Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 19 APRILE 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

L’osteopatia in Italia non può che essere professione sanitaria

di Luigi Ciullo (Iemo)

19 NOV - Gentile direttore,
spesso, quando sono in atto evoluzioni sociali significative, i processi legislativi volti ad interpretare e regolamentare tali cambiamenti spaventano ancor più della precarietà conseguente all'assenza di regolamentazione. Non c'è da stupirsi se le ostilità verso il processo di modernizzazione del Paese vengano aperte da chi si senta minacciato nei propri interessi e privilegi.
 
Possiamo addirittura verificare come gli stessi cittadini, potenziali beneficiari dei provvedimenti in questione, possano nutrire dubbi e preoccupazioni nel merito del loro futuro, rischiando di diventare ostaggio di chi, per differenti finalità, sostiene apertamente la conservazione o addirittura la negazione del loro diritto all'efficienza e alla qualità.
 
E' questo il caso anche di rappresentanze autoreferenziali e poco significative che, anziché sostenere convintamente i contenuti della riforma della Sanità che introdurrebbe la figura dell'osteopata nel Sistema Sanitario, invochino soluzioni non attualmente praticabili in Italia per il riconoscimento della professione, se non addirittura un suo declassamento ad attività ausiliaria.
 
Mi chiedo: essi sono consapevoli che tale atteggiamento rischia di condannare 7000 osteopati italiani all'abusivismo e consegnare l'osteopatia a professioni di tutt'altra estrazione e finalità? Essi sono a conoscenza che ai fini dell'efficienza, della sicurezza e dell'utilità sociale l'osteopatia possa essere praticata solo dagli osteopati che abbiano avuto formazione adeguata, come previsto dalle norme internazionali (4500 ore di specifica pedagogia - ndr)?
 
Molto probabilmente sì, considerata l'asprezza dei toni e la reiterazione delle loro istanze e malgrado le autorevoli risposte riscontrate. 
 
Analizziamo, pertanto, semplici dati a beneficio di chi ritiene attuale la necessità di regolamentazione, con equità e senza diversi obiettivi rispetto all'onesto esercizio della nuova professione:
 
1) Il 15% degli italiani si è rivolto agli osteopati, esprimendo un alto grado di soddisfazione (78%). Cfr.: rilevazioni Istat e Eurispes;
 
2) In Francia è al 50% la percentuale dei cittadini che si curano con l'osteopatia: elemento che può indicare la tendenza per il nostro Paese, ma anche la potenziale integrazione sanitaria dell'osteopatia nel contesto europeo e in ambito scientifico, complementare, preventivo interdisciplinare;
 
3) Sono circa 7000 gli osteopati sedicenti in Italia e 2 milioni i pazienti degli stessi;
 
4) I trattamenti osteopatici vengono già sistematicamente erogati in alcuni noti ospedali, come il Bambin Gesù di Roma, il Mayer di Firenze e il Sant'Anna di Torino;
 
5) Secondo la legge italiana vigente, "l'assistenza sanitaria è regolata dalla legge e può essere prestata esclusivamente da professionisti riconosciuti (Rif. 1, 2 e 3). Per il momento, gli osteopati non sono riconosciuti come fornitori di assistenza sanitaria. Pertanto, erogare assistenza sanitaria ad una persona/paziente essendo privi del relativo riconoscimento legale è suscettibile di impugnazione legale ai sensi del Rif. 4" (ex norma CEN allegato A);
 
6) Quindi, ogni atto osteopatico, configurandosi indiscutibilmente come sanitario, così come ogni corso di formazione in materia qualora non legalmente autorizzato, è attualmente passibile di contestazione. Quadro confermato con chiarezza persino dalla norma di standardizzazione europea ( CEN) che, nell'Allegato A, fotografa con assoluta chiarezza tale condizione paradossale per l'Italia.
 
Dall'analisi oggettiva di tali elementi si dovrebbe pertanto logicamente desumere:
 
1) L'apprezzamento per l'attuale legislatore che per primo ha voluto mettere mano alla materia, riconoscendone l'importanza sociale e la non ulteriore derogabilità di provvedimenti a primaria tutela della salute dei cittadini;
 
2) L'opportunità unica per la definizione della nuova professione sanitaria e autonoma di osteopata, con un percorso formativo dedicato e un albo professionale;
 
3) La disponibilità politica attuale per la definizione di un quadro giuridico generale a tutela della professione di osteopata, come definito dall'art. 4 del DDL in discussione parlamentare, nonché  dimostrato dalla sua prima votazione a larghissima maggioranza il 25 maggio 2016 in Senato;
 
4) La disponibilità istituzionale ad integrare l'osteopatia nel Sistema Sanitario Nazionale, come percorso legislativo obbligato che non preveda alcuna alternativa a breve e a lungo termine. Concetto più volte formalizzato dal Ministero della Salute durante i lavori per la definizione della norma di standardizzazione internazionale per l'osteopatia. Lavori questi ultimi svoltisi a Milano nel 2015 e aperti a tutti, a cui tuttavia i detrattori dell'attuale riconoscimento dell'osteopatia pur avendo potuto non hanno partecipato, per quanto oggi agitino le acque privi della consapevolezza necessaria (ndr);
 
5) L'attuale processo legislativo per il riconoscimento dell'osteopatia è un atto di responsabilità che consegue ad un adeguato iter istruttorio e precede i relativi Decreti attuativi che definiranno, solo in un secondo tempo, modalità di esercizio ed istruzione professionale. Dati questi che ad oggi non è né lecito né possibile preconizzare, ma che potranno essere definiti con la partecipazione dei soggetti istituzionali previsti e delle rappresentanze della categoria che abbiano dimostrato e dimostrino autorevolezza e competenza, oltre ai requisiti oggettivi conseguiti negli anni.
 
6) Sarebbe atto del tutto confacente alla propria cultura scientifica che i professionisti sanitari insieme agli osteopati maggiormente qualificati marchino le distanze da quei rappresentanti più o meno autorevoli delle rispettive professioni che hanno alimentato la paura e il conflitto per scopi di discutibile interesse collettivo.
 
Luigi Ciullo
Dg Istituto I.E.M.O.
 
Fonti giuridiche:
Rif. 1: Regio decreto 27 luglio 1934 n. 12665, Titolo II "Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria", capo I -"Dell'esercizio delle professioni sanitarie", Art. 99;
Rif. 2: Legge 1° febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istruzione dei relativi ordini professionali". Art. 5 "Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario";
Rif. 3: Legge 14 gennaio 2013 n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", Art.1;
Rif. 4: Codice penale italiano "Abusivo esercizio di una professione", Art 348.


19 novembre 2016
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy