Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 28 MARZO 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Cassazione. La responsabilità d’équipe vale anche per il componente che si sia assentato per non giustificati motivi


Il caso riguarda un aiuto chirurgo assentatosi prima del termine di una complessa operazione chirurgica durata oltre 10 ore durante la quale per errore è stata dimenticata una garza nel paziente che ha causato infezione. La Cassazione ha respinto il ricorso del medico e dato ragione alla Corte d’Appello ritenendo vi fosse una sua corresponsabilità in quanto non poteva non rendersi conto della stanchezza psico-fisica del primo chirurgo e il fatto che si fosse allontanato nella fase finale dell'intervento, non aveva giustificazioni né in alcuna altra esigenza professionale, né nel fatto di non essere indispensabile poiché l’operazione era di notevole complessità e durata. LA SENTENZA.

07 DIC - Torna la responsabilità d’équipe e a farne le spese questa volta sono i componenti di un’équipe medica che dopo l’intervento chirurgico si sono dimenticati, con negligenza, garze negli organi del paziente appena operato. A stabilirlo è la Cassazione penale c. on la sentenza n. 54573/2018.
 
Il fatto
Dopo un intervento durato dieci ore per operare un carcinoma polmonare, un paziente aveva manifestato una complicanza settica da cui erano derivati empiema con fistola e polmonite destra dovuta a una garza – anche di grandi dimensioni - lasciata all’interno della cavità pleurica.

Il primo giudice riconosceva la casualità tra operazione e garza dimenticata con tutti i suoi effetti e confermava la responsabilità penale del capo équipe, che aveva preso parte all’intera operazione (altri sanitari si erano alternati), ma all’inizio e alla fine del trattamento non aveva conteggiato le garze come specificano precise raccomandazioni ministeriali.

Ma riconosceva anche la responsabilità di un altro medico, subentrato in seconda battuta, per condotta negligente sia per il mancato conteggio delle garze, sia per il fatto di non aver atteso la conclusione dell’operazion. Il sanitario aveva infatti abbandonato prima l’équipe “e tale condotta, secondo il giudice, non era giustificata dalla necessità di provvedere ad altri incombenze, né dalla superfluità del suo contributo, risultando al contrario la complessità dell’intervento anche nelle attività conclusive di sutura”.

La sentenza
La Cassazione ha respinto il ricorso del medico e dato ragione alla Corte d’Appello ritenendo vi fosse una corresponsabilità anche del secondo medico in quanto non poteva non rendersi conto della stanchezza psico-fisica del primo chirurgo in un intervento durato più di dieci ore e quindi, il fatto che si fosse allontanato nella fase finale dell'intervento, non aveva giustificazioni né in alcuna altra esigenza professionale, né nel fatto di non essere indispensabile poiché l’operazione era di notevole complessità e durata.
 
A  conclusione dell’operazione, secondo i giudici, anche per la stanchezza del primo operatore impegnato da 10 ore, non era affatto superflua la collaborazione dell'altro chirurgo per la sutura e la conta delle garze e degli strumenti.

Il giudice di appello – si legge nella sentenza - da un lato ha ritenuto, del tutto motivatamente, che l'eventuale autorizzazione del capo equipe alla cessazione anticipata dell'apporto del secondo operatore non sarebbe stata in grado di modificare i termini della questione, poiché quest'ultimo aveva comunque maturato un autonomo dovere di vigilanza e di intervento proprio in ragione del fatto di avere partecipato a un rilevante segmento dell'operazione; dall'altra ha riconosciuto come la delicatezza e la lunghezza dell'intervento, la articolazione delle manovre di sutura (da eseguirsi a strati), la esigenza di procedere ad una conta finale dei presidi impiegati in uno con la condizione del capo equipe, provato da oltre dieci ore di intervento, oltre a rendere inopportuno l'abbandono del campo operatorio da parte del (omissis) secondo operatore, comportavano che gli  adempimenti finali dovessero ritenersi tutt'altro che routinari o di agevole esecuzione così da escludere l'elemento soggettivo della colpa per negligenza in capo al sanitario che aveva anticipatamente abbandonato l'equipe”.

Quindi secondo la Cassazione  il giudice di appello ha evidenziato come l’operazione fosse un intervento particolarmente complesso e ad alto rischio e che “la stessa fase conclusiva del trattamento presentava delle difficoltà in ragione dell'articolato procedimento di sutura e che la stessa conta finale assumeva nella specie un particolare rilievo in ragione della mancata esplicitazione, nella scheda di intervento, delle progressive operazioni di verifica e di conta, pure imposte nelle istruzioni ministeriali, obblighi solidalmente disattesi da tutti gli operatori e dal ferrista”.

Diversa la posizione di altri due medici  che  avevano  lasciato  la  sala  operatoria  a   metà   giornata,   uno sostituito dal medico imputato perché era cessato il suo turno di servizio, l'altro chiamato urgentemente presso il pronto Soccorso, e quindi, come specificato nella stessa decisione ,  “in  presenza  di   allontanamento   giustificato   da pressanti e urgenti necessità professionali”.

La Cassazione ricorda una ulteriore sentenza in cui è stato affermato che “nel caso di intervento svolto in equipe, il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post operatorio, di talché è ravvisabile una sua responsabilità per condotte di allontanamento dal nosocomio, anche nel caso in cui l'intervento sia terminato”.

“I ricorsi – conclude la Cassazione - vanno pertanto rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili costituite”.

07 dicembre 2018
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy