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Massofisioterapista: cui prodest?

di Mimmo D'Erasmo

15 OTT - Gentile direttore,
la risposta al quesito è facile: basta leggere l’”approfondimento” pubblicato da QS la scorsa settimana. Fabrizio Fornari firma un pezzo del quale, più di ogni argomentazione, colpisce (e spiega) più di tutto proprio la qualifica dell’estensore: “Presidente Istituto Enrico Fermi”.
 
Cercherò di essere, in queste poche righe, poco “politicamente corretto” e spero che non me ne vogliate ma, ogni tanto, ci vuole. Eh si, perché la domanda iniziale (a chi giova?) è doveroso porsela.
 
A chi giova mantenere in vita l’“operatore di interesse sanitario” Massofisioterapista, nonostante le attività che una volta gli erano assegnate siano completamente transitate –così come per il Terapista della Riabilitazione e per tutti i titoli della formazione pregressa- nel Fisioterapista?
 
Giova certamente ai soggetti che gestiscono corsi a pagamento, per formare figure sprovviste di preparazione universitaria e le cui mansioni non sono, nella migliore delle ipotesi, definite.
 
Non giova all’Utente, perché i bisogni che un tempo erano soddisfatti dalla figura del Massofisioterapista sono completamente presi in carico dal Fisioterapista, con formazione universitaria e con i livelli di autonomia e responsabilità richiesti dalla Legge.
 
Ma di cosa sia importante per l’Utente forse non pare importare a molti.
 
La sentenza della giustizia amministrativa citata da Fornari si occupa di ciò che è “legittimo”, non di ciò che è “giusto”.
 
E infatti di altro indirizzo sono, quando si parla di esercizio della fisioterapia, le sentenze della giustizia civile e penale, che badano invece ai diritti fondamentali della Persona, prestandosi meno a sostenere nella forma cose che, nella sostanza, sono insostenibili.
 
Da canto nostro, AIFI, il cui ricorso in appello è stato respinto dal CdS, non ha mai considerato il contenzioso legale come “la battaglia” da fare per mettere ordine in un sistema che ha delle falle.
 
AIFI da sempre pensa e continua a sostenere che chi ha la responsabilità di sistemare i guai che nel tempo sono stati creati è la politica. Certo, i tempi delle delibere e della giustizia amministrativa impongono un’azione, senza la quale la stessa azione politica diventa a volte meno praticabile.
 
Ma è sicuramente nella politica che va ricercata la causa e quindi anche la risoluzione del problema. La sentenza del CdS include il Massofisioterapista, normato dalla L. 403 del 1971, nella categoria, definita dalla L. 43 del 2006, degli “operatori di interesse sanitario”, in maniera “postuma”, per esclusione: siccome non è una professione sanitaria, la categoria delle professioni sanitarie ausiliarie è stata cancellata, si fa come con il motivetto “il vecchietto, dove lo metto?”.
 
Peccato, però, che nessun atto di individuazione delle figura di Massofisioterapista sia stato fatto da alcuna Regione italiana dopo la L. 43/2006 che istituisce la categoria degli “operatori di interesse sanitario”.
Inoltre, il CdS nel definire le fonti normative che supportano la tesi secondo cui il Massofisioterapista è figura (ancora) esistente, cita certamente la L. 403/71 ma anche il DM 7 settembre 1976, considerato un tempo il c.d. “mansionario” del Massofisioterapista.
 
Ebbene, qualche mese dopo l’avvio del procedimento al quale il CdS risponde, il 13 dicembre 2010 proprio questo decreto viene abrogato, cancellato dall’allora Ministro della semplificazione On. Calderoli.
Insomma, delle due fonti normative, la metà non esiste più.
 
Ma, per restare nel concreto e continuare a dare risposta al quesito d’avvio, chiediamoci se questo “operatore” risponda all’esigenza che il Legislatore ha evidenziato proprio nella L. 403/71 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”.
 
Ebbene, si, nell’Italia della formalità molti si dimenticano che il massofisioterapista doveva essere non vedente e questo per collocare -si pensava allora- utilmente, valorizzandone le qualità, una parte di Cittadini con svantaggio sociale.
 
