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Suicidio assistito. Gli anestesisti plaudono alla decisione Fnomceo


Apprezzamento dell’Aaroi-Emac per l’aggiornamento del Codice di Deontologia Medica: “Un passo dovuto e non rinviabile, a tutela del Medico che liberamente scelga di assistere una persona la quale decide altrettanto liberamente di por fine nel modo più dignitoso possibile alle sofferenze di una vita senza prospettive di poter essere vissuta in modo umanamente sopportabile”.

07 FEB - “Gli Indirizzi Applicativi all’articolo 17 del Codice di Deontologia Medica approvati dal Consiglio Nazionale FNOMCeO rappresentano un necessario aggiornamento conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 in materia di Suicidio Assistito. Un passo dovuto e non rinviabile, a tutela del Medico che liberamente scelga di assistere una persona la quale decide altrettanto liberamente di por fine nel modo più dignitoso possibile alle sofferenze di una vita senza prospettive di poter essere vissuta in modo umanamente sopportabile”, afferma Alessandro Vergallo, Presidente Nazionale AAROI-EMAC.
 
“Ci conforta – prosegue -  pertanto che, dopo le prime dichiarazioni a caldo che la Presidenza Fnomceo aveva diffuso a seguito della Sentenza suddetta, abbia invece finito con il prevalere il rispetto sia della volontà delle persone che si trovino nelle condizioni strettamente delimitate dalla Corte Costituzionale, sia della libertà dei medici di agire secondo coscienza.Infatti, la Fnomceo è un Ente Ausiliario dello Stato che, come qualsiasi altro Ordine Professionale, non può certo ignorarne l’ordinamento giuridico né, tantomeno, i principi costituzionali così come affermati dalla Sentenza in argomento, il cui recepimento ordinistico, con la modifica del Codice di Deontologia Medica, elimina, per i medici che l’Ordine rappresenta, un ingiusto rischio disciplinare”.
 
“L’approvazione della Legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219) – precisa Vergallo - , del resto, aveva posto una pietra miliare nel percorso evolutivo del principio di autodeterminazione del paziente, in linea con il quale si pone questa Sentenza, sempre limitatamente ai suoi ristretti ambiti applicativi. D’altra parte, proprio per questo, resta fondamentale prevedere appositamente per legge, al più presto, una "Obiezione di coscienza” al suicidio assistito, che garantisca in modo altrettanto civile e libertario i medici contrari”.
 
"Nel caso specifico del Suicidio Assistito – rimarca -  Libera Scelta e Obiezione di Coscienza­ sono per l’AAROI-EMAC punti chiave che non possono prescindere l’uno dall’altro, affinché tutte le posizioni mediche, sia scientifiche sia etiche, rispetto al delicatissimo tema del diritto umano ad una qualità di vita e ad un fine vita parimenti dignitosi, possano, una volta completato il quadro normativo al riguardo, ricomporsi senza degenerazioni al servizio dei Cittadini di uno Stato evoluto”.
 
“Proprio questi due punti chiave, giova ricordarlo, erano stati prontamente sottolineati, all’indomani della Sentenza emanata dalla Corte Costituzionale, dalla SIAARTI, la Società Scientifica di riferimento degli Anestesisti Rianimatori Italiani, insieme ad altri tre punti, ai quali – conclude Vergallo – l’AAROI-EMAC auspica con la più determinata convinzione che sia data una altrettanto necessaria e tempestiva attuazione, vale a dire, a buona memoria:
- la possibilità per qualsiasi medico indipendentemente dalla Specialità di mettere in atto la procedura;
- la previsione di una commissione per la valutazione della appropriatezza della richiesta da parte del paziente in coerenza con le caratteristiche necessarie previste dalla Corte costituzionale stessa;
- la effettuazione della procedura a carico del Sistema Sanitario Nazionale e non gestita da organizzazioni profit”.

07 febbraio 2020
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