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Lavoro esternalizzato in sanità per medici e infermieri vale come “esperienza” nel curriculum per i concorsi del Ssn. La Corte Costituzionale dà ragione al Lazio e respinge il ricorso del Governo

La Consulta ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti di una legge regionale che dà la possibilità a coloro che hanno svolto attività esternalizzate nell’ambito del Ssn di vedersi riconosciuto tale impiego ai fini della partecipazione ai concorsi  di Asl e Ospedali del Ssn. LA SENTENZA

14 FEB - Per la Corte costituzionale il lavoro esternalizzato per medici e infermieri svolto nel Ssn deve valere come esperienza e fa curriculum ai fini dei punteggi nell'ambito dei concorsi per l'assunzione nelle Asl e negli ospedali del Ssn. È quanto sottolinea una sentenza appena pubblicata dalla suprema corte che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti di una legge regionale che dà la possibilità a coloro che hanno svolto attività esternalizzate nell’ambito del Ssn di vedersi riconosciuto tale impiego ai fini della partecipazione ai concorsi.
 
La disposizione impugnata (la legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4) stabilisce: «b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».
 
Ma per la difesa statale la disposizione regionale “contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione. Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l’assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per l’assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell’ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica”.
 
Ma per la Corte costituzionale invece ”la disposizione regionale in oggetto risulta pienamente coerente con l’assetto costituzionale e ordinamentale nello specifico settore di attività in esame: se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell’esercizio della sua competenza residuale in materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella concorrente in materia di «tutela della salute», può altresì, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell’ambito del curriculum formativo e professionale, l’esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l’assunzione nel Servizio sanitario regionale.”

14 febbraio 2020
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