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Responsabilità professionale. Il ruolo delle Camere Arbitrali

di Domenico Della Porta

Grazie a loro si potrebbe annullare il rischio concreto che le cause civili in campo medico legale possano essere decise da un magistrato che, seppure di valore, non ha alcuna specifica competenza tecnica sulla materia oggetto della vertenza

22 MAG - Una delle prime preoccupazioni che possono insorgere con la piena entrata in vigore della legge 24/2017 sulla resposabilità professionale dei medici e la sicurezza delle cure si registra nel momento in cui una controversia sanitaria sfocia in una richiesta di risarcimento danni anche con causa civile.
 
Questo evento viene spesso  strumentalizzato dagli organi di informazione che celebrano un vero e proprio processo mediatico, con gravi conseguenze, in termini di immagine, a carico di medici e strutture sanitarie. Di converso, scarso risalto viene dato, successivamente,  all’eventuale esito vittorioso del giudizio civile da parte del convenuto , in quanto meno interessante dal punto di vista giornalistico.
 
D’altro canto, a seguito della ammissibilità in Italia (seppure controversa), del cosiddetto “patto di quota lite”, introdotto dal Decreto Bersani, in forza del quale il pagamento degli onorari professionali di un avvocato può essere  condizionato all’esito positivo della causa (success-fee), si è assistito ad un proliferare di giudizi civili, in alcuni casi “temerari”, nei confronti di medici e strutture sanitarie.
 
Il presunto danneggiato instaura, infatti, il giudizio, seppure con limitate possibilità di un esito vittorioso, in quanto non deve affrontare oneri economici preliminari (compensi professionali e spese legali). Tutto ciò ha, ovviamente, stimolato la litigiosità già insita nell’indole dei nostri connazionali.
 
“Con la Camera Arbitrale Italiana, ha detto il Presidente dell’importante organismo, avvocato Bernardo Blasio,  verrebbe posto efficacemente rimedio a tale pericolosa situazione attraverso la possibilità di deferire tali controversie ad arbitri, derogando alla competenza del giudice ordinario, attraverso il preventivo inserimento della clausola arbitrale nella modulistica sottoscritta dal paziente, c.d. «Consenso Informato » al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria e/o del rapporto con il medico.
 
Inoltre, nella modulistica contrattuale utilizzata dalle Compagnie Assicuratrici nella polizza sottoscritta con il medico, ovvero con la struttura sanitaria, la copertura del rischio assicurativo e la erogazione del risarcimento dovrebbero essere subordinate non solo alla emissione di una sentenza di un tribunale civile, ma anche, alternativamente, alla emissione di un lodo arbitrale”.
 
Si tratta, indubbiamente, di una interessante proposta che non andrebbe sottovalutata  dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie. La Camera Arbitrale Italiana (qui di seguito CAI) è nata nel 1995, su iniziativa di un gruppo di avvocati, docenti universitari di diritto, alti magistrati e notai, aggiunge il presidente Blasio e fin dall'inizio dell' attività, in un momento storico in cui l'istituto dell'arbitrato era riservato soltanto ai contratti di valore elevato, l'ímpegno  è stato quello di diffondere la cultura scientifica dell'arbitrato, ponendosi quale valida ed efficace alternativa alla giustizia ordinaria, afflitta da croniche problematiche relative alla lungaggine dei procedimenti e, quindi, dal venir meno della fiducia del cittadino nella certezza del diritto.
 
Il problema maggiore che è stato riscontrato oltre 15 anni orsono, è stato quello della diffidenza dell'utente, soprattutto quello appartenente al ceto medio, inerente sia la indipendenza, imparzialità e competenza degli arbitri, sia il costo della relativa procedura. Al riguardo siamo riusciti, fin dall'epoca, a conquistare la fiducia dei nostri clienti, sia attraverso la qualità e la professionalità dei componenti della nostra organizzazione, sia attraverso la trasparenza dei costi derivanti dalle nostre procedure arbitrali, pubblicati con chiarezza sul nostro sito web e suddivisi per fasce di valore delle singole controversie.
 
L'altro problema, connesso ai tempi “biblici” della giustizia ordinaria civile, è stato risolto dalla normativa in materia che, ad oggi, prevede il termine massimo di 240 giorni per la emissione del lodo arbitrale, rispetto alla lunghezza media di una causa civile (oltre 12 anni nei tre gradi di giudizio).
 
Come è noto il lodo emesso da arbitri a conclusione di una procedura di arbitrato rituale, ha la stessa efficacia esecutiva di una sentenza di un giudice ordinario. Circa la competenza degli arbitri nelle specifiche materie oggetto della controversia, siamo stati i primi in Italia a creare l'Albo Speciale degli Arbitri e Periti CAI (composto da circa 200 professionisti) operanti in tutte le regioni d'Italia, specializzati in ciascuna branca del diritto. “Ciò ha annullato, precisa il Presidente della Camera Arbitrale,  il rischio concreto (e verificato quotidianamente dai miei colleghi avvocati che si occupano di contenzioso civile davanti alla magistratura ordinaria) che la causa possa essere decisa da un magistrato che, seppure di valore, non ha alcuna specifica competenza tecnica sulla materia oggetto della vertenza”.
 
Domenico Della Porta
Referente Medicina e Sicurezza del Lavoro Federsanità ANCI

22 maggio 2017
© Riproduzione riservata

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