiunto allo scadere dei tempi previsti dalla legge entro i quali il ministero della Salute avrebbe dovuto provvedere all’adozione di quanto previsto dal DM 10 luglio 1998, per la determinazione della figura professionale del massofisioterapista.  
 
Il “silenzio inadempimento” è un tipo di non risposta, cioè un silenzio non giuridicamente qualificato e che quindi non produce effetti nella sfera soggettiva dei soggetti interessati.
Tuttavia, in caso di atti regolamentari, per definizione a portata generale, non è ammesso il ricorso al Tar per la tutela della propria sfera giuridica, azione possibile invece nel caso di provvedimento che è per definizione (secondo la legge 241/90), atto della pubblica amministrazione che produce effetti giuridici diretti nella sfera del soggetto interessato.
 
Ed è proprio questo aspetto quello evidenziato nella sentenza del Tar. Senza entrare nel merito della questione giuridica, hanno dichiarato l’inammissibilità dell’azione del Comitato perché mirata a ottenere l’esecuzione di un Dm che come tale è un atto normativo ad efficacia erga omnes.
 
Avrebbero potuto chiudere così la pronuncia, ma tuttavia i giudici del Tar Lazio hanno voluto anche sottolineare, sostenendo così le argomentazioni del ministero costituito in giudizio,  che se anche si fosse scesi nel merito della questione dell’attuazione del Dm, la vicenda si sarebbe comunque conclusa con una pronuncia di rigetto, in quanto, il Dm invocato dal Comitato, non è oggi attuabile a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale è stato parzialmente abrogato e su cui si fonda la disciplina relativa all’istituzione della figura professionale del massofisioterapista, con la conseguenza che anche l’attuazione del Dm del 1998, non risulta esperibile.
 
Nel ricorso, ad opponendum, si è costituito in giudizio anche l’Istituto Enrico Fermi di Perugia, che eroga corsi professionalizzanti per la figura del massofisioterapista, attribuendo, all’esito del corso, un titolo che trova la propria fonte normativa proprio nel DM del 97 che, secondo quanto detto dai giudici del Tar è stato parzialmente abrogato dai successivi interventi legislativi.
 
I massofisioterapisti quindi, secondo il Tar, sono una figura sanitaria, ma non una professione sanitaria, perché il Dm che in qualche modo ne stabiliva uno pseudo-mansionario non c’è più e quindi anche i corsi dell’Istituto Fermi divengono sostanzialmente non riconoscibili.

15 aprile 2017
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