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Omissione di atti d’ufficio per la guardia medica in servizio che rifiuta la visita domiciliare al malato terminale 


La Cassazione (sentenza 8377/2020) conferma la condanna della Corte di Appello per un medico di guardia medica per il reato di omissione di atti d'ufficio non avendo aderito alla richiesta di intervento domiciliare urgente per una malata terminale, limitandosi a suggerire l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando in questo modo di essersi reso conto che la situazione richiedeva l'intervento urgente di un sanitario. LA SENTENZA.

03 MAR - Compie reato di omissione di atti d’ufficio il medico di guardia medica che non esegue un intervento domiciliare urgente e suggerisce di rivolgersi al 118 per il trasporto in ospedale dimostrando con la sua affermazione di essersi reso conto della necessità di un intervento sanitario rapido.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 8377/2020, sesta sezione penale ) che ha condannato, confermando la sentenza della Corte di Appello che aveva ribaltato l’assoluzione del tribunale,  un medico di guardia medica che ha negato la visita a una malata terminale invitando il figlio di questa, in preda a fortissimi dolori, a rivolgersi al 118, in quanto trasgredisce l’articolo 328 del codice penale “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

Il fatto
Un medico di guardia medica ha “indebitamente rifiutato”, secondo la Corte di Appello e la Cassazione  di effettuare una visita domiciliare  a un malata terminale di cancro in preda ad atroci sofferenze, “atto del suo ufficio che per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo”.

La donna è morta dopo circa un'ora dalla richiesta di intervento formulata dal figlio per sedare i suoi dolori, essendo intervenuto nel frattempo il 118 - che la guardia medica aveva detto di far intervenire - che aveva praticato morfina.

La sentenza della Corte di Appello ha affermato la necessità della visita domiciliare da parte dell'imputato per verificare quale fosse il rimedio più adeguato per alleviare il dolore e, quindi, l'indebita indicazione da parte del medico di guardia di rivolgersi al 118.

La sentenza
La Cassazione, a cui il medico ha fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello, ha confermato la condanna in base all’articolo 328 del codice penale, ha invece confermato gli estremi della condanna ritenendo responsabilità dell'imputato l'obbligo di effettuare in queste circostanze la visita domiciliare per valutare di persona la situazione e “verificare un possibile diverso immediato trattamento per alleviare il dolore, anche praticando iniezioni, che rientravano nella sua competenza, con farmaco in fiale diverso dalla morfina, pur a fronte della situazione di emergenza rappresentata dall'utente”.

D’altra parte, sottolinea la sentenza della Cassazione, la Corte di Appello ha smentito la circostanza “addotta dalla difesa dell'imputato secondo la quale il suo mancato intervento fosse dovuto allo stato di agitazione dell'utente (figlio della donna) che non  avrebbe fornito i propri  dati  né  il luogo  dove andare,  interrompendo bruscamente la telefonata in quanto era risultato invece che la telefonata era stata interrotta a causa del comportamento omissivo del medico intervenuto, indirizzando il richiedente al 118”.

Quindi “sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l'opportunità di richiedere l'intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario”.

“Come pure – prosegue la sentenza - è stato affermato che integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del  sanitario  in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio di un paziente malato terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente, essendo stato chiarito che il delitto descritto nell'art. 328 cod. pen.  è reato di pericolo, perché prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione”.

Tutto questo secondo la Cassazione rientra nel principio dell'esercizio del potere dovere del medico di valutare la necessità della visita domiciliare ex art.  13, comma 3, del Dpr n. 41/1991 (la convenzione della guardia medica in cui si afferma che “durante il turno di guardia il medico è tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui è preposto “), ma è sindacabile da parte del giudice sulla base degli  elementi di prova acquisiti.

Quindi la Cassazione, confermando la condanna della Corte di Appello, rigetta il ricorso del medico e lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.

03 marzo 2020
© Riproduzione riservata

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