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Medicina generale e accesso agli incarichi per i corsisti. Arrivano le linee guida delle Regioni

di L.F.

Dagli Enti locali arrivano i primi indirizzi per l’applicazione della misura contenuta nel Dl Semplificazioni per i laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, che possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Tra le indicazioni quella di privilegiare la territorialità per cui i corsisti possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente a quelli pubblicati dalla Regione nella quale stanno frequentando il corso. IL DOCUMENTO

16 APR - Nel Dl Semplificazioni approvato lo scorso dicembre vi è una norma che prevede come fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
 
In attesa che venga siglato il nuovo ACN, le Regioni hanno però condiviso la necessità di definire alcune regole anche la fine di consentire l'applicazione del decreto già a partire dalle pubblicazioni degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale previste entro la fine di marzo 2019 e di quelle relative agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale previste entro la fine di aprile 2019.
 
In questo senso le Regioni hanno condiviso che:
- i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale di cui all 'articolo 2 dell'ACN 21.06.2018
 
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 (assistenza primaria), art.6, comma 2 (continuità assistenziale), art.7, comma 4 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli ambiti territoriali e degli incarichi vacanti di cui all'art. 5, comma 1 (assistenza primaria), art.6, comma 1 (continuità assistenziale), art.7, comma 1 (emergenza sanitaria territoriale) del vigente ACN, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di partecipazione alle assegnazioni (utilizzando i moduli allegati agli avvisi di pubblicazione), con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti

- qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall'art. 5, (assistenza primaria), art.6 (continuità assistenziale), art. 7 (emergenza sanitaria territoriale), comprese le procedure di cui all'art.5, comma 17 (assistenza primaria) ed art.6, comma 15 (continuità assistenziale), uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria od incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione presso la quale stanno frequentando il corso che, secondo quanto previsto dal punto precedente, hanno presentato domanda.
 
I medici di cui al punto precedente sono interpellati nel seguente ordine:
 
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso

In attuazione degli art.34, commi 9 e 12 (assistenza primaria), art.64, commi 7 e IO (continuità assistenziale), art.92, commi 11 e 13 (emergenza sanitaria territoriale) dell'ACN 21.06.2018, a parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri: minore età al conseguimento del diploma di laurea; voto di laurea; anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria o nel territorio aziendale per gli incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 2 del Decreto, tutte le Regioni segnalano “la necessità di un confronto urgente con il Ministero della Salute al fine di definire linee comuni di comportamento sia rispetto alla organizzazione del corso a tempo parziale che alla riduzione del massimale”.

16 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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