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Responsabilità professionale. Il testo unico non convince

di Antonio Ciofani

12 SET - Gentile Direttore,
ho letto il testo base unificato del ddl in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, elaborato dal Comitato Ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera: su certi punti è un vero pasticcio e talora è anche sgrammaticato, come per esempio il comma 3 dell'art. 1. Alcuni termini chiave sono usati in diversi articoli con superficialità e ambiguità e se l'articolato non viene modificato sarà certamente foriero di contenziosi e contestazioni.
 
Nel dettaglio:
 
L'articolo 1 non fa nessuna distinzione tra le prestazioni dei medici-chirurghi e quelle degli operatori che esercitano le 22 professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute. Infatti nella bozza precedente erano distinti l’atto sanitario e l’atto medico (all'articolo 1 : Per atto sanitario si intendono tutte le attività professionali di prevenzione, diagnosi e cura del paziente, sia svolte autonomamente che in modo coordinato o in èquipe. ....
    ....L'atto medico è uno specifico atto sanitario la cui responsabilità diretta o di supervisione è posta in carico al medico abilitato e laddove previsto specializzato. ) , poi la distinzione è scomparsa dalla bozza. Come mai ?
 
Infatti la professione medico-chirurgica e quella delle 22 professioni sanitarie sono effettivamente distinte. Se così non è le norme da emettere, come per esempio questa di cui parliamo, devono essere chiare nella formulazione e nella terminologia perché ci sono implicazioni penali, civili, patrimoniali, etiche e scientifiche di enorme valenza. Non si può essere confusionari.
 
Inoltre il documento del Ministero della Salute redatto dalla Commissione Consultiva per la Medicina Difensiva e Responsabilità Professionale parla solo dei medici; perché non sono citati esplicitamente anche gli esercenti le 22 professioni sanitarie ? Anche loro sono in prima linea.
 
L'articolo 2 al comma 2 introduce il concetto di "prestazioni sanitarie complesse" che ambiguamente ricorda gli "atti complessi e specialistici" riservate al medico-chirurgo dal contestatissimo comma 566. Quali saranno mai queste prestazioni sanitarie complesse svolte dalle strutture pubbliche e private, sono elencate da qualche parte ? No, infatti il richiamato articolo 3 bis della 189, la "Balduzzi", che ho riportato di seguito, non ne parla affatto. Anche questo articolo sembra fatto ad hoc per innescare contenziosi e ambiguità.
( legge 189/2012: < - 1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico>>. )
 
Sempre l'articolo 2, al comma 2-b parla di attività di "medicina difensiva attiva e passiva"; vista la confusione del Testo, ci si riferisce solo ai medici dato che l'esercizio della medicina è riservato ai medici-chirurghi oppure intende tutti quelli che praticano gli atti sanitari dell'articolo 1 ? Se si intende solo l'attività dei medici non si capisce perchè non sia stato usato il termine di attività sanitaria difensiva attiva e passiva, che comprende, coerentemente con l'articolo 1, tutti gli operatori sanitari e non solo i medici. Tutti gli operatori sanitari possono infatti praticare attività sanitaria difensiva. 
 
L’articolo 3 al comma 4 prevede che l’Osservatorio regionale raccoglie dati sul contenzioso e sugli errori sanitari: comprende o no gli errori medici dato che l'articolo 6 e l'articolo 8 distinguono le prestazioni mediche da quelle sanitarie ?
 
All’articolo 6 viene fuori tutta la confusione del Testo Unificato. Al comma 1 vengono distinte le prestazioni mediche e sanitarie al primo rigo, anche se non si specifica quali sono e chi le pratica, ma al terzo rigo di nuovo non c’è distinzione tra i vari esercenti le professioni sanitarie, (si intendono anche i medici-chirurghi oppure solo gli esercenti le 22 professioni sanitarie previste dalla legge ? ) ; inoltre al comma 2 si parla di "…condotta colposa in ambito medico e sanitario…" (quali sono questi due distinti ambiti ?) e "…dell’esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze…" e della "…colpa che sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria…." Ma chi sono questi esercenti, i medici-chirurghi e gli operatori compresi nelle 22 professioni sanitarie ?  Sono compresi i veterinari, i farmacisti ed i biologi?  
 
All'Articolo 7comma 2: di enorme importanza : "…la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è di natura extracontrattuale…" ; domanda: è compresa la professione medica, dato che all’articolo 6 e all’articolo 8 è distinta da quella sanitaria ?
 
L'Articolo 8 comma 3: "…ciascun esercente la professione medica o sanitaria operante…" , anche qui c’è distinzione tra medici-chirurghi e operatori sanitari.
 
L'Articolo 9 comma 2: "…danni derivanti da prestazioni sanitarie…" anche mediche ?
 
L'Articolo 10 comma 3: "Nelle cause civili e nei procedimenti penali aventi come oggetto la responsabilità professionale sanitaria, l’autorità giudiziaria…" Si intende la responsabilità anche medica dato che gli articoli 6 e 8 distinguono le 2 professioni ?
 
Speriamo che la discussione in commissione parlamentare del testo porti ad una correzione ed al chiarimento delle terminologie usate e speriamo che le ambiguità, nell'interesse di cittadini, pazienti ed operatori non siano invece volute per arcani motivi.
                            
Dr. Antonio Ciofani
Dir. resp. UOC di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Spirito Santo di Pescara
Consigliere nazionale Anaao-Assomed

12 settembre 2015
© Riproduzione riservata

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