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Albo nazionale Direttori generali. Il Tar ribadisce: “Senza il corso per manager non si entra, anche se la Regione non l'ha organizzato”


I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso di un candidato escluso dall’Albo perché non aveva frequentato il corso (che la Regione non aveva organizzato), tra i requisiti per l’iscrizione all’elenco. Il Tar: “Avrebbe potuto acquisire il titolo richiesto, frequentando i corsi attivati in altre Regioni”. LA SENTENZA

25 LUG - “Non può essere considerato dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso il fatto che la Regione Calabria si sarebbe attivata solo tardivamente per la implementazione e la organizzazione dei corsi previsti” dalle legge. Così il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un candidato escluso dall’Albo nazionale dei direttori generali perché non in possesso del titolo.
 
Anche perché, secondo i giudici “la ricorrente ben avrebbe potuto acquisire il titolo richiesto, frequentando i corsi attivati in altre Regioni, tenuto conto che la frequenza di questi corsi non ha efficacia limitata all’ambito territoriale nel quale essi sono svolti, ma è propedeutica all’inserimento in un elenco nazionale di soggetti idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore generale su tutto il territorio nazionale”.
  
Il candidato, infatti, lamentava il fatto che “la Regione Calabria non ha organizzato fino al 2016 corsi di cui all’art. 3- bis, comma 4 del d.lgs. n. 502/1992 e, di contro, sostiene che il master di II livello “Diritto e management finanziario”, organizzato dalla Università della Calabria, cui ha partecipato, sarebbe assimilabile a quello richiesto dalla amministrazione per accedere all’elenco dei soggetti idonei alle funzioni di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del servizio sanitario nazionale”.

 
Ma per i giudici la legge parla chiaro e senza il corso di formazione manageriale per l’accesso agli incarichi relativi alle funzioni di direttore di struttura complessa non si può accedere all’Albo. “Il quadro legislativo – si legge nella sentenza -  oggi in esame è dunque chiaro laddove – nell’ottica della formazione di un elenco di soggetti tecnicamente attrezzati dal quale estrarre figure di sicura caratura professionale per l’assunzione del delicato e peculiare ruolo manageriale di direttore generale delle aziende sanitarie (e delle altre strutture sanitarie indicate) – ha imposto a indefettibile requisito di ammissione:

a) o l’aver conseguito un attestato rilasciato esclusivamente all’esito di appositi e nominati corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria i contenuti, la metodologia e l’attestazione dei quali deve corrispondere ai parametri da fissare con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ovvero l’aver conseguito (alla data di entrata in vigore della nuova disciplina o anche dopo purché i corsi siano iniziati prima) lo specifico attestato di formazione «ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», laddove, peraltro, il riferimento all’art. 3-bis, comma 4, nonostante un’imperfetta formulazione letterale e comunque in assenza di ulteriori puntuali riferimenti di legge primaria, esaurisce il novero dei titoli allo scopo rilevanti”.
 
 “Alla luce delle emergenze documentali e delle attestazioni richiamate – evidenzia il Tar -  e in assenza di un titolo legale idoneo, appare pertanto sufficientemente attestato che la ricorrente non è provvista del titolo di ammissione richiesto (neppure surrogabile da quello indicato dalla ricorrente, il quale si colloca fuori dall’area normativa appena disegnata), con la conseguenza che risulta legittima l’esclusione oggi gravata”.

25 luglio 2018
© Riproduzione riservata

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