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“Per gli operatori sanitari, e non solo, il contagio da Coronavirus è un’infortunio sul lavoro”. Ecco come funziona: intervista a Patrizio Rossi (Inail)

di Domenico Della Porta

“Per prima cosa occorre richiamare l’attenzione sul presupposto tecnico-giuridico, che è quello della equivalenza tra causa violenta, alla base di tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus. Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro ed in alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico, come gli operatori sanitari, vale la presunzione di esposizione professionale”

10 APR - Con la pubblicazione della Circolare n.13 del 3 aprile scorso dell’INAIL, in cui si conferma il riconoscimento di infortunio sul lavoro da contagio provocato dal nuovo Coronavirus, i 1.637 infortuni sul lavoro, accaduti nel comparto sanità e denunciati all’Istituto assicuratore nel mese di febbraio 2020, supereranno i 10.000 casi già nel mese di marzo.
 
Di fronte a perplessità e dubbi venuti fuori negli ultimi giorni sull’incertezza interpretativa del documento, la nota dell’INAIL della Direzione Centrale Rapporti Assicurativi e della Sovrintendenza Sanitaria Centrale del 17.03.2020, chiarisce senza mezzi termini che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio).
 
Per dipanare ulteriormente la questione abbiamo perciò chiesto a Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario Centrale dell’Istituto, di delucidare alcuni concetti.
 

Dottor Rossi quali sono i casi in cui per un lavoratore contagiato da Coronavirus scattano le procedure per catalogare l'evento come infortunio sul lavoro?
Per prima cosa occorre richiamare l’attenzione sul presupposto tecnico-giuridico, che è quello della equivalenza tra causa violenta, alla base di tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus. Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro ed in alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico, come gli operatori sanitari, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
 
Dottor Rossi, quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?
Innanzitutto rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, detto rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.. Tale elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi sempre della presunzione di esposizione professionale.
 
Ma tra le altre categorie con rischio specifico rientrano operatori socio-sanitari delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e i Tassisti?
“Tali categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto in circolare, rientrano appieno anch’esse tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.”
 
La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?
Certamente sì; sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, compiti e mansioni diversi anche per le modalità stesse di espletamento.  Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. 
Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando sempre gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Inoltre, l’infezione da coronavirus tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere per gli operatori sanitari. 
Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. 
Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà, in aggiunta a tutti gli elementi di asseverazione già richiamati in precedenza, di altri (ad esempio: esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti, etc).
 
Da quando parte la tutela Inail?
Nella nostra nota del 17.03.2020 si definisce il dies a quo. La lettura di tale documento, infatti, chiarisce che ad oggi il test specifico di conferma rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela.  Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta COVID-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro.  La stessa nota sopra richiamata, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero periodo di quarantena.”
Ecco perché nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto: «dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro»
In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.
 
Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari


10 aprile 2020
© Riproduzione riservata

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