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Come garantire la sicurezza ai medici di guardia

di Mauro Marin

11 GEN -

Gentile Direttore,
la sicurezza per i giovani medici delle sedi di guardia medica deve essere garantita ai sensi del D.Lgs 81/2008, della raccomandazione ministeriale n.8/2007 e delle linee guida 2015 OSHA e linee guida 2015 NICE per la gestione dei pazienti aggressivi e la prevenzione della violenza contro operatori attraverso una formazione specifica agli operatori e l’informazione agli utenti sull’uso appropriato dei servizi per ridurre il rischio di richieste improprie che generano conflitti.

Le linee guida prevedono nell’organizzazione dei servizi di assicurare la presenza di almeno due operatori in turno per sede, eventualmente accorpando due sedi limitrofe, o l’inserimento della sede di guardia medica in una struttura in cui opera anche altro personale 24h per un eventuale supporto e un collegamento rapido con le forze dell’ordine e la centrale del 112 o 116117, oltre a sistemi di videosorveglianza e di telesoccorso.

Per avere cura degli utenti bisogna avere cura anche degli operatori che li devono assistere e che hanno diritto di lavorare in condizioni di sicurezza . Il servizio medico di continuità assistenziale ex guardia medica notturno, prefestivo e festivo previsto dall’art. 44 e il servizio medico di emergenza territoriale previsto dall’art.65 dell’ACN 2022 per la medicina generale sono LEA ai sensi del DPCM 12/01/2017 (TAR Abruzzo n.489/2021).

Richiedono un’analisi dell’organizzazione per garantire la sicurezza delle cure ai sensi dell’art.1 della legge 24/2017 e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 che comprende anche una formazione dedicata ai medici per la gestione delle comunicazioni interpersonali difficili con utenti impulsivi o disinformati che richiedono prestazioni inappropriate o non comprendono le ragioni di un’attesa motivata dal garantire l’accesso in ordine di gravità e urgenza degli interventi.

Per essere efficace l’educazione civica al rispetto sempre e comunque delle persone (operatori e utenti) e l’educazione sanitaria ad accedere ai servizi per le risposte proprie che possono dare dovrebbero essere continue e promosse a livello di comunità, mezzi di comunicazione, scuole, ambienti di lavoro e familiari, e non limitate solo a quando avvengono aggressioni.

La carenza di medici disponibili per i servizi di guardia medica e di emergenza dipende anche dal lavoro usurante per l’alto rischio di conflittualità, aggressioni, mancanza di fiducia, di rispetto e di valorizzazione con messa in discussione del ruolo dei medici impegnati nel difficile ruolo di gestione delle urgenze o prestazioni giudicate indifferibili.

Il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica eroga prestazioni mediche territoriali non differibili, cioè che non possono attendere l’intervento del proprio medico di medicina generale nelle ore diurne feriali ma che non rientrano ancora nelle prestazioni d’emergenza garantite dalla centrale operativa del 112.

La distinzione non è sempre chiara per gli utenti con la conseguenza che sia la guardia medica che il 112 devono svolgere spesso un’attività di triage e filtrare numerose chiamate che poi non risultano di propria competenza. Il triage è comunque di competenza sanitaria con responsabilità (Cass Pen sez.IV n.39717/2019 e n.18352/2019) non delegabili ad una centrale telefonica del numero unico 116117 dove istituito.

Una formazione continua istituzionale che preveda eventi condivisi con gli altri operatori sanitari della rete territoriale e della centrale del 112 è utile per una conoscenza reciproca dei ruoli che generi tra operatori collaborazione, condivisione di buone pratiche e aspettative reciproche realistiche (Cass Pen sez VI n.15096/2011).

La formazione per l’emergenza territoriale, già prevista dall’allegato n.10 dell’ACN come modulo formativo separato, sarebbe utile per la sicurezza delle cure che fosse prevista all’interno del corso di formazione in medicina generale per tutti i medici poi appartenenti al ruolo unico della medicina generale. Per garantire la sicurezza delle cure e valutare rapidamente gli utenti che le richiedono è importante garantire ai medici di guardia l’accesso condiviso dei dati sanitari mediante portali informatici di continuità delle cure, come previsto dall’art. 4 della legge 24/2017.

La responsabilità civile del medico convenzionato grava sull’azienda ai sensi della legge n.24/2017 e invece la responsabilità penale è personale del medico. Se il medico rifiuta indebitamente una prestazione necessaria e indifferibile può incorrere nell’ipotesi di rifiuto d’atti d’ufficio art.328 CP (Cass Pen sez.VI n.34535/2019) ma invece se l’intervento richiesto risulta non necessario e inappropriato il suo rifiuto è lecito (Cass Pen sez.VI n.2266/2015) e la prestazione non è dovuta (legge n.219/2017).

Mauro Marin

Direttore Distretto Sanitario ASFO Pordenone



11 gennaio 2023
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