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Sedi farmaceutiche. Se il Comune fa “il furbo”

di Paolo Leopardi

La vicenda riguarda un farmacista del Lazio vincitore dell'ultimo concorso ordinario che si è visto assegnare la sede solo dopo dieci anni. Ma nel frattempo il Comune aveva aperto una “sua” farmacia nel luogo di spettanza del farmacista destinando quest’ultimo in una zona disagiata e priva di interesse commerciale. Ma ora il Consiglio di Stato vuol vederci chiaro
 

18 NOV - Da tempo si è ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa il principio dell’”assoluta autonomia dei Comuni in materia di revisione di pianta organica delle farmacie”.
 
Detto principio sorge al momento in cui il D.L. 1/2012 (cd Crescitalia) ha attribuito dette competenze ai Comuni che sino ad allora avevano avuto solo un ruolo propositivo per le variazioni della pianta organica di competenza delle Regioni e delle Province Autonome alle quali, allo stato, residua la competenza all’istituzione di sedi ultra comunali (stazioni, ferrovie, etc…)
 
Come premesso, da quel momento, le aule di Giustizia Amministrativa sono state “invase” dal contenzioso che, più o meno giustamente, ha attivato la categoria dei farmacisti lesi in un proprio interesse legittimo nel momento in cui veniva rivisto il territorio di competenza della propria sede farmaceutica.
 
La Giurisprudenza, da subito, ha confermato la competenza dei Comuni (Giunta Comunale) e, da ultimo, detta competenza è stata confermata anche per le sedi istituite in deroga al criterio demografico.
 
Oltre a ciò, però, la Giurisprudenza ha affermato quasi integralmente che, solo per motivi di gravi irrazionalità e  illogicità, i provvedimenti comunali di revisione di piante organiche di farmacia, potevano essere sindacati dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
 
Ebbene, se detto principio ha fatto si che molti ricorsi “campati in aria” venissero “velocemente” rigettati evitando tuziorismi difensivi dei farmacisti ricorrenti, in molti casi l’atteggiamento giudiziale, reso quasi a protezione degli “errori (o orrori)”, comunali, ha consentito alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere nella materia de qua senza quella razionalità e logicità richiesta ed anzi spesso a chiaro discapito dei farmacisti già insediati sul territorio per favorire, magari, l’istituzione di una sede farmaceutica che, venendo prelazionata, avrebbe garantito introiti alle casse comunali.
Il chiaro conflitto d’interessi non è stato quasi mai evidenziato nelle svariate sentenze che la Giurisprudenza Amministrativa ha reso in materia.
 
Ma, proprio quando la questione pareva definita una recentissima ordinanza del Consiglio di Stato, III Sezione, n. 7448 del 12/11/19 ha dato un po’ di “speranza” a quei farmacisti che hanno visto e vedono scelte comunali dell’individuazione di sedi farmaceutiche giustificate solo dai propri interessi commerciali.
 
La vicenda oggetto del Giudizio che ha visto pubblicata la citata ordinanza appare un vero e proprio caso “limite” ovvero una sede farmaceutica istituita e posta a concorso ordinario conclusosi, come spesso accade, dopo oltre un decennio con l’assegnazione della sede al farmacista vincitore.
 
Nelle more dell’espletamento del concorso, tuttavia, il Comune aveva proposto e la Regione deliberato che venisse istituita una nuova sede farmaceutica e la stessa veniva prelazionata dal Comune.
 
Fin qui nulla di male; ciò che, viceversa è singolare è che il Comune nell’istituire la nuova sede ha, non solo modificato i perimetri delle altre sedi, bensì sostituito integralmente il perimento della nuova sede con quello di quella già esistente e posta a concorso.
 
In questo modo il Comune ha immediatamente sfruttato il maggior “appeal” commerciale della zona territoriale della vecchia sede farmaceutica lasciando al povero farmacista vincitore del concorso una zona in piena campagna senza interessi dal punto di vista commerciale, senza alcun interesse per il miglioramento del servizio farmaceutico locale e senza, inoltre, di locali idonei all’apertura dell’esercizio farmaceutico.
 
Di qui, l’azione giudiziaria del farmacista volta ad annullare tutti i provvedimenti che, nel corso del decennio, avevano leso un interesse legittimo concretizzatosi, però, solo al momento dell’assegnazione della sede farmaceutica vinta a concorso.
 
In primo grado il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso motivando la decisione  sulla falsa riga della  giurisprudenza sino ad allora consolidata ma il Consiglio di Stato interessato dall’appello del tenace farmacista ha ritenuto “necessario acquisire una dettagliata relazione da parte dell’Amministrazione comunale in ordine ai criteri con i quali sono state determinate le diverse circoscrizioni territoriali e alle ragioni dell’assegnazione delle stesse alle sedi ottava e nona, nonché in ordine alla valutazione eventualmente effettuata dell’affidamento dei soggetti che avevano partecipato al bando per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, corredata dalla relativa eventuale documentazione”.
 
Ora, vedremo il prosieguo della vicenda nella speranza che già questa decisione interlocutoria possa in qualche modo porre freno alle determinazioni comunali spesso troppo “interessate”.
                                                                                                                                    
Avv. Paolo Leopardi

18 novembre 2019
© Riproduzione riservata

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