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Aggressioni ai sanitari. Anche l’Anmil avanza una proposta

di Domenico Della Porta

È contenuta nell'ultimo rapporto dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro e prevede l'obbligo della valutazione del rischio per ilavoratori derivante da episodi esogeni o di security  tra cui quelli che comportano aggressioni e violenze di lavoratori. Un fenomeno che affligge soprattutto il comparto sanità. IL RAPPORTO

10 SET - Prevedere al più presto l’inclusione nell’art. 28 del D.Lgs.81/2008 dell’obbligo di valutazione dei rischi cosiddetti esogeni o di security riconducibili alle attività criminose di terzi in grado di danneggiare la comunità aziendale, anche alla luce dell’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza in materia. Questa è stata una delle proposte più interessanti lanciata a margine della presentazione odierna del secondo Rapporto Anmil (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro) organizzata nell’aula del parlamentino del Cnel a Roma.
 
Oltre ai rischi particolari espressamente contemplati nello stesso articolo, ha precisato Maria Giovannone, responsabile Ufficio Salute e Sicurezza Anmil, quali lo stress lavoro-correlato, quelli connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale, vi sono altre tipologie di rischio che necessitano di una disciplina puntuale tra cui quelli che comportano aggressioni e violenze di lavoratori di origine esterna all’ambiente di lavoro.
 
Tale fenomeno che affligge nel nostro Paese soprattutto il comparto sanità riceverebbe in tal modo dai datori di lavoro una maggiore attenzione con una valutazione più mirata, evitando contenziosi più o meno lunghi attraverso i quali comunque emerge l’obbligo di una puntuale analisi al fine di eliminarli o ridurli. Altresì necessaria è l’introduzione di previsioni più mirate dedicate alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle persone disabili, che vadano oltre le mere declaratorie di principio.
 
Il Rapporto Anmil che segue la prima edizione del maggio 2017,è stato consacrato, alla presenza, tra gli altri anche del direttore generale Inail Giuseppe Lucibello, “punto di riferimento” di cui non se ne può fare a meno in considerazione dell’importanza del tema e della necessità di trovare soluzioni all’inadempienza delle aziende in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
"Per noi di Anmil, ha precisato il presidente Franco Bettoni, il Rapporto annuale è un resoconto essenziale di fatti, dati e persone avente carattere ufficiale e professionale per organismi pubblici e privati in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Sia i dati Inail sia quelli riguardanti la vigilanza tecnica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del primo semestre 2018, dai quali emerge che l’82% delle violazioni è avvenuto in materia di sicurezza sul lavoro, confermano l’interesse e il riguardo che questo settore deve ricevere dalle Istituzioni.  
 
Nell'ambito dell'attività ispettiva mirata alla prevenzione e al contrasto dell'illegalità nei rapporti di lavoro, proprio questi controlli hanno consentito di individuare complessivamente 77.222 lavoratori irregolari, di cui ben 20.398 lavoratori in nero. "A tal proposito occorre innanzitutto segnalare, ha aggiunto Bettoni, che a dieci anni dall’entrata in vigore del Testo Unico, il suo processo di attuazione non è stato ancora completato. Sono infatti ancora una ventina i provvedimenti da attuare e alcuni riguardano materie anche di grande rilievo".
 
Tra tutti ad esempio il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 che - eccetto il caso degli ambienti confinati per i quali il sistema ha cominciato ad operare positivamente con il DPR 177/2011, e il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico per la qualificazione del quale è stata predisposta la bozza di un DPR - è rimasto lettera morta per tutti quei settori ad alto tasso infortunistico, ovvero caratterizzati da forti complessità organizzative e da gravi fenomeni di concorrenza sleale.
 
Tra i provvedimenti inattuati, emerge anche quello relativo all’attuazione dell’articolo 52 del Testo Unico, a sostegno della pariteticità e della bilateralità. Tale provvedimento risulta importante ove si consideri il ruolo strategico a sostegno del sistema della pariteticità, quale fondamentale strumento messo in campo, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, dalle parti sociali in attuazione degli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali più rappresentative in ambito sindacale al fine di dare alla politica di prevenzione un valore aggiunto, soprattutto per le piccole, medie e micro imprese.
 
Questo complesso di norme inattuate produce effetti negativi; in primis l’assenza di tutela per i lavoratori, e parallelamente, profonde incertezze nella gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro. Peraltro è da sottolineare come alla incompleta attuazione del d.lgs. n. 81/2008 si sia affiancata negli ultimi anni la proroga di termini relativi a svariati provvedimenti; ciò per effetto in particolare del decreto legge del 30 dicembre 2016 e della legge n. 19 del 27 febbraio 2017, di conversione con modifiche dello stesso.
 
Nel corso degli anni al testo originale del d.lgs. n. 81/2008 sono state apportate numerose modifiche e abrogazione, quelle più rilevanti sono state effettuate con il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106. La combinazione delle disposizioni di queste due normative ha dato vita al Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, anch’esso modificato nel tempo da vari provvedimenti, tra cui il d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98 e denominato “decreto del fare”.
 
Varie innovazioni si rintracciano anche in numerosi provvedimenti successivi e precedenti, finalizzati prevalentemente a semplificare l’adempimento di alcuni obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Il riferimento è ai provvedimenti emanati in ordine cronologico partendo dal 2010 al 2015; ai decreti attuativi del Jobs Act e alle norme tecniche emanate negli ultimi tre anni, ovvero: la legge 29 luglio 2015 n. 115 (legge europea 2014); il d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche; il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuali (DPI); il decreto del Ministero della Salute del 12 luglio 2016 che ha modificato gli allegati 3A e 3B del d.lgs. 81/08; il d.lgs. n. 159 del 1 agosto 2016 in materia di protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici; l’Accordo Stato Regioni di luglio 2016 che ha ridefinito la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) e dell’Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP).
 
Ulteriori prospettive di integrazione, riordino, razionalizzazione e semplificazione sono altresì ravvisabili in alcuni DDL presentati negli ultimi due anni: il DDL n. 2489 - Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori, volto al riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81); il DDL S. 2742 - Introduzione nel codice penale del reato di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime sul lavoro; il DDL AS 2602 recante la disciplina per il riordino della normativa in materia di amianto in un testo unico. Nel 2018 ANMIL Onlus festeggia i 75 anni dalla sua fondazione, sotolinea il presidente Bettoni, proseguendo la strada intrapresa verso la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso le attività di sensibilizzazione e, al contempo, mediante strumenti di informazione e formazione di qualità su una materia, quella della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, olistica e con sostanziosi risvolti tecnici.
 
Vale la pena richiamare le condivisibili considerazioni sulla organizzazione del lavoro delle persone disabili, le cui peculiari esigenze - tra cura, vita e lavoro - legittimano l’introduzione di tale categoria svantaggiata nei “gruppi esposti a rischi particolari”, di cui al citato art. 28. La stessa urgenza è richiesta per l’intervento sull’attuazione dell’art. 41 comma 4 - bis del d.lgs. n. 81/2008, che attende ormai da troppo tempo un intervento sulla disciplina della sorveglianza sanitaria speciale dei lavoratori legati al dilagante utilizzo di sostanze psicotrope e stupefacenti nei luoghi di lavoro, la cui complessa gestione e responsabilità grava da una parte sui datori di lavoro, dall’altra sugli organismi ispettivi e sulle strutture pubbliche.
 
Risulta poi opportuna un approfondimento della materia della movimentazione manuale dei carichi e alla promozione della adozione di misure e pratiche di gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico più adeguate alla specificità dei singoli settori produttivi, alla luce della esponenziale crescita delle malattie professionali a carico dell’apparato muscoloscheletrico. È poi auspicato un particolare interessamento nei confronti delle malattie professionali, tra cui sono annoverate in primis le patologie da amianto, da tempo al centro dei progetti di Anmil.
 
Inoltre, alla luce dei numerosi progetti portati avanti nelle scuole di tutta Italia, l’Anmil è convinta della necessità di dare maggiore rilievo all’attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera c) del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede l’integrazione, nei percorsi e nei programmi scolastici di vario grado, degli elementi fondamentali di salute e sicurezza sul lavoro.

Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Telematica Internazionale “Uninettuno” - Roma


10 settembre 2018
© Riproduzione riservata

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