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Dopo sentenza su ‘superlavoro’ si rivedano attuali normative

di M.L.Genna e D.Crea

21 GIU - Gentile direttore,
abbiamo appreso da QS del riconoscimento del “superlavoro”, come causa di morte di un giovane tecnico di radiologia, sebbene ci siano voluti addirittura ben vent’anni, affinché ciò potesse essere dimostrato attraverso un palese riconoscimento giuridico. In questo caso, solo dopo aver effettuato turni massacranti per ben sette anni e sostenuto un numero di esami e di referti iperbolico.

Ci siamo allora chiesti cosa fosse il superlavoro.

Se fossimo stati in Giappone la morte del giovane sarebbe stata definita un classico ed evidente “karochi”. Da uno studio effettuato in questo Paese, su tale fenomeno, sono stati ricavati dati estremamente preoccupanti provenienti da un campionamento di circa 1743 imprese.

Nel solo 2015 vi sarebbero state 96 morti per superlavoro e 98 suicidi legati agli eccessivi carichi di lavoro. Il 23% delle imprese ha dichiarato di aver avuto dipendenti che avevano effettuato 80 ore di straordinario fisse al mese, mentre il 12% viaggiava ad oltre 100 ore extra, il tutto attraverso un acclarato, regolare e costante utilizzo della forma del lavoro straordinario. C’è però da aggiungere che Paese del Sol Levante è uno dei pochi che civilmente inserisce e riconosce il karochi come evidente ed oggettiva cause di morte.

In Svizzera su 4,9 milioni di lavoratori invece, più di un milione soffre di eccessivo stress sul posto di lavoro. Due milioni soffrono di esaurimento e questo stakanovismo da solo costa ben 3 milioni di euro all'anno.

E in Italia cosa definisce il superlavoro? La morte da superlavoro è un infortunio sul lavoro? E se adottiamo uno sguardo di genere, per superlavoro si intendono e si aggiungono anche le ore dedicate alla cura della famiglia sommate al lavoro normalmente svolto (double working day), andrebbero anch’esse valutate?

In Italia, pare che il problema non sia particolarmente recepito, anche se sentito e sebbene il burn-out esista e sia ben conosciuto, ma una sentenza della Corte di Cassazione numero 18211/2012, pare riaprire la problematica, fornendo spunti interessanti alla materia.

Questa sentenza risulta legata alla storia di un portiere di notte che, dopo aver svolto il proprio lavoro per oltre 20 anni (dal 1974 al 1997, sempre di notte e tutti i giorni dalle 21 alle 9 del mattino successivo) ha chiesto alla società per cui lavorava di essere spostato al turno diurno, ottenendo per tutta risposta il licenziamento, motivato dal fatto che la Società presso cui svolgeva il servizio, aveva già in carico altri due portieri per il turno di giorno e, pertanto, non si poteva esaudire la richiesta di cambio orario.

Si sono ovviamente aperte le porte del Giudizio in Tribunale e innanzi al giudice del lavoro, si conferma la legittimità del licenziamento ma, allo stesso tempo, veniva riconosciuta nei confronti del lavoratore notturno una indennità pari a 25 mila euro per la sindrome ansioso-depressiva, di cui si era accertata la sofferenza. In appello la Corte finisce con il riconoscere al lavoratore una ulteriore somma di circa 1.300,00 euro a titolo di differenze retributive, ma la battaglia legale ancora non vede ancora il termine, perché la società non ritiene usurante il lavoro di portiere per le “pause di inattività” che il lavoro stesso permette e, pertanto, rigetta la sentenza e ricorre in Cassazione.

Il processo si trasferisce dunque presso la Suprema Corte e, in quest’ultima fase i giudici sentenziano che “in base al principio della ‘ragionevolezza´ l’orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute” e che tale principio ”si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa”.

I giudici hanno quindi bocciato il ricorso presentato dalla società chiarendo definitivamente che «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consistendo nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo, anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità.

Infine, hanno fatto notare che «legittimamente la Corte d’appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi e come tali incidenti intensamente sull’equilibrio psico-fisico del medesimo e, per questi motivi il super lavoro è stato ritenuto «concausa della sindrome nevrotica ansiosa del lavoratore.

Pertanto, crediamo che il superlavoro e soprattutto le due sentenze ad esso legate, possano fornire un adeguato spunto di lettura e di riflessione al mondo del lavoro, sia subordinato che parasubordinato, rendendo possibile una revisione concreta dei carichi di lavoro, dei ruoli, dei compiti e delle mansioni, espletate in modo continuo ed in condizioni di evidente disagio ed usura, permettendo una adeguata e giusta rivisitazione delle attuali normative, sia appartenenti al modo del lavoro dipendente che a quello troppo spesso dimenticato della parasubordinazione.
 
Dott.ssa Maria Ludovica Genna
Dott. Domenico Crea

Osservatorio Sanitario di Napoli 


21 giugno 2017
© Riproduzione riservata

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