Una norma, quindi, che è stata svilita e strumentalmente utilizzata per fare “altro”. Una norma inutile nel decennio in cui viviamo, tanto che la stessa Unione Italiana Ciechi, insieme ad AIFI ed alla Federazione Nazionale Collegi Massofisioterapisti, ne ha chiesto formalmente, pubblicamente –e più volte- l’abrogazione.
 
Per essere chiaro: i ciechi chiedono di cancellare le “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”. E questo perché non siamo più nell’era dell’assistenzialismo ma in quella –e di aver collaborato a questo siamo orgogliosi- dell’inclusione e della partecipazione.
 
Le persone con disabilità visiva non chiedono un ghetto di facilitazioni occupazionali, chiedono di poter accedere alla formazione normale in Fisioterapia, vogliono sostenere l’esame di ammissione in maniera a loro accessibile e diventare Fisioterapisti come gli altri.
 
Che senso ha, viene da chiedersi, allora, tutto questo? Se questo “operatore di interesse sanitario” “con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie” non può, come non può, essendo esclusività del Fisioterapista, praticare la fisioterapia, cosa fa nel concreto? A quali bisogni risponde?
 
Fra l’altro, è davvero interessante l’interpretazione di Fornari che mira a farci credere che il carattere servente e di mancanza di autonomia di questa figura sia “da mettere evidentemente in relazione con l'innegabile ausiliarietà rispetto al medico” e con questo cercando di affermare la possibilità di praticare attività in regime libero-professionale.
La sentenza riporta invece chiaramente che il carattere “servente ed ausiliario” della figura è “rispetto alle pertinenti professioni sanitarie” e non rispetto al solo medico; è comunque chiaro che un “operatore di interesse sanitario” può svolgere la sua attività esclusivamente in regime di dipendenza come hanno già chiarito altre sentenze.
 
Nel caso di questo operatore di interesse sanitario, oltrettutto, non è previsto nemmeno l'accesso ai ruoli del SSN, dal quale contratto di lavoro la figura del Massofisioterapista è stata dichiarata “ad esaurimento”.
 
Insomma, basta con le “interpretazioni”! Il Legislatore, nell’individuare le “nuove” professioni sanitarie, fra cui il Fisioterapista, aveva provveduto per Legge a:
- determinare la chiusura della formazione pregressa a quella universitaria (e fra questa i corsi per Massofisioterapista);
- chiarire quali figure e a quali condizioni, fossero equipollenti, con il D.M. 27 luglio 2000, alle nuove figure individuate;
- determinare le condizioni per cui, a distanza di tempo, i diplomi conseguiti con la formazione pregressa potessero richiedere l’accesso al percorso di equivalenza (che in questi ultimi anni ha avuto avvio) alle figure individuate;
 - ha persino, il 13/12/2010, abrogato, fra le norme inutili, il DM 7 settembre 1976, come scritto considerato dal CdS una delle due “basi” normative per sostenere l’esistenza della figura del Massofisioterapista.
 
Cosa non ha fatto, invece, il Legislatore? Non ha abrogato la L. 403/71, intitolata ai Massofisioterapisti ciechi e che proprio le Persone con disabilità visiva chiedono da anni sia cancellata e che rappresenta con tutta evidenza l’(unico) appiglio per sostenere che questa figura esista ancora e possa, quindi, essere formata.
 
Il confronto è politico, non è giudiziario. E la politica, che deve scegliere, in questo caso non ha scelta: prosegua colmando la lacuna.
Faccia ora quello che, per anni, ha “dimenticato” di fare: cancelli (con gli strumenti legislativi che riterrà idonei) quanto previsto nella L. 403/71 e restituisca serenità ad un settore in cui, dal lato della pratica professionale, non ci sono dubbi su chi possa praticare legittimamente la fisioterapia.
Ché di questa vicenda, siamo sicuri, sono stufi anche i Giudici.
 
Mimmo D’Erasmo
Associazione Italiana Fisioterapisti
Vice-Presidente Nazionale

15 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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