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Il punto sulle attuali Rems

di Franco Vatrini

11 MAG - Gentile Direttore,
l'assegnazione statale per finanziare la realizzazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) avvenne, per il 50%, seguendo il criterio della popolazione residente in ogni regione ad inizio anno 2011. Nella fase successiva, tale criterio fu del tutto accantonato, come risulta, salvo errore, da questo prospetto. Si passa, infatti, dai 57.000 abitanti della Basilicata ai 148.000 dell'Emilia Romagna. Vale a dire che se il parametro di quest'ultima regione fosse diventato un riferimento vincolante a livello nazionale: oggi conteremmo complessivamente non più di 400 posti/Rems. Mentre se, al contrario, ci si fosse riferiti al parametro della Sicilia (ma anche del Lazio e della Lombardia) il loro numero si sarebbe incrementato di oltre il 230% (prospetto 2).

L'altro 50% del finanziamento fu stabilito in base ai soggetti di ogni regione internati in OPG al 31 dicembre 2011. Compresi i disabili psichici sottoposti “all'ergastolo bianco” a causa del reiterato rinnovamento della misura di sicurezza nei loro confronti. Un'assurdità, risolta solo nel 2014 quando, gli stessi parlamentari oggi in carica, prendendo spunto da quanto già avveniva all'estero (Spagna, ad esempio) votarono a favore del decreto-legge n.52 del 31 marzo, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014 n.81. Dando due picconate importanti al sistema allora vigente, e disponendo che “le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.” Fu anche stabilito che: “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.

Fatti due conti sul numero non marginale di quanti sarebbero stati automaticamente dimessi, e sull'impossibilità futura che si potesse ripetere il manicomiale “fine pena mai”: quei parlamentari (di recente svillaneggiati dal Dottor Corleone) offrirono alle singole Regioni la possibilità di rifare i conti e poi, se del caso, “rimodulare”, il numero dei posti/Rems già autorizzati con appositi decreti ministeriali (prospetto 4). Cosa che è avvenuta anche questa volta recitando a soggetto (Rems provvisorie) e, non di rado sull'onda emotiva di locali e ben organizzate proteste “popolari”.

Il cinque aprile scorso, i vertici della Società Italiana di psichiatria (SPI), errando per eccesso (duecento in più), hanno sottolineato che “ad oggi sono stati realizzati in Italia circa 800 posti nelle Rems, circa la metà di quelli che esistevano negli OPG. Se correttamente utilizzati possono essere sufficienti..”Di questi ottocento posti, la loro ripartizione virtuale per regione è indicata nel prospetto tre in base alle percentuali di stanziamento ripartite per numero di abitanti. I dati ottenuti sono poi raffrontati: sia con il numero dei malati attualmente presenti nelle Rems (fonte Dott.Corleone) e sia con i posti/Rems definitivi prossimi venturi. Termine ultimo previsto: il 2020!

Il fatto è che le Rems, fin da subito, non ebbero vita facile essendo state definite fino alla noia: “Luoghi di sofferenza, separazione e custodia, distanti dai principi della legge 180....Non basta, infatti, cambiare il vestito agli Opg, è necessario agire a livello nazionale, perché il parlamento abolisca alla radice l'istituto giuridico dell' Opg e modifichi le modalità di internamento delle persone (articoli 88 e 89 del C.P.)

Abolizione cara al Dottor Corleone che, del tutto legittimamente, si trova oggi a condividere il percorso del Comitato Stop OPG. Entrambi convinti che tra i diritti civili, ci sia per l'appunto quello “di essere riconosciuti come responsabili dei propri gesti e dunque imputabili e processabili per ciò che si è commesso: la presunzione del disturbo mentale non è mai sufficiente a sottrarre alla persona la responsabilità del suo agire”.

Idee, secondo me, da anni '70-'80, ma ritornate in auge, e che contrastano, ad esempio, con la sentenza n.9163/2005 della Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali ed il suo: “Deve essere affermato il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 173.3 disp. att. c.p.p.: ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.”

Tornando ai posti/Rems: di disponibili ce ne sono ormai pochi, e la lista di attesa (che la senatrice De Biasi considera “corretta”) si è allungata a circa 300 malati autori di reato.

In netta controtendenza c'è però un dato di metà febbraio 2017, inserito nella sua relazione conclusiva dal Dottor Corleone, riguardante la regione Veneto (a suo tempo commissariata per asseriti ritardi nel programmare Rems). Stando a questo dato, i disabili psichici autori di reato in lista di attesa erano a quella data pari a zero. E non si ha notizia che, per far quadrare i conti e salire sul podio, l'obiettivo sia stato raggiunto ricorrendo, per alcuni, ad un loro arbitrario “parcheggio” in qualche casa circondariale della zona.

Per cui, questo risultato può essere avvenuto solo grazie alla indispensabile e palese collaborazione tra le Rems di Nogara ed i Dipartimenti per la Salute Mentale responsabili delle strutture previste già dai Progetti Obiettivo di fine '900. Residenze dove comunque, dando fede a una stima della SIP , almeno il 20% degli ospiti sarebbe già composto da pazienti autori di reato dimessi dagli OPG o dalle Rems.

Ma affinché il “miracolo” (che miracolo non è) si riproduca e si diffonda: sarà necessario che anche altre Regioni decidano, adeguandosi, di considerare “corretto” il modo di agire del Veneto, anziché rassegnarsi ad una lista di attesa per nulla fisiologica e per nulla “corretta”.

Lista dovuta in parte al necessario rodaggio della riforma; in parte all'ostruzionismo ideologico nei confronti delle Rems e, in parte, in alcune realtà regionali, ad una parziale e poco diligente applicazione del “Decreto 1 ottobre 2012 emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia in attuazione dell'articolo 3-ter della legge 9/2012”. Tra i criteri organizzativi ivi enunciati c'è anche quello di procedere seguendo “modalità e criteri di raccordo con gli altri servizi del Dipartimento di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, altri servizi sanitari, i servizi degli enti locali, le cooperative sociali, l'associazionismo, al fine programmare le attività di recupero e di inclusione sociale dei pazienti.” Consentendo al magistrato giudicante di poter disporre di un ventaglio di soluzioni applicative adatte ad ogni singolo caso. Malgrado questa consapevolezza: qua e là è avvenuto che alcune strutture alternative si siano scansate pensando, forse, di poter continuare a farlo nei confronti, soprattutto, di malati fortemente emarginati, e autori di reati “bagatellari”, che implicano maggiori difficoltà per la loro dimissione.

Inoltre, e in sintesi, nel medesimo decreto attuativo della legge 9/2012 sta scritto che: “Considerando che i pazienti destinatari delle strutture di che trattasi possono presentare caratteristiche psicopatologiche significativamente variabili le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ferma restando la gestione sanitaria ne assicurano consequenzialmente un'implementazione adeguatamente diversificata, anche in termini strutturali, organizzativi idonea a rispondere alle diverse caratteristiche psicopatologiche ed alla loro evoluzione.”

Altrimenti, l'inserimento, spesso improvviso, di soggetti affetti da disturbi in fase acuta in una ristretta comunità di degenti, può avere talvolta l’effetto di farne saltare gli equilibri consolidati, così nuocendo al progresso del loro cammino terapeutico (fonte CSM). Ma per fare in modo che gli equilibri si consolidino occorre tener anche conto della formazione degli operatori. Nella conferenza in un' aula del Parlamento del 20 settembre scorso, il garante dei detenuti del Lazio ne parlò dicendo: ”Io sto vedendo tanti operatori motivati che con grande volontà sono andati nelle REMS, ma anche tanti operatori che completamente sprovveduti, neolaureati messi là, ma semplicemente non per scelta o per volontà di fare qualche cosa, ma per avere un livello occupazionale immediato, eccetera. Senza alle spalle un discorso di formazione”. Bisognerebbe tenerne conto prima di paventare ritorni prebasagliani.

