Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 25 APRILE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Dispensari farmaceutici. Consiglio di Stato: sono responsabilità della farmacia “più vicina”


Stabilito che lo “scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro. E tale principio di carattere generale, dettato per le sedi delle farmacie vere e proprie, non può non valere anche allorché si tratti dell’ubicazione del dispensario, essendo quest’ultimo parte integrante della sede farmaceutica da cui è gestito”. LA SENTENZA.

12 GIU - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2962/2018, confermando la sentenza di primo grado del Tar Campania - Salerno n. 1574/2016, si è pronunciato sui criteri da osservare nell’ubicazione dei dispensari farmaceutici.
 
I Giudici del Tar avevano richiamato l’art. 1, comma 4, l. n. 221/1968, che affida la gestione dei dispensari farmaceutici alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
 
In particolare, il Collegio aveva chiarito che la norma, nel riferirsi alla “farmacia più vicina”, ha riguardo all’esercizio farmaceutico e non alla zona di pertinenza (ovvero, secondo la terminologia legislativa, alla corrispondente “sede farmaceutica”): se infatti il legislatore avesse fatto riferimento a quest’ultima, avrebbe disposto l’attribuzione del diritto di preferenza al titolare della sede farmaceutica all’interno della quale ricade il dispensario di nuova istituzione. Il metodo di individuazione della “farmacia più vicina” deve, inoltre, tenere conto della concreta ubicazione del neoistituito dispensario.
 
Sul punto, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha sottolineato che lo “scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro (cfr. n. 5884 del 2015 e n. 5357 del 2013). E tale principio di carattere generale, dettato per le sedi delle farmacie vere e proprie, non può non valere anche allorché si tratti dell’ubicazione del dispensario, essendo quest’ultimo parte integrante della sede farmaceutica da cui è gestito”.

12 giugno 2018
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy