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Sentenza della Cassazione. Dal 1983 in poi tutti gli specializzandi vanno pagati, con o senza recepimento delle direttive Ue


Secondo la Cassazione la “remunerazione adeguata” , è dovuta a tutti i medici che si formarono come specialisti scaduti i termini di trasposizione della direttiva 82/676 (da 31 dicembre 1982) e fino al 1990. I giudici hanno respinto la richiesta della Presidenza del Consiglio di non riconoscere risarcimenti per violazione dell’obbligo di assegnazione di una retribuzione adeguata durante i corsi per gli iscritti all’anno accademico 1982/83, perché “in contrasto insanabile con l’interpretazione delle direttive europee espressa dalla Corte di giustizia”, appunto del 24 gennaio scorso. LA SENTENZA.

02 AGO - Gli specializzandi vanno pagati. Anche quelli di vecchia data, dal 1983 in poi. E a dirlo sono le direttivie europee a cui comunque l’Italia, recepite o non che siano, si deve adeguare.

Così le sezioni Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripreso il tema per dare applicazione alla sentenza del 24 gennaio scorso della Corte di giustizia europea.

Secondo la Cassazione la “remunerazione adeguata” (sentenza 20348/18 depositata il 30 luglio), è dovuta a tutti i medici che si formarono come specialisti scaduti i termini di trasposizione della direttiva 82/676 (da 31 dicembre 1982) e fino al 1990. E i giudici hanno così respinto la richiesta della Presidenza del Consiglio di non riconoscere risarcimenti per la violazione dell’obbligo di assegnazione di una retribuzione adeguata durante i corsi per gli iscritti all’anno accademico 1982/83, perché “in contrasto insanabile con l’interpretazione delle direttive europee espressa dalla Corte di giustizia”, appunto del 24 gennaio scorso.

L’obbligo di retribuzione secondo i giudici è indipendente dall’effettivo recepimento delle direttiva, ma il diritto alla remunerazione parte solo dal 1° gennaio del 1983 e resta scoperta la prima annualità del biennio, il 1982.

Secondo le sezioni Unite “Sussiste nella specie la  denunciata  violazione  dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., che dà luogo a nullità  sul  punto  della sentenza  impugnata (dalla Presidenza del Consiglio, ndr).  Ne  deriva,  da  un  lato,  la  fondatezza   per  quanto di  ragione  della  relativa  denuncia  espressa  con  il ricorso autonomo dei medici dall'altro  la  inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale,  il  cui  presupposto  - la verificabilità  dell'iter  logico-giuridico  seguito  dalla   pronuncia impugnata nella liquidazione del danno - non  trova  riscontro,  come detto, nel testo del provvedimento impugnato”.

Per questo la Cassazione conclude che “la  sentenza  impugnata  è  cassata  in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso principale e del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso autonomo successivo, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Palermo che procederà a una nuova determinazione degli indennizzi rispettivamente spettanti ai medici richiedenti, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, e quindi tenendo conto, per ciascuno dei ricorrenti:

a) della durata del corso rispettivamente frequentato;

b) della necessità di commisurare l'indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982-1983 alla frazione di anno accademico successiva al 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione dell'anno stesso. Al giudice di rinvio viene anche demandato il regolamento delle spese di questo giudizio  di cassazione”.

02 agosto 2018
© Riproduzione riservata

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