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Osteopati e chiropratici. Riconoscimento su “dati oggettivi”

di Luigi Ciullo

27 DIC - Gentile direttore,
l’identificazione delle nuove professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, grazie al lungimirante DDL 1324 approvato in Senato, è sicuramente un passo avanti. Tuttavia, sarà solo la definitiva istituzione di queste attività a disciplinarne l’ambito di attività, ovvero “le funzioni caratterizzanti, i criteri di valutazione dell’esperienza” e, soprattutto, “i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti”.
 
La conflittualità precedente al varo del Disegno di Legge nel merito di questi specifici aspetti, durante tutte le fasi del suo iter, ha contribuito non poco al rischio della mancata approvazione e all’allungarsi dei tempi dell’esame parlamentare. Non vorrei assistere a una riedizione delle polemiche e delle interferenze, col risultato di vedere procrastinata alle calende greche la più consona e rigorosa istituzione di queste nuove e utilissime professioni sanitarie.
Come giustamente richiamato da una delle molteplici associazioni private, la sanità italiana merita il completamento dell’iter legislativo per l’identificazione delle funzioni previste e dei requisiti per il loro esercizio nei tempi previsti dallo stesso DDL (tre mesi).

Per giungere al risultato, la decisione affidata agli organi di garanzia istituzionali non potrà che basarsi su dati oggettivi anziché sulle rivendicazioni che hanno già trovato ascolto nelle opportune sedi politiche. Le stesse rivendicazioni, a mio avviso, non dovrebbero più avere alcun ruolo nella fase tecnica che seguirà con tempi e modi prestabiliti.

Le autorità competenti dispongono, infatti, degli strumenti e dei riferimenti nazionali e internazionali per disciplinare la materia. Esse, cioè, facendo esclusivo riferimento alle leggi e alle prassi già adottate in Italia, interpretando correttamente anche le norme di standard europeo e le legislazioni dei paesi affini, potranno agevolmente istruire nei tempi previsti gli atti ministeriali conseguenti alla recente legge. Ruoli e campi d’azione, esperienze e competenze, così come la legalità della formazione e dei titoli, non potranno trovare riscontri discrezionali o essere orientati da questa o quella categoria privata, essendo viceversa da riferirsi alla più trasparente e obiettiva evidenza.

Anche se dubito che alcune rappresentanze e gruppi di pressione vorranno aderire a una moratoria in tal senso, confidiamo nell’autorevole imparzialità e nell’operato tempestivo degli organi individuati dal DDL al fine della più consona e meno contestabile istituzione professionale.
 
Luigi Ciullo
Osteopata esclusivo e responsabile legale Istituto autorizzato I.E.M.O.

27 dicembre 2017
© Riproduzione riservata

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