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Centri gestionali del farmaco. Anche le Scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera dicono no 

di Nicola Realdon

Nella denegata ipotesi di approvazione della proposta di legge Ianaro, a prescindere dalla dubbia utilità di tali “centri” in quanto duplicazione di attività già istituzionalmente svolte dalle Farmacie Ospedaliere, c’è la preoccupazione che essi possano essere affidati a professionisti con formazione di base diversa da quella farmaceutica

02 LUG - In questi giorni, gli organi di stampa, hanno dato ampia diffusione a comunicati di Società scientifiche, SIFACT e SIFO, istituzionale per l’ambito Ordinistico (FOFI), sindacale (SINAFO) e degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera (ReNaSFO) avverso la proposta di legge n. 1572 del 5 febbraio 2019: “Istituzione sperimentale dei centri operativi e gestionali del farmaco presso le strutture sanitarie pubbliche, per promuovere la sicurezza, l’efficacia e l’appropriatezza nell’uso dei farmaci”.
 
La Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nel condividere pienamente le tesi sostenute dalle su menzionate Organizzazioni, ritiene opportuno rilevare e aggiungere, tra le altre:
- l’incongruenza della proposta di legge laddove prevede l’istituzione del “centro operativo e gestionale del farmaco” “operante presso le unità operative delle farmacie ospedaliere”, struttura dove già operano farmacisti specialisti per le stesse finalità indicate nella proposta di legge, in quanto formati con questi obiettivi e a tali finalità istituzionalmente preposti in modo esclusivo, a differenza di Biologi e Medici che in tale struttura non possono operare; 
- l’incongruenza nel conferire la direzione del “centro operativo e gestionale del farmaco” ad uno “specialista in farmacologia e tossicologia clinica medico”, escludendo di fatto discriminatamente gli altri specialisti nella stessa disciplina ma laureati in scienze biologiche, biotecnologie, farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, per altro, questi due ultimi, diversamente dal Medico, dal Biologo e dal Biotecnologo, in possesso dell’unico patrimonio formativo indiscutibilmente idoneo al perseguimento delle finalità dell’ipotizzato centro del farmaco.
 
Per sostanziare tale dissenso rispetto alla proposta di legge in oggetto, la Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ritiene opportuno ricordare quale sia la formazione di base del laureato in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche ed il percorso formativo dello Specialista in Farmacia Ospedaliera, formazione della quale gli onorevoli Estensori della proposta di legge dimostrano di possedere scarsa conoscenza. Formazione di base (laurea magistrale a ciclo unico allineata alla direttiva CEE 85/432).
 
Gli obiettivi specifici della formazione sono, sinteticamente e non esaustivamente, quelli di fornire le basi metodologiche dell'indagine scientifica, applicata in particolare alle tematiche del settore quali le nozioni multidisciplinari fondamentali per la conoscenza dei farmaci, della loro struttura e attività in rapporto alla loro interazione a livello molecolare,  cellulare e sistemico, in un contesto di formazione chimica, biologica, biotecnologica, farmacologica, tecnologica e normativa, fondamentale per poter a questi garantire i requisiti di sicurezza, qualità ed efficacia richiesti dall'OMS e dalle direttive nazionali ed europee. In tale contesto formativo, gli obiettivi specifici si concretizzano, tra l’altro, nel fornire conoscenze e competenze nell’informazione sul farmaco, nello sviluppo e attuazione della farmacovigilanza, nella formulazione, dispensazione, monitoraggio e gestione dei farmaci.
 
Formazione specialistica (specializzazione nell’Area Servizi Clinici, classe della Farmaceutica DI 68/2015). Nel corso della sua formazione, lo specialista in Farmacia Ospedaliera approfondisce e matura conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché della legislazione sanitaria nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, attraverso un percorso formativo sostenuto da discipline caratterizzanti quali Farmacologia (con corsi specifici di farmacocinetica e di farmacogenetica), Chimica Farmaceutica, Tecnologia farmaceutica, Legislazione farmaceutica e da altre quali Statistica Medica, Diritto amministrativo, Organizzazione aziendale a supporto dei corsi di Metodologie statistiche e statistico epidemiologiche, Diritto sanitario, Management sanitario ed organizzazione aziendale, Farmacoeconomia e Analisi farmacoeconomiche.
 
Si rimarca, inoltre, che la riforma dell’ordinamento formativo, di cui al DL 68/2015, ha accentuate le prerogative professionalizzanti della Scuola in Farmacia Ospedaliera proprio nell’ottica di formare professionisti dotati di quelle competenze che gli onorevoli Estensori della proposta di legge riterrebbero di attribuire al Farmacologo clinico in assenza di altre figure professionali competenti, in questo dimostrando una scarsa conoscenza del panorama sanitario di cui discutono.
 
La Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, pertanto, esprime la preoccupazione che, nella denegata ipotesi di approvazione della proposta di legge, a prescindere dalla dubbia utilità di tali “centri” in quanto duplicazione di attività già istituzionalmente svolte dalle Farmacie Ospedaliere, possano essere affidati a professionisti con formazione di base diversa da quella farmaceutica.  In particolare, in virtù della formazione specialistica più completa, lo specializzato in Farmacia ospedaliera è in grado di fornire una assistenza più qualificata al medico di reparto.
 
Professor Nicola Realdon
Presidente della Conferenza delle Scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera

02 luglio 2019
© Riproduzione riservata

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