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Professioni sanitarie. Ecco perché l’Antitrust sbaglia

di Saverio Proia

Dispiace che un’Autorità pubblica possa negare il diritto al nome ad un insieme vasto di professioni denominandole ancora per negazione “non mediche”. L’obiezione principale è la creazione dei nuovi albi per le professioni che ne erano prive, ma questo era ed è uno degli assi portanti di quel complesso processo di riforma delle professioni, la più profonda innovazione e modernizzazione di un sistema professionale mai realizzata in Italia

20 LUG - Oltre 30.000 professionisti su 140.000 stimati delle aree tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione di cui alla legge 251/00, nei soli 1 e 2 luglio, date d’inizio del procedimento, hanno avviato le procedure per l’iscrizione all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nato, in virtù della legge 3/18, dall’implementazione del preesistentee Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica i quali, con ammirabile generosità hanno accettato di dar ospitalità ed asilo professionale alle 17 professioni sanitarie che pur essendo normate erano prive di tutela ordinistica.

Mi pare la migliore risposta alle recenti osservazioni dell’Autorità Garante per la concorrenza in merito alla creazione di nuovi ordini e albi. L’Antitrust nelle osservazioni esprimeva il concetto che l’istituzione di nuovi ordini e albi potesse avvenire solo a fronte di gravi motivazioni; motivazioni che il legislatore ha ritenuto fondate e non rinviabili, tant’è che è stato frutto di un largo consenso politico alla sua realizzazione che ha avuto un procedimento legislativo che ha percorso più legislature ed ha trovato il suo positivo compimento solo quando non è rimasto un provvedimento parziale per un settore professionale bensì una legge erga omnes che comprendesse tutte le professioni della salute, nessuna esclusa e che riformasse l’intero sistema degli ordini sanitari, con oltre un milione di addetti, la più grande concentrazione in Italia di esercenti una professione.

L’esame della legge 3/18 evidenzia che non è stato costituito nessun ulteriore ordine professionale bensì operate le seguenti operazioni di adeguamento all’evoluzione formativa ed ordinamentale agli ordini ed ex collegi preesistenti alla stessa legge 3/18:
1. I preesistenti collegi hanno mutato la denominazione in ordini, tardivamente dopo oltre un quarto di secolo dal passaggio della formazione di questi professionisti al sistema universitario, poiché il collegio nella legislazione italiana era riservato alle professioni diplomate e l’ordine era ed è per quelle formate all’università, quindi nessun aumento numerico degli ordini;

2. all’ordine dei chimici è stato aggiunto il neo istituito albo dei fisici, quindi nessun aumento numerico degli ordini;

3. all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica sono stati aggiunti l’albo degli assistenti sanitari, migrato da quello degli infermieri nonchè i neo 17 albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, riconosciute ma prive di tutela ordinistica, quindi nessun aumento numerico degli ordini.

Non credo che l’Antitrust possa aver mosso obiezioni sulla semplice mutazione nominalistica da collegio a ordine essendo questo un atto dovuto, peraltro compiuto con notevole e colpevole ritardo, quindi l’obiezione principale è la creazione dei nuovi albi per le professioni che ne erano prive, ma questo era ed è uno degli assi portanti di quel complesso processo di riforma delle professioni sanitarie, la più profonda innovazione e modernizzazione di un sistema professionale mai realizzata in Italia, che ha avuto bisogno di più leggi per attuarsi (dlgs 502/92, 42/00, 251/00, 1/01, 43/06) e che ora con la legge 3/18 si è completata, eventuali ulteriori modifiche/integrazioni legislative non potranno che essere manutenzioni dell’impianto, ormai consolidato ed operante.

A parte l’evidente disparità tra professioni sanitarie dotate di albo e ordine e professioni sanitarie che ne sono prive, perchè se esiste in Italia l’ordinamento ordinistico non ha alcun senso che una professione lo abbia e l’altra no, avendo le medesime condizioni ordinamentali e formative, l’evoluzione dei processi riguardanti le professioni regolamentate, già in atto negli ultimi anni, hanno reso tale necessità ancora più attuale e cogente nei tempi di realizzazione.

Il sistema di Educazione Continua in Medicina, che rappresenta un valore assoluto per l’ordinamento istituzionale italiano della salute e delle professioni, prevede ad esempio che siano Ordini e Collegi a certificare l'adempimento degli obblighi formativi da parte dei professionisti iscritti. Il problema in quest’ ambito sorge quindi per le professioni che non hanno l'obbligo di iscrizione ad un Albo; nei confronti di questi professionisti, qualora non iscritti nemmeno ad Associazioni rappresentative, la certificazione dei crediti ECM conseguiti aveva una procedura diversa e discriminante più lunga.

Altrettanti dicasi, inoltre, per le esigenze della Giustizia e dei Tribunali, dei quali riportiamo doglianze per l'impossibilità di poter disporre, nei percorsi procedurali, delle valutazioni periziali da parte di CTU competenti per professione, per responsabilità professionale e ambito disciplinare, sempre a causa dell'assenza degli Albi professionali che detto emendamento mira a istituire, completando il quadro normativo di queste Professioni.

Inoltre nella giusta interlocuzione anche programmatica e comunque istituzionale tra le rappresentanze istituzionali delle professioni con la c.d. parte pubblica cioè dall’Azienda Sanitaria, alla Regione, ai Ministeri e al Governo è evidente che diverso e più rilevante è il ruolo di un ordine, parte della stessa parte pubblica, rispetto ad una associazione professionale rappresentativa parziale di chi ad essa si sia volontariamente iscritto e non dell’intero corpo professionale.

Non mi pare che la semplice formazione universitaria possa garantire ciò ma neanche surrogare i compiti di tutela ordinistica sia degli operatori sia dei cittadini che, usufruiscono delle loro prestazioni sanitarie e, francamente, non si capisce perché debba valere solo per queste professioni, forse perché figlie di un dio minore? Eppure nell’Olimpo i dei minori convivevano con gli stessi diritti e doveri di Zeus …

Infine dispiace che un’Autorità pubblica possa negare il diritto al nome ad un insieme vasto di professioni denominandole ancora per negazione “non mediche” che insieme al termine paramediche sono da loro vissute come desuete, antistoriche ed offensive, tant’è che da tempo Governo e Parlamento in ogni loro atto usano il termine giusto e corretto: “professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica” lungo ma efficace…sennò le avremmo chiamate “Ugo” avrebbe detto il mitico Troisi…
 
Saverio Proia

20 luglio 2018
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