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Serve un’analisi dettagliata per stabilire il rispetto o meno delle linee guida nella colpa grave. Accolto il ricorso di un medico


La Cassazione (sentenza 37794/2018, quarta sezione penale) ha ribaltato la decisione del Tribunale e della Corte d'Appello e ha accolto il ricorso del medico perché la motivazione della condanna non era chiara non essendo stato specificato che il medico si fosse discostato dalle linee guida. LA SENTENZA.

07 AGO - Si devono valutare prima il grado di colpa e la difficoltà della situazione, poi si può stabilire se il medico ha agito al di fuori delle linee guida. A stabilirlo è la Cassazione (sentenza 37794/2018, quarta sezione penale).

Il fatto. Un paziente si era recato al pronto soccorso su consiglio della guardia medica per forti dolori all’addome  agli organi genitali con vomito. Il pronto soccorso ha effettuato una diagnosi di sospetta torsione del testicolo chiedendo  una consulenza chirurgica dopo la quale il paziente era stato dimesso con indicazione di paziante asintomatico e prescrizione di controllo presso il medico generico. Ma i dolori al testicolo persistevano ed era comparso gonfiore alla sacca scrotale e il medico generico gli ha prescritto un esame ecografico.

Avendo questo però tempi lunghi il paziente ha consultato un urologo che ha prescritto antidolorifico e antibiotico, dandogli appuntamento per due giorni dopo. Al momento della visita l’esame ecografico ha evidenziato la torsione del testicolo sinistro e il paziente è stato operato d’urgenza per orchiectomia sinistra e impianto di protesti testicolare a sinistra con successiva diagnosi di necrosi testicolare sinistra da pregressa  torsione  del  funicolo spermatico. La condotta  omissiva  del primo medico aveva  comportato la perdita dell'uso di un organo o l'indebolimento permanente ma non  la perdita della capacità di procreare.
 
La sentenza. In primo grado e in appello il medico è stato condannato perché non avrebbe seguito le linee guida non avendo fatto ricoverare il paziente e non avendolo operato immediatamente anche se nel suo presidio non era presente l'ecodoppler necessario per poter confermare la diagnosi.

La Cassazione invece ha ribaltato la decisione e accolto il ricorso del medico perché la motivazione della condanna non era chiara non essendo stato specificato che il medico si fosse discostato dalle linee guida.

“Tenuto conto del fatto che in alcuni passi della sentenza la condotta in concreto rimproverabile al sanitario è stata circoscritta all'aver omesso di prospettare come urgente e  indispensabile il ricovero – sostengono i giudici della Cassazione -  sarebbe stato necessario un rigoroso accertamento della fonte delle regole di comportamento che il sanitario avrebbe dovuto seguire in presenza di ‘sospetta torsione del funicolo spermatico’, accertamento che è del tutto mancato”.

Secondo i giudici “per stabilire se la suindicata condotta fosse sussumibile o meno nell'ambito della colpa per imperizia, sarebbe stata infatti necessaria una chiara ed univoca indicazione delle ragioni di tale valutazione anche in relazione alla fonte (linee-guida o buone pratiche) ed alla natura della regola di condotta, onde valutare la possibilità di applicare retroattivamente la disciplina dettata dall'art.6 legge n.24/2017”.

“Si tratta – spiega la Cassazione - … di norma che attiene al profilo squisitamente tecnico­ scientifico dell'arte medica, e dunque regola la sola colpa per imperizia, consentendo al sanitario di conoscere quali saranno i parametri di valutazione del suo operato professionale qualora il caso concreto sia suscettibile di essere inquadrato in procedure prescritte da linee-guida ufficiali o da buone pratiche clinico-assistenziali”.

Secondo la Cassazione “la motivazione risulta connotata da affermazioni apodittiche, come ad esempio quando si è definito grave il grado della colpa senza ulteriore specificazione, o confuse, come ad esempio quando si è richiamata la «colpa per imprudenza, negligenza ed imperizia, secondo il profilo di colpa cosciente, con previsione dell'evento» ovvero si è ritenuto che la condotta si fosse posta ‘abbondantemente oltre i limiti delle linee-guida’”.

“La distinzione del grado della colpa – si legge nella sentenza della Cassazione – quale discrimine tra la condotta penalmente rilevante o irrilevante avrebbe imposto un'analisi critica circa al corrispondenza della condotta concretamente individuata come rimproverabile alla colpa grave previa verifica dell'effettiva pertinenza nel caso concreto delle linee guida indicate dai periti ed, in ogni caso, dello scostamento della condotta del sanitario dalle predette linee guida e dalle buone prassi”.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza e rinviato per un nuovo giudizio il caso alla Corte d'Appello.

07 agosto 2018
© Riproduzione riservata

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