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Sette peccati capitali per i Tsrm

di Calogero Spada

04 SET - Gentile direttore,
essendo tuttora di relativa “imminenza” la revisione della normativa sulla radioprotezione – ossia il recepimento della direttiva Euratom 2013/59, vorrei estendere la riflessione su alcuni altri punti salienti sul tema, che potrebbero corrispondere ad altrettanti “peccati capitali” all’origine del declino di una intera professione.

- la davvero scadente tecnica legislativa del d. lgs. 187/2000, che si è limitata a recepire anche troppo meccanicisticamente ed approssimativamente il quadro normativo che l’Europa proponeva, ossia senza tener conto delle peculiari caratteristiche della realtà sanitaria Italiana, che pure ha, tuttora, qualcosa da vantare in campo internazionale.

- la completa assenza di analisi tecnico-politiche nonché sociologiche sullo stesso decreto, con la pretesa e l’arroganza di normare fattispecie ad alta specificità e capitale importanza, senza nemmeno un quadro preventivo, comunque previsto nel procedimento di formazione dell’atto normativo, che certamente avrebbe fatto emergere criticità che non necessitavano di un senno del poi, che effettivamente hanno condotto ai successivi interventi normativi e dottrinali “di rimedio” (documento “Management 11/2015 e le “Linee guida” Ministeriali 10/2015,).

- Il disinteresse a prevenire e poi a contrastare il nodo “Aspetti pratici”: premesso che non esiste una laurea in “Scienze degli aspetti pratici”, bensì quella in “Tecniche Sanitarie di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” già “Diploma di Abilitazione all’esercizio della Professione di TSRM”, bisognava definire (almeno contemporaneamente agli studi SIRM che condurranno alla computazione dell’atto medico radiologico), l’Atto tecnico radiologico, quale quello condotto dal TSRM sul paziente, con peculiari e salienti caratteristiche – sia per la ampia gamma di variabilità: oggettive (fenotipo/somatiche e fisiologiche), soggettive (psico-cognitive) e di tipologia di assistenza dei pazienti/utenti, sia per le notevoli differenziazioni delle numerosissime metodiche utilizzabili e sia ancora, per le possibili difficoltà tecniche. D’altra parte gli stessi medici ammettono, che «Il medico radiologo non è responsabile di un Atto tecnico proprio e tipico del TSRM ».

- Il disinteresse a prevenire e poi a contrastare il nodo “Delega”: ciò ha certamente agevolato la pur stridente controversia operata dal dispositivo normativo, che sta proprio nell’utilizzo di un atto di delega (nello specifico costantemente indirizzato – assai curiosamente – a chi invece era già, per legge, abilitato) da parte di un gruppo professionale che, a ben guardare, per quella funzione effettivamente non ha alcuna competenza; quindi in assenza della imprescindibile prerogativa atta ad “impersonare” un delegante: il concetto di delega si fonda, infatti, sul concetto di “sostituzione” : di fatto il medico radiologo – per sua stessa affermazione – non può farsi sostituire nelle funzioni di tecnico radiologo, perché in buona sostanza non è e non sa fare il tecnico radiologo;

- Sulla spinosa questione del “Practitioner”, vorrei introdurre una differente riflessione, evidentemente esterna al complicato processo di mera traduzione del termine, che potrebbe essere, anch’esso, ulteriormente fuorviante: da sempre nel National Health Service la figura corrispondente ai nostri MMG è proprio il “General Practitioner” ; evidentemente il medesimo scadente meccanicismo compilatorio – al di là di una scelta lessicale chiaramente sbagliata, ovvero evidentemente intenzionalmente equivoca ed ingannevole – ha impedito si proponesse e risolvesse il pure ovvio e semplice interrogativo: Chi è e cosa fa il “practitioner” in Italia? : prescrive (come in UK); conferma/riformula (come vorrebbe la 187/00) o esegue in autonomia (come vorrebbero i TSRM/come fanno i Technologists UK ed i loro omologhi nella maggior parte degli altri paesi EU) procedure radiologiche?

- Assenza di ricorsi contro il d. lgs. 187/2000, mentre un Presidente del Consiglio prima propone un ricorso contro la legge regionale della Regione Liguria n.6