Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 19 APRILE 2024
Lavoro e Professioni
segui quotidianosanita.it

Cassazione: senza certezza del nesso causale tra evento avverso e condotta del medico nessuna condanna


Annullata la condanna di due medici per omicidio colposo perché per poter affermare che un evento lesivo è stato provocato dalla condotta omissiva del medico è indispensabile un "alto grado di credibilità razionale". Se c’è il ragionevole dubbio, il medico non può essere condannato. LA SENTENZA.

10 GIU - L'accertamento della responsabilità professionale del medico, relativamente alle cause che provocano determinati fenomeni, va fatto sulla base del giudizio controfattuale. L’accertamento della causa cioè ha come oggetto l’azione omessa (giudizio controfattuale, in quanto l’azione nei fatti non esiste) e valuta sulla base delle leggi causali, se l’evento si sarebbe verificato egualmente. 

Sulla base di questo principio, la IV sezione penale della Cassazione (sentenza 24922/2019) ha annullato la condanna di due medici per omicidio colposo perché la condotta colposa di un medico non può mai essere valutata ex post, ma, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto, occorre valutarla ex ante.

Il fatto
Ai due medici è stato contestato di non aver diagnosticato tempestivamente la peritonite purulenta instauratasi a seguito dell'intervento chirurgico eseguito nei confronti d i una paziente  per l'asportazione di due miomi uterini, nonostante il suo peggioramento delle condizioni cliniche, che non rispondeva alle terapie in corso, omettendo di disporre accertamenti strumentali che avrebbero consentito di effettuare una corretta diagnosi e di approntare la terapia idonea a evitare il progredire della peritonite e il susseguente shock settico che ha portato al decesso.

La Corte di Appello ha deciso sulla condotta colposa dei due imputati in relazione alle visite di entrambi alla paziente, perché secondo i giudici le modalità della vicenda avrebbero richiesto una maggiore diligenza nel valutare l'evoluzione della ferita, che a distanza di un mese dall'intervento continuava a procurare febbre persistente, e aveva registrato la fuoriuscita di pus maleodorante, chiaro indice di infezione in atto. Secondo i giudici questi elementi avrebbero dovuto far venire il sospetto dell'evoluzione in peritonite, con conseguente necessità di disporre accertamenti strumentali. Richiamando le conclusioni dei consulenti tecnici del PM, la sentenza impugnata ha rilevato che una corretta diagnosi entro tempi più brevi avrebbe permesso di salvare la vita alla paziente in termini di elevata probabilità e in particolare in termini percentuali maggiori del 59 per cento.

La sentenza
Per i giudici della quarta sezione penale, dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica non può essere dedotta in maniera automatica la conferma o meno dell'ipotesi di nesso causale. Il giudice, infatti, una volta esclusa l'interferenza di fattori eziologici alternativi sul danno lamentato dal paziente, deve anche verificare la validità del coefficiente di probabilità nel caso specifico, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di tutte le evidenze a sua disposizione.

Per poter affermare che un evento lesivo è stato provocato dalla condotta omissiva del medico è indispensabile un "alto grado di credibilità razionale". Se c’è il ragionevole dubbio, il medico non può essere condannato.

Secondo la sentenza la motivazione della Corte d’Appello “è sicuramente carente e illogica, oltre che non corretta in diritto, laddove si limita ad indicare una percentuale di sopravvivenza della paziente pari al 59%, fra l'altro riferita dai consulenti tecnici del PM” a una data che non corrisponde a quella delle visite effettive dei due medici incriminati “quando pertanto le percentuali di sopravvivenza erano ulteriormente scemate rispetto al dato statistico indicato. Tuttavia, tale dato statistico, di per sé, è chiaramente insufficiente per affermare con certezza la sussistenza del nesso causale fra il comportamento colposo per omissione addebitato ai prevenuti e l'evento morte della paziente”.

Qui i giudizi della Cassazione spiegano la differenza tra nesso causale e giudizio controfattuale, affermando che  “è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa)”.

Da questo concetto secondo la sentenza della Cassazione “nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la condotta dell'imputato non costituisce causa dell'evento”.

In sostanza “il giudizio controfattuale costituisce il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Naturalmente esso, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo”.

Per effettuare il giudizio controfattuale, è necessario secondo la Cassazione ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, immaginando che i medici in questo caso avessero avuto una determinata condotta, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato.

“In tema di responsabilità medica – si legge nella sentenza - è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito”.

Nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, secondo la sentenza, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era richiesta al medico e che si definisce idonea “se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale”.

Sussiste pertanto – specificano i giudici - il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell'intensità della sintomatologia dolorosa. Nel caso di specie – afferma la sentenza -  il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena delineati”.
Secondo la Cassazione il riferimento alla percentuale del 59% di probabilità che avendo avuto un diverso comportamento i medici la paziente avrebbe potuto salvarsi è  “un'affermazione chiaramente erronea, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria, essendo evidente che una percentuale intorno al 59% non può costituire indice di ‘elevata probabilità’ di sopravvivenza, non fosse altro perché residuerebbe una altrettanto elevata percentuale di morte della paziente pari al 41%”.

Per i giudici della IV Sezione “l'argomentazione adottata dalla Corte territoriale trascura di considerare i precisi insegnamenti della Suprema Corte in tema di nesso causale, riguardo alla necessità, come si ricordava innanzi, di corroborare i dati statistici provenienti dalle leggi scientifiche utilizzate, con precisi elementi fattuali, di carattere indiziario, idonei a comprovare, con elevato grado di credibilità razionale, che una tempestiva diagnosi dei medici avrebbe certamente salvato la vita della paziente. Nulla di tutto questo è presente nella sentenza impugnata, al di là di generiche considerazioni sulla giovane età, sulla ‘tempra forte’ e sulle buone condizioni di salute della paziente, che evidentemente non possono spostare più di tanto un dato percentuale di mortalità (intorno al 41%) particolarmente elevato”.

Quindi, l'analisi sul nesso eziologico - con particolare riguardo al giudizio controfattuale corrispondente al quesito: l'evento non si sarebbe verificato se la diagnosi fosse stata tempestiva? – “è stata svolta dai giudici di merito in termini assolutamente erronei ed insoddisfacenti, trascurando di pervenire, fra l'altro, ad un attendibile giudizio esplicativo in ordine al momento esatto di insorgenza della malattia e al decorso della stessa, indispensabile per verificare in termini di alta probabilità logica se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza”.

La Cassazione poi rincara la dose verso la sentenza della Corte d’Appello affermando che “i giudici di merito omettono di spiegare in termini puntuali per quale motivo i sintomi indicati (febbre persistente e pus) avrebbero dovuto indurre i medici, secondo un criterio di valutazione ex ante, a sospettare di una possibile evoluzione in peritonite, e non di una mera infezione cutanea conseguente alla ferita laparotomica; in effetti, la stessa sentenza riconosce che nella specie mancavano gli ulteriori sintomi ritenuti significativi per una siffatta diagnosi (dolore addominale e vomito). Si dà per scontato che i medici abbiano sottovalutato la situazione, in quanto pochi giorni dopo le visite la paziente fu ricoverata all'ospedale dove poi fu sottoposta a intervento chirurgico per peritonite”.

In sostanza secondo la sentenza il ragionamento della Corte d’Appello sulla colpa omissiva sarebbe stato che pochi giorni dopo le visite dei medici la paziente è stata operata per peritonite, quindi i medici nelle loro precedenti visite non si erano accorti della malattia. Ma secondo la Cassazione si tratta di un ragionamento sbagliato, che si basa su una logica ex post, mentre la condotta colposa deve essere sempre individuata in concreto secondo una valutazione ex ante, tenendo conto di tutte le peculiarità del fatto storico accertato. “Nel caso in disamina, andavano contestualizzate le modalità con cui furono svolte le visite mediche, appurando in particolare le esatte condizioni di salute in cui versava la paziente nelle giornate indicate”.

Per questi “vizi logico-giuridici” la Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello senza rinvio nei confronti di uno dei medici per non aver commesso il fatto, e con rinvio alla Corte di Appello nei confronti dell’altro per affrontare i temi del nesso di causalità e della colpa omissiva secondo i principi di diritto indicati.

10 giugno 2019
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in Lavoro e Professioni

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy