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Massofisioterapisti. Ecco perché non ha senso parlare di riconoscimento

di Fulvio Vitiello

28 SET - Gentile Direttore,
a riguardo dell’operatore d’interesse sanitario massofisioterapista si rappresenta che tale profilo è stato istituito dalla Legge N° 403 del 19 marzo 1971, “nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” che stabilisce all’Art. 1:  “la professione sanitaria del massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio  e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto dal del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitano la professione autonomamente”.
 
Successivamente 2 decreti ministeriali che ne sancivano le competenze sono stati abrogati, dopo il riordino delle professioni sanitarie avvenuto con la legge 43/2006 che ha istituito il percorso di laurea per fisioterapisti il massofisioterapista non avrebbe avuto più ragione di esistere se non per soggetti portatori di handicap visivo, nonostante ciò la formazione in una sola Regione (l’Umbria) è continuata e finalmente ravvedutasi ne ha sospeso la formazione con la Delibera Regionale N°1031 del 18 settembre c.a.
 
Con la riforma del titolo V,  parte seconda della Costituzione, si è posto l’accento sulla Sentenza del Consiglio di Stato, n. 4572 del 30 settembre 2015, che riconosce in base alla normativa vigente, la competenza delle Regioni nella individuazione e formazione di profili “operatori d’interesse sanitario”, ai sensi dell’ art 1, comma 2 della Legge 43/2006 e dunque non riconducibili alle professioni sanitarie.
 
Il Ministero della Salute investito per conoscenza dalla Regione Umbria ha condiviso il richiamo alla Sentenza del CdS n.4572/2015 ma altresì rammentato quanto contenuto nella Sentenza n. 3410 del 21 giugno 2013 nella quale si afferma che la legge 42/99 ha trasformato le arti sanitarie ausiliarie in professioni sanitarie attraendo la relativa formazione nell’area del diploma universitario, da qui la richiesta di sospendere l’autorizzazione regionale alla formazione del massaggiatore-massofisioterapista.
 
Tutto ciò confermato dalla Sentenza del TAR Lazio -sez.III- n. 4497 del 12 aprile 2017. Il Giudice amministrativo ne dichiara inammissibile il ricorso promosso dal comitato europeo massofisioterapisti contro il Ministro della Salute per la mancata adozione di quanto previsto dal DM sanità 10 luglio 1998, ha anche affermato il mutamento della natura dello stesso massofisioterapista da professione sanitaria ad operatore d’interesse sanitario assieme all’abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato dal ricorrente (abrogazione del DM 7 settembre 1976 e DM 17 febbraio 1997, n. 105, entrambi mansionari dell’allora massofisioterapista).
 
Se ne richiede a gran voce il “riconoscimento” ma di cosa Direttore? Un problema generato dallo Stato? Sembra che proprio lo Stato questa volta nulla centri…anzi, coerenza da sempre da parte dei vari Governi che si sono alternati in questi ultimi quattro lustri. Forse si chiede una sanatoria? Ma questa è un'altra storia.
 
Fulvio Vitiello
Dott. In Fisioterapia
Dott. In Scienze Motorie

28 settembre 2017
© Riproduzione riservata

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