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Copertura assicurativa Inail anche per i Medici convenzionati Ssn?

di Domenico Della Porta

E' quanto si prospetta molto concretamente dopo i contatti tra Fnomceo, sindacati e Inail. Con la copertura Inail saranno gestite in egual modo al personale dipendente del SSN soprattutto le conseguenze di quelle patologie da lavoro non tabellate, per le quali vige, da parte di chi ne chiede il riconoscimento, l’onere della prova

05 FEB - Sono circa 60.000  i sanitari in servizio come Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i medici della Continuità Assistenziale (ad esclusione di una quota dei sanitari impegnati nell’emergenza territoriale per i quali le ASL comunque versano la quota assicurativa all’Inail come i dipendenti) che potrebbero beneficiare tra non molto della copertura assicurativa Inail contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali.
 
La lungimiranza e l’intuizione  di Filippo Anelli, presidente FNOMCeO, che ha attivato un canale di approfondimento per avviare una concreta riflessione sulla vicenda, da una parte, e la sensibilità ad affrontare la questione, manifestata da INAIL dall’altra, consentiranno di portare a soluzione una annosa disparità tra gli operatori coprotagonisti del Servizio Sanitario Nazionale di fronte ai non pochi rischi lavorativi presenti in questo delicato comparto, tra cui anche quello relativo ad  aggressioni e violenze del personale.
 
Si tratta di dare una opportunità in più, ha detto Anelli, ai colleghi fino adesso non assicurati Inail, ad avere un ulteriore  punto di riferimento istituzionale e specialistico, in materia di assistenza, informazione e formazione.  
 
Indubbiamente la recente sentenza della Cassazione, la 1663/2020 (che ha visto per i rider, i poliziotti, i vigili del fuoco ed altri professionisti impegnati ad una attività con mono committenza, l’accesso all’assicurazione Inail) ha aperto un reale spiraglio anche per i sanitari convenzionati con SSN, chiamati a svolgere una attività  assimilata a lavoro “parasubordinato”.
 
Lo stesso Presidente Inail Franco Bettoni ha preannunciato tale orientamento sul sito istituzionale dell’Istituto il 31 gennaio scorso, affermando di essere pronti dal punto di vista tecnico e finanziario.  “Bastano piccoli ritocchi a qualche articolo del Testo unico”.
 
L’Istituto, assicura Bettoni, è pronto a sostenere questa svolta: “Possiamo garantire una definizione dei profili tariffari in tempi certi e brevi per moltissime attività che si svolgono senza subordinazione. E dal punto di vista finanziario ricordo solo che chiudiamo con avanzi di bilancio costanti”.
 
L’Inail, sottolinea il sito dell’istituto, “tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.
 
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
 
Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
 
- oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall'art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)
- soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell'art. 4 dello stesso testo unico”
 
Per Silvestro Scotti, Segretario Generale FIMMG si tratta indubbiamente di un passo importante, anche per la gestione della prevenzione delle violenze agli operatori  e al recupero e assistenza dei professionisti aggrediti. Fermo restando che il contributo per l’assicurazione Inail resta a carico del datore di lavoro, ha precisato Scotti,  occorre da parte di Inail  definire, attraverso uno specifico confronto con SISAC, le rivalutazioni delle norme già presenti nell’ACN della categoria sulle coperture assicurative a tutela degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali, soprattutto per i colleghi impegnati nell’Emergenza Sanitaria Convenzionata. Si tratta quasi della metà dei professionisti in servizio nella Continuità Assistenziale.”
 
Con la copertura Inail saranno gestite in egual modo al personale dipendente del SSN soprattutto le conseguenze di quelle patologie da lavoro non tabellate, per le quali vige, da parte di chi ne chiede il riconoscimento, l’onere della prova. Tra queste rientrano senza dubbio, le tecnopatie da aggressioni e violenze, afferenti alle cosiddette malattie da “costrittività organizzativa” le cui conseguenze sono: assenteismo, insoddisfazione, riduzione dell’impegno lavorativo.
 
Il direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della Regione Emilia Romagna Michele Sanza in una esaustiva pubblicazione scientifica di un anno fa, evidenziava nei soggetti vittime di aggressioni in sanità, decremento produttivo, aumento dell’assenteismo, incremento di congedi per motivi di salute, elevato turnover.
 
Anche Antonio Magi, segretario generale degli Specialisti Ambulatoriali SUMAI-Assoprof, ha sottolineato l’importanza di questo percorso. Ci sarà in tal modo, ha detto, una maggiore attenzione da parte dei datori di lavoro ad esigere una corretta, puntuale e rigorosa valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto per le attività ambulatoriali e assistenziali svolte in strutture sanitarie non appartenenti al patrimonio delle ASL.
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Università Internazionale Telematica Uninettuno - Roma
 

05 febbraio 2020
© Riproduzione riservata

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