E qui giungo al documento del 19 marzo scorso del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che ha deliberato su “questioni interpretative e problemi applicativi” dettando “disposizioni urgenti in materia di superamento OPG e di istituzione delle Rems” Il documento (riprodotto in allegato, e da leggere con attenzione almeno ai punti 4,5,6 e7) si divide in sette parti ed al punto 3.2 fornisce “informazioni pervenute dagli uffici giudiziari”. Evidentemente (e lo spero tanto) non tutte fresche di giornata se a pagina 6 riporta come la situazione del Veneto “sia in grave sofferenza.... che ha dato luogo a notevoli problematiche relative alla formazione di liste di attesa”.

In Veneto, si è quindi passati da una verità negativa a una verità positiva. Al contrario di quanto successo altrove in questi ultimi mesi, quando in non rare occasioni la verità è stata invitata a prendersi una pausa. Ciò, ad esempio, è avvenuto durante l'intervista alla senatrice De Biasi che ha voluto precisare che: “Sappiamo che la legge sulle Rems prevede che vi siano ricoverati i soli detenuti con disturbi mentali oggetto di una condanna definitiva”. E non è vero.

O come quando, lo scorso 10 aprile, il Dottor Corleone (titolando “Mai più OPG") si è scagliato contro parlamentari e ministro che il 15 marzo hanno proposto e approvato un comma che “con irresponsabilità e incompetenza prevede la possibilità che le Rems debbano accogliere oltre che le persone prosciolte per incapacità totale al momento del fatto, anche i condannati che manifestano una patologia psichiatrica in carcere durante l'esecuzione della pena, nonché i soggetti bisognosi di osservazione psichiatrica. L'argomento che viene usato ipocritamente è quello legato alla non idoneità delle previste articolazioni psichiatriche in carcere”. Ad essere di manica larga: è solo una mezza verità (offese escluse), ed è lì a dimostrarlo la diversa posizione giuridica dei malati inviati fino ad ora nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Presumo che il Dottor Corleone ritenga, al contrario, che responsabilità e competenza siano appartenute al senatore Cucca in luglio; alle senatrici Dirindin e De Biasi in febbraio/marzo; e che da ieri appartengano anche agli onorevoli Farina e Sannicandro che, proponendo in Commissione giustizia della Camera il medesimo emendamento bocciato già due volte al Senato, hanno dimostrato pure loro l'intento di modificare le leggi 9/2012 e 81/2014 (perché di questo, in sostanza, si tratta). Precludendo per sempre l'accesso alle Rems di tutti i disabili psichici, ad eccezione di quelli processati e prosciolti in ultima istanza. Per tutti gli altri esclusi dalle patrie Rems: resteranno i letti a castello delle patrie galere. Con addosso la loro maledetta malattia mentale. Ma bisogna viverla per capirla.

Il Consiglio Superiore della Magistratura a pagina 10 scrive che “attraverso un adeguato trattamento individualizzante all'interno delle istituzioni carcerarie, il sistema sarebbe comunque in grado di soddisfare le esigenze di riabilitazione dei soggetti ritenuti affetti da infermità e pericolosità, nel rispetto del loro diritto di cura. La realtà nota agli operatori, purtroppo, è nel senso della sostanziale inesistenza, allo stato, di contesti penitenziari in cui siano offerti regimi di trattamento differenziato indirizzati alla osservazione, alla cura e alla riabilitazione effettiva di individui affetti da infermità psichica.
 
Il sistema penitenziario non sembra invero godere delle risorse necessarie, né il legislatore, pur palesando intenzioni condivisibili, appare seriamente intenzionato a predisporle, considerando che le norme da ultimo citate, nel testo di legge approvato, fa seguito la immancabile clausola di invarianza finanziaria per cui i decreti legislativi di cui al comma 16 [attualmente in terza lettura in Commissione giustizia della Camera- ndr] sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
 
Franco Vatrini
(familiare- Brescia) 

11 maggio 2017
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