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Vale la morte per malattia professionale (amianto) anche se il deceduto è tabagista


La Cassazione (sentenza 15762 sezione lavoro), respingendo la richiesta, ha spiegato che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. LA SENTENZA.

14 GIU - Se il decesso di un paziente è dovuto all’esposizione ad amianto e idrocarburi ed esiste anche una concausa come il tabagismo il principio prevalente è quello  “dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento”.

A deciderlo è la Cassazione, sezione Lavoro, che con la sentenza 15763/2019 ha rigettato il ricorso di un’azienda, confermando il giudizio del Tribunale prima e della Corte di appello poi, che contestava il fatto che l'incidenza causale dell'abitudine al tabagismo avrebbe dovuto ridurre il risarcimento del 50 per cento.

Il fatto
Il Tribunale, accogliendo la  domanda  degli  eredi  di un lavoratore defunto,  aveva accertato il decesso per malattia professionale  (carcinoma polmonare) contratta   in  seguito   alla  esposizione   all'amianto   e  agli idrocarburi policiclici aromatici, anche se ridotta in ragione  della  “ritenuta sussistenza di una concausa  -  il  tabagismo-  limitante  la  responsabilità datoriale”.

La sentenza
La società responsabile ha fatto ricorso in Cassazione per due motivi.

Il primo sarebbe l’errata valutazione da parte del Tribunale del nesso di causalità che ha affermato l'equivalenza causale della esposizione alle sostanze nocive e dell’abitudine al fumo nel provocare l'evento, escludendo il contributo proporzionale che ogni causa avrebbe fornito all'evento stesso “così trasfondendo i principi che regolano la prova penale (art. 41 c.p.: concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento) nella determinazione delle conseguenze patrimoniali dell'illecito”.

Il secondo per “insufficiente, illogica contraddittoria argomentazione, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale”, in modo particolare nella “definizione dei criteri risarcitori e alla trasposizione in essi di principi afferenti alla prova penale”, chiedendo appunto la valutazione dell’incidenza del tabagismo al 50% della responsabilità del decesso.

Ma la Cassazione, respingendo la richiesta, ha spiegato che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, “salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore  sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni, circostanza esclusa dalla corte di appello nel caso di specie quanto al tabagismo, considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva”. Una circostanza quest'ultima esclusa dai giudici della Cassazione perché il tabagismo è “considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva”.

In sostanza vige il principio di “equivalenza delle cause”, una nozione di matrice penalistica ma che trova applicazione anche nel processo civile in base al quale la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

14 giugno 2019
© Riproduzione riservata

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