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Fallimenti farmacie. Leopardi: “Farmacisti poco informati sulle gravi conseguenze dei dissesti finanziari”

di Paolo Leopardi

Viene dimenticata l’applicabilità del reato di bancarotta (semplice e/o fraudolenta) nei casi di fallimento qualora nel bilancio dell’azienda risultino un ingente “prelievo del titolare” od una riserva in “cassa” non confortata dalle reali disponibilità di denaro nei conti aziendali. Quest’aspetto non ha, fino adesso, trovato (fortunatamente) precedenti giudiziali ma  prima o poi potrebbe trovare “accoglienza” nelle decisioni di qualche magistrato.

20 GIU - Negli ultimi tempi (ormai meglio dire negli ultimi anni) si sente sempre più parlare di fallimenti di farmacie e, conseguentemente, i rappresentanti di categoria hanno “levato gli scudi” nell’interesse dei farmacisti in difficoltà economica. Ebbene, a sommesso avviso di chi scrive il problema va suddiviso analizzando da una parte le difficoltà economiche nelle quali, come tutte le attività e professioni, si trovano le farmacie dall’altra i motivi delle svariate dichiarazioni di fallimento emesse a carico delle aziende.

Nel primo caso, è condivisibile l’attività delle varie organizzazioni di categoria volta a “proteggere” un sistema, qual’è quello farmaceutico, che, dopo aver funzionato così bene rischia di essere “distrutto” da provvedimenti di legge che piano piano ma inesorabilmente lo ledono.

Faccio riferimento al tanto contestato (e non solo dai titolari di farmacia) “Decreto Bersani” che ha autorizzato la vendita di prodotti farmaceutici fuori dalle farmacie creando così una nuova categoria “scontenta” per lo scarso appeal delle parafarmacie sul mercato ed una vecchia categoria, altrettanto scontenta, per le numerose aperture di parafarmacie spesso ad opera di titolari di farmacia che hanno solo lo scopo di “aggredire” le zone di competenza di altri colleghi.

Ed ancora, ricordiamo i tanti provvedimenti di riduzione dei prezzi dei farmaci e di limitazione delle attività da sempre svolte solo in farmacia che, se apprezzabili ai fini del miglioramento della concorrenza e della riduzione dei costi per i cittadini, hanno inciso, quando eccessivamente “rigidi”, per l’economia delle aziende. Ebbene, in tale situazione bene hanno fatto e bene faranno i rappresentanti di categoria ad “alzare la voce” nei confronti della politica italiana.
 
Discorso a parte meritano i casi di fallimento nel mondo della farmacia i quali, per svariati motivi, sono causati dalla cattiva gestione dei titolari i quali all’apparire delle prime difficoltà, piuttosto che ridurre i costi, hanno attinto al mondo finanziario per continuare a svolgere la propria attività andando a gravare di ulteriori oneri le aziende che, viceversa, avevano meno entrate.

Ciò dimostra due cose: la prima una scarsa attitudine del farmacista alla mera attività commerciale che vive di regole economiche ben precise, spesso sconosciute al farmacista; la seconda la superficialità di molte consulenze prestate ai farmacisti che spesso hanno “dimenticato” di avvertire il proprio assistito della gravità delle conseguenze in caso di dissesto finanziario. Proprio quest’ultimo aspetto preoccupa chi scrive.

Viene dimenticata infatti, o forse è sconosciuta l’applicabilità del reato di bancarotta (semplice e/o fraudolenta) nei casi di fallimento qualora nel bilancio dell’azienda risultino un ingente “prelievo del titolare” od una riserva in “cassa” non confortata dalle reali disponibilità di denaro nei conti aziendali.
Quest’aspetto, sinora dimenticato dai titolari di farmacia, non ha, fino adesso, trovato (fortunatamente) precedenti giudiziali ma, spesso, nei vari documenti depositati dagli Organi di Vigilanza nell’ambito di procedure fallimentari e/o prefallimentari la problematica è stata sollevata e, senza voler essere uccello del malaugurio, prima o poi potrebbe trovare “accoglienza” nelle decisioni di qualche magistrato.

Per la verità sino ad oggi i Giudici hanno, giustificato detti prelievi del titolare con la necessità del “mantenimento personale” (Decreto T. Velletri – Sez. Fall.re, 2/2/2015; Decreto T. Roma - Sez. Fall.re, 2/3/2016) del titolare ma ciò non toglie che detto orientamento non possa mutare, magari, sollecitato da fattispecie diverse.
 
Avv. Paolo Leopardi

20 giugno 2017
© Riproduzione riservata

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