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Responsabilità medica. Per la Cassazione la patologia pre-parto incide sul risarcimento di errori successivi


Per i giudici la colpa dei medici che hanno assistito durante il parto ha avuto “una concorrente incidenza causale con il pregresso stato patologico del minore” che, secondo i giudici, aveva pesato sulla situazione finale per il 50% del danno. A prescindere da questa indicazione, però, per la Cassazione la riduzione del risarcimento deve escludere qualunque automatismo riduttivo e il giudice deve determinare il “pregiudizio” in via equitativa, dopo una prudente valutazione di tutte le circostanze del caso. LA SENTENZA

22 AGO - Se prima del parto erano già presenti malattie genetiche, si riduce l’entità dell’indennizzo dovuto da medico e clinica in caso di errore.
Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 20829/2018.

La Corte d’Appello aveva dato ragione al ricorso dei genitori di un bimbo nato con gravi lesioni al cervello, riconoscendo loro il diritto al 100% dell’indennizzo in considerazione della totale incapacità lavorativa e di autogestione in cui il figlio era costretto a vivere. Il motivo era legato ai molti errori commessi da un medico e dall’equipe presente in sala parto: non era stato diagnosticato un distacco di placenta né rilevata la crescita del feto sotto la norma.

Secondo la Corte d’Appello, basandosi su una CTU, la carenza di ossigeno del bambino avrebbe dovuto portare i sanitari a fare immediatamente un cesareo, cosa non avvenuta e quindi il danno cerebrale del bambino anche “se originato da ignota condizione primitiva” era stato aggravato dagli errori dei medici.

La Cassazione non è stata, però, dello stesso avviso sostenendo, con la sentenza 20829/2018, che il difetto congenito già presente ha avuto “un’efficacia concausale nelle determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata”.

Secondo la Cassazione quindi la colpa dei medici presenti al parto ha avuto “una concorrente incidenza causale con il pregresso stato patologico del minore” che secondo i giudici aveva pesato sulla situazione finale per il 50% del danno.

A prescindere da questa indicazione però, secondo la Cassazione la riduzione del risarcimento deve escludere qualunque automatismo riduttivo e il giudice deve determinare il “pregiudizio” in via equitativa, dopo una valutazione ragionevole e prudente di tutte le circostanze del caso concreto.

La Cassazione nella sentenza spiega che va considerato che “essendo volta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, quella che l'ambiente sociale accetta come compensazione equa, la valutazione equitativa, subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.) va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare dei vari fattori incidenti sulla gravità della  lesione”.

Secondo la Corte di Cassazione quindi “il danno non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità, ma deve essere congruo, dovendo pertanto tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e  della  reale  entità  del  danno,  alla maggiore approssimazione possibile all'integrale, sicché è necessario tenere conto a fini risarcitori, in quanto sussistenti e provati, di tutti gli aspetti (o voci ) di cui si compendiano sia la categoria generale del danno patrimoniale”.

La Cassazione spiega nella sentenza che in base al criterio dettato dall'art. 1227  c.c (in tema di concorso colposo del danneggiato ma da ritenersi  di portata generale, e pertanto utilizzabile anche in caso di  concorso  tra  una pluralità di danneggianti autori di condotte autonome e indipendenti) la diminuzione del risarcimento può avvenire in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze.

La Corte conclude che “a tale stregua, trattandosi nella specie di (eccezionale) ipotesi di pregresso stato patologico (rectius, "condizione genetica") non ascrivibile a condotta umana imputabile, priva di incidenza causale sulla (successiva e autonoma) condotta colposa dei sanitari che hanno assistito al parto, quest'ultima ritenuta concausa determinante di un più grave stato d'invalidità, alla riduzione dell'ammontare risarcitorio, in considerazione della peculiarità della fattispecie, può invero pervenirsi non già in base all'automatica riduzione in termini corrispondenti alla ravvisata percentuale incidenza causale della condotta o del fatto, bensì sul piano della equitativa valutazione del danno ex art. 1226 c.c.”.

E la Cassazione elimina anche l’equivoco eventuale sulla possibilità di decurtare il risarcimento anche in caso dei cosiddetti danni conseguenza, come l’aggravamento e la morte per effetto delle condizioni eccezionali del “paziente” per una cura errata o un intervento sbagliato del medico. In quei casi, non c’è margine per ridurre o escludere l’indennizzo in favore della vittima.

22 agosto 2018
© Riproduzione riservata

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