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Rems/2. Perché è un errore restringerne gli ambiti di cura

di Gianfranco Rivellini

13 MAR - Gentile Direttore,
grazie ai vostri puntuali e ricorrenti interventi (mi riferisco in particolare all'ultimo articolo da voi pubblicato sulle Rems)  è possibile ricavare elementi salienti del complesso dibattito sul rapporto tra Salute mentale e Giustizia. Per la verità negli ultimi tempi le riflessioni vanno restringendosi sul destino delle neonate REMS, argomento che pare evocare una accesa passionalità.
 
Mi permetto di considerare con preoccupazione la contestuale scarsa attenzione della politica, parlamentare e regionale, sull’allarmante Rapporto Salute Mentale, come recentemente pubblicato in occasione del convegno del 14 dicembre 2016, organizzato dal Ministero della Salute.
 
Si tratta di un report impietoso. I Dipartimenti di Salute Mentale sono sotto scacco, con impoverimento di risorse umane e condizioni logistico – organizzative che in alcune Regioni sono diventati tali per cui il diritto delle persone alle buone pratiche psichiatriche è scarsamente esigibile. Si parla di persone che non hanno commesso reati, ma paradossalmente il dibattito è invece accentrato sui percorsi dei “folli rei”.
 
Questo speciale strabismo è singolare, come se il tema salute mentale fosse dicotomico. Da un lato un sistema generale della salute mentale al collasso, dall’altro una salute mentale “speciale”, quella da garantire ai folli rei ed ai rei folli, categoria binaria, introdotta dal codice Rocco, intorno alla quale il codice di procedura  penale ha strutturato, a Costituzione vigente, complessi percorsi embricati tra salute e giustizia. Si vedano gli artt. 286, 70 e seguenti, oltre agli art. 312 e 313 c.p.p. (Misure di Sicurezza Provvisorie per Infermità mentale).
 
 
Restando dunque al tema della cosiddetta specialità del rapporto Giustizia e Salute Mentale, vorrei usare in questa lettera il metodo  socratico nel porre a confronto l’attuale testo, votato ed approvato in Commissione Giustizia del Sento, per brevità titolato “Mussini” (Gruppo misto), con l’emendamento, a firma De Biasi et al. (Partito Democratico), di cui da mesi ed a più riprese si discute.
 
E’ mia personale opinione che in queste materie la chiamata di squadra dei singoli partiti politici dovrebbe cedere il passo e consentire maggiori spazi di autonomia  alla libertà dei singoli parlamentari, costituzionalmente protetta, consentendo loro di esprimersi su specifici temi in modo autonomo, comunque riassumendo posizioni fondate su motivazioni anche tecniche, tenendo in conto a quali ricadute andranno incontro i cittadini , risolvendosi ogni parlamentare per l’una scelta di volto oppure per l’altra.
 
Nel merito si discute dell’accelerazione del Governo di proporre in Commissione Giustizia l’emendamento in materia di intercettazioni (art. 38 BIS), al fine di approvare un testo finale del DDL 2067 su cui porre la fiducia in aula nella data di martedì 14 marzo.
 
Se così andrà, se in Commissione entrerà solo l’emendamento “intercettazioni”, resterà in vigore l’attuale testo in materia di REMS, che si riporta:
 
1. “Tenuto conto dell’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS  prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico – riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione”.
 
La ricca compagine di senatori in maggioranza  PD ed ex PD, per lo più membri della Commissione Sanità, intende cogliere l’accelerazione dell’ Esecutivo sulle intercettazioni per proporre una modifica all’attuale testo, nei seguenti termini:
 
2. “nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudizi ari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigente individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale”.
 
Il testo attuale (il primo) rappresenta una soluzione idonea a garantire, come immediatamente esigibile,  il diritto alle migliori cure nelle REMS, a prescindere dalla contingente e transeunte fase processuale (definitivo, provvisorio e/o in corso di espiazione di pena) “qualorale sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico – riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione”.
 
L’emendamento (secondo testo) rappresenta una soluzione idonea a garantire il diritto alle migliori cure nelle REMS soltanto per coloro per i quali “sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermitàal momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche”.
 
Esclude pertanto il diritto ad accedere alle REMS per “soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria”, rimandando ad un futuro impegno la “garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigente individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione”.
 
Dicono i sostenitori dell’emendamento:
 
1. vanno potenziati i percorsi di salute mentale alternativi alle REMS per i “folli rei”;
2. vanno riservate le REMS soltanto in casi estremi e per i soli “folli rei” con sentenza definitiva;
3. l’accesso alle REMS dei “rei non definitivi” e dei “rei che si ammalano in carcere” trasforma queste residenze protette in “mini OPG” .
 
Nondicono i sostenitori dell’emendamento:
 
1. l’allarmante Rapporto Salute Mentale, come recentemente pubblicato dal Ministero della Salute, certifica la scarsa e frammentaria esigibilità del diritto alla tutela della salute mentale già per gli stessi “pazienti non rei”;
2.     sono già note le valutazioni  di alcune Regioni sul fatto che i percorsi di salute mentale per i “folli rei” sta sottraendo risorse alle cure in regime non giudiziario e le stesse Regioni sono in difficoltà ed in extra budget, per offrire residenzialità protetta e percorsi di cura a qualche migliaio di pazienti in regime di libertà vigilata;
3.     le sezioni della salute mentale nelle carceri sono in larga parte di là da venire, talché si rimanda a tempi incerti un diritto alle buone cure, costituzionalmente protetto;
4.     i vecchi OPG sono già (vedi Relazione del Commissario, Dr. Franco Corleone) o saranno riconvertiti in articolazioni per la salute mentale delle carceri, talché il diritto alla salute rischia di essere discriminato tra cittadini, in rapporto alla posizione giuridica ed alla lunghezza del processo penale.
 
Qualche  riflessione infine sul timore che le neonate REMS “diventino nuovi OPG” qualora aperte a “Folli Rei” definitivi, provvisori ed anche ai “Rei con sopraggiunta infermità in carcere”.
 
La prima sta nell’evidenza contraria, cioè che le REMS oggi funzionanti in tutte le Regioni sono state nel complesso promosse dalla recente relazione del Commissario, Corleone. Non sono diventate “mini OPG” nonostante che oltre il 50% dei casi trattati, molti dei quali anche dimessi,  era destinatario di invio provvisorio in REMS.
 
La seconda riflessione è che il processo riformatore, avviato nel 2012, correttamente si ispira alla diversificazione dei bisogni di cura e di protezione, piuttosto che sulla diversificazione delle posizioni giuridiche, basta leggere i criteri di cui al DM 1 ottobre 2012. 
 
Si riporta il testo “i pazienti destinatari delle  strutture  di  che trattasi   possono   presentare   caratteristiche   psicopatologiche significativamente variabili  ……  le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la  gestione  sanitaria,  ne  assicurano  conseguentemente un'implementazione  adeguatamente  diversificata,  anche  in  termini strutturali, organizzativi, di profili di sicurezza  e  di  vigilanza esterna, nonché per livelli di protezione, idonea a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione”.
 
La terza riflessione è sotto gli occhi dei più. Le Regioni, dopo 5 anni, hanno tradotto operativamente il disegno riformatore in modo incompleto, per lo più sono ancora nella fase di sperimentazione e provvisorietà, tanto che il numero di REMS complessivo sul territorio nazionale e la dotazione di posti risulta sottostimata per oltre il 40%., come si può constatare dalla successiva tabella, personalmente elaborata sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e contenuti nella seconda relazione semestrale del Commissari Franco Corleone.
 
Gianfranco Rivellini
Psichiatra, Criminologo Clinico
Associazione Nazionale Medici Operatori Sanitari


13 marzo 2017
© Riproduzione riservata

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