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Riforma degli ordini: medici, farmacisti e veterinari scrivono la "loro" delega


Fnomceo, Fofi e Fnovi hanno redatto una loro proposta per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Organi sussidiari dello Stato, tutela delle minoranze e nuovo Ordine per gli Odontoiatri.

14 LUG - Lo hanno scritto tutti insieme, tutte le professioni interessate. Medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti. È il testo di delega che il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, si è impegnato ad inserire nel Ddl 1142 sulla riforma degli Ordini che è ancora fermo all’esame del Senato.
 
In 11 punti le federazioni interessate fanno la loro proposta di riforma: gli “Ordini e le relative Federazioni sono Enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti al fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato”
Gli ordini “sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute” e “agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge delega e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini”.
 
In estrema sintesi gli altri punti del testo (scaricabile come allegato a fondo pagina)
Funzioni degli Ordini
L’individuazione delle funzioni degli Ordini e delle Federazioni nazionali avviene tramite la costituzione e l’aggiornamento degli Albi, degli elenchi e dei registri a certificazione del legittimo esercizio delle attività professionali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.
Struttura
Per la struttura organizzativa e amministrativa degli Ordini e delle relative Federazioni Nazionali, si prevede “la costituzione delle Federazioni Regionali con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali e di supporto alle attività degli Ordini provinciali nel rispetto dell’autonomia  e delle competenze degli stessi”.
Vigilanza
Le Federazioni Nazionali avranno compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo  oltre che di vigilanza sugli Ordini Provinciali e Federazioni Regionali.
Organi di rappresentanza
Sono previsti organi di rappresentanza e gestionali degli Ordini e delle relative federazioni Nazionali “definendone la composizione, la durata, le attribuzioni e le incompatibilità”. È inoltre
assicurata “la piena accessibilità al voto e la tutela delle minoranze qualificate degli iscritti nell’Organo di rappresentanza”.
Oneri di costituzione
Gli oneri di costituzione e di funzionamento degli Ordini e delle relative Federazioni sono “a totale carico degli iscritti mediante la fissazione di quote contributive deliberate dal competente Organo dell’Ente, commisurate agli oneri di esercizio delle attività istituzionali”.
Autonomia
Si prevede “pur nel rispetto del profilo unitario di rappresentanza istituzionale dell’Ordine e della Federazione Nazionale e Regionale, in caso di presenza di più Albi professionali, le modalità con le quali ciascuna Professione assuma piena autonomia nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza esterna, di valutazione e governo della qualità professionale, di azione disciplinare e gestione diretta delle risorse individuate correlate alla  gestione di tali compiti”.
Il Governo è dunque  delegato ad adottare, senza nuovi oneri a carico dello Stato e nel rispetto delle competenze delle Regioni "entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di riformare le norme vigenti relative alla disciplina degli Albi". 

14 luglio 2010
© Riproduzione riservata

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