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Concorso staordinario farmacie. E per far chiarezza sul punteggio maggiorato per le rurali arriva anche un’interrogazione

di Ettore Jorio

Si è creata una tensione tra i vincitori dei concorsi, soprattutto tra quelli che hanno già aperto, con i sacrifici economici del caso, i loro esercizi farmaceutici che, a seguito di una giurisprudenza sfavorevole, sarebbero costretti a chiudere con enormi danni per le loro economie. L'interrogazione a Lorenzin sembra essere presaga di un emendamento alla legge di bilancio per ottenere una interpretazione autentica delle norme in conflitto interpretativo. IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE

05 OTT - Fatta eccezione per alcuni, i concorsi straordinari, per soli titoli, per il conferimento e l'assegnazione delle farmacie di nuova istituzione ovvero vacanti, banditi ai sensi del D.L. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, sono arrivati al traguardo. Hanno prodotto graduatorie, effettuati interpelli e assegnate sedi. In alcune regioni sono già aperte le relative farmacie, in altre sono in procinto di farlo.

Su tutti incombe, tuttavia, l'incertezza. Ciò in quanto tutte le graduatorie sono state oggetto di impugnazione amministrativa, alcune delle quali giunte al Consiglio di Stato. I vizi denunciati riguardano, prevalentemente, l'attribuzione di una particolare tipologia di punteggio: quella afferente all'attribuzione premiale assicurata ai farmacisti rurali con esercizio superiore ai cinque anni di attività. Più precisamente, la cumulatività o meno del maggiore punteggio di 6,5 riservato ai detti farmacisti dalla legge 221/1968, che lo prevedeva, ovviamente in favore del singolo farmacista, al fine di consentirgli il conseguimento del punteggio massimo dell'esercizio professionale, di allora 32,5, con un minore numero di anni di servizio.

L'interrogativo posto al Giudice amministrativo riguarda l'obbligo, ovunque (correttamente) disatteso, per le commissioni giudicatrici di attribuire l'anzidetta maggiorazione di punteggio di 6,5 punti ad ogni singolo farmacista componente dell'associazione professionale eventualmente partecipante alla particolare procedura concorsuale. Un modo, questo, per conseguire un punteggio, finanche oltre misura massima, determinato dalla somma dei punteggi agevolativi da assegnare al soggetto concorrente. Un criterio che potrebbe anche starci (ma che a nostro avviso non ci sta affatto!) nella logica però che venga consentita la sommatoria generale di tutti gli altri titoli cosiddetti di studio e di carriera, trattenuti invece da tutte le commissioni giudicatrici, nella medesima logica adottata per quelli di esercizio professionale all'interno del tetto massimo di 35 punti, al di sotto della soglia legislativa fissata nell'ordine di 15 punti complessivi.

Una tesi, quella della cumulatività, non condivisa da quasi tutti i Tar e dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per i giudici amministrativi del Trentino Alto Adige e della Basilicata.

Sta di fatto che si è insediata, in proposito, una tensione tra i vincitori dei concorsi, soprattutto tra quelli che hanno già aperto, con i sacrifici economici del caso, i loro esercizi farmaceutici che, a seguito di una giurisprudenza sfavorevole, sarebbero costretti a chiudere con enormi danni per le loro economie.
Al fine di garantire una maggiore e preventiva certezza, quest'ultima per quei farmacisti che non hanno ancora aperto le farmacie, è stata elaborata dall'on.le Roberto Occhiuto un'apposita interrogazione, molto circostanziata, alla ministra Lorenzin, presaga di un emendamento alla legge di bilancio inteso ad ottenere una interpretazione autentica delle norme in conflitto interpretativo.

La interrogazione, che si allega, sarà discussa alla Camera dei Deputati nel corrente mese.

Un modo per garantire chiarezza a quei giovani non titolari che rischiano di subire da questo concorso, nato per loro, una grande beffa con tanti danni economici al seguito.
 
Prof. avv. Ettore Jorio
Università della Calabria
Studio associato Jorio - Cosenza 


05 ottobre 2017
© Riproduzione riservata

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