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Lazio. Corretta la delibera bocciata dal Tar su separazione clinica e assistenza. Sì ai dipartimenti delle professioni sanitarie

Il nuovo decreto prevede che la linea clinica e la linea assistenziale agiranno in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed organizzative. Sarà anche possibile istituire il Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. IL TESTO DEL NUOVO.

11 SET - Dopo la bocciatura del Tar Lazio su ricorso dell’Anaao Assomed del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014, concernente “Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio”, nella parte in cui era prevista la separazione della linea clinica da quella assistenziale, Zingaretti ha emanato un nuovo decreto commissariale che recepisce le valutazioni dei giudici.
 
Nel nuovo decreto, emanato nel luglio scorso ma rimasto un po' in sordina probabilmente per l'arrivo delle ferie e che per quersto ora pubblichiamo, si prevede che "l’organizzazione aziendale, al fine di sostenere e integrare l’apporto delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/00, per un appropriato, efficace ed efficiente andamento dei processi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi e rendere sinergico e ottimale l’andamento dei processi assistenziali, prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea assistenziale agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed organizzative".
 
Le modalità con cui si realizzerà l’integrazione dovranno essere esplicitate nel regolamento dipartimentale. "Tale organizzazione – spiega il decreto - potrà avvalersi di un’articolazione che potrà variare dalla struttura semplice o complessa fino alla possibilità di istituire, sulla base della complessità aziendale, il Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".
 
Tale dipartimento - speiga ancora il decreto - può essere previsto anche in deroga al rapporto indicato nell’Atto di indirizzo (vedi paragrafo 5.9.3, che prevede un Dipartimento ogni almeno 6 strutture operative - Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici Dipartimentali- , di cui almeno 4 complesse, fatta salva l’istituzione dei dipartimenti obbligatori per legge), "tenuto conto che, in ragione della diversa complessità, dimensione e natura, non tutte le Aziende hanno la medesima dotazione organica di professioni sanitarie sia in termini di volume di risorse che di specificità professionale".
 
Ai fini del conferimento dell’incarico di struttura, sia essa semplice che complessa, al personale della dirigenza delle professioni sanitarie il decreto stabilisce che si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 251/00 e dai vigenti CCCCNNLL della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa.
 
Nella parte conclusiva del nuovo decreto di Zingaretti si prende poi atto del fatto che la disposizione di cui all’ultimo capoverso del punto 5.6 dell’Atto di Indirizzo approvato con il DCA n.U00259/14 (che prevede che per le Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento può comprendere nella sua articolazione anche le strutture di governo delle professioni sociali), non essendo stata oggetto di impugnazione da parte dell’Anaao Assomed nel citato ricorso, rimane vigente nel seguente testo originario che cita per l’appunto così: “Per le Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento può comprendere nella sua articolazione anche le strutture di governo delle professioni sociali”.

11 settembre 2015
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