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Osteopatia. Il sì convinto dei formatori al ddl Lorenzin

di Luigi Ciullo

05 OTT - Gentile Direttore,
la ridefinizione dell'art. 4 del DDL 3868 da parte della Commissione Affari Sociali della Camera conferma gli obiettivi della legge 43/2006, adeguando questi all’evoluzione dei bisogni sanitari nazionali. A nostro avviso sono due gli elementi di valore culturale del nuovo testo di cui risalta anche il significato politico, conseguente al voto unanime di Commissione:
 
1)Trattasi di un’opzione forte a sostegno della competenza sanitaria, della specializzazione e dell’interdisciplinarietà, avente come obiettivo la risposta alle necessità sempre più complesse ed eterogenee nel campo della salute. Infatti, ruoli professionali meglio definiti per specificità di indicazione, esercitati anche mediante nuovi protocolli interdisciplinari, garantiranno maggiori responsabilità individuali e migliori prospettive di cooperazione. Non vi sarà alcuna parcellizzazione e sovrapposizione professionale per le nuove attività, laddove si intenda attribuire a queste ultime specifiche competenze e ribadire, d’altro canto, le indicazioni proprie per le altre professioni. Al contrario, venendo chiaramente definite saranno salvaguardate le mansioni delle singole attività dalle ingerenze inadeguate delle altre. In sostanza: a ciascuno il suo e per tutti l’incentivo alla collaborazione. Il fine è quello di una sanità che attraverso il dialogo e il confronto migliori se stessa, rafforzando così il diritto costituzionale alla salute e la libertà di scelta delle persone.
 
2) Un chiaro indirizzo a favore della legalità a completa definizione della legittimità di esercizio dell’osteopatia: professione precaria da trent’anni non tanto perché contestabile legalmente, ma soprattutto perché praticabile da chiunque lo ritenga in termini autoreferenziali. L’adeguamento alle linee guida per la formazione e la professione, come verranno definite con gli interventi delle autorità preposte, consentirà criteri univoci e rigorosi a verifica della tracciabilità dello studio e del lavoro pregressi. Nessuna sanatoria, quindi, ma l’identificazione dei requisiti più alti per i nuovi professionisti che vorranno dimostrare i dati oggettivi degli studi quinquennali autorizzati e di un’attività formalmente riscontrabile. Quindi, i dubbi degli osservatori potranno dissiparsi nel desumere un’immediata moratoria dei corsi di studi incongrui e il contenimento dei professionisti sedicenti a rispettiva garanzia dei cultori della materia e dei pazienti.
 
In qualità di formatori in osteopatia, autorizzati in Italia perché partner internazionali riferiti alla legge della Repubblica francese, abbiamo fornito il nostro apporto a sostegno dell’autonomia sanitaria degli osteopati e della loro legalità in Italia, riferendoci sempre a criteri di trasparenza e correttezza giuridica. Per questa ragione sosteniamo determinati il testo attuale dell’art. 4 del DDL 3868, auspicandone approvazione ulteriormente unanime in seconda lettura.
 
Luigi Ciullo (Iemo)

05 ottobre 2017
© Riproduzione riservata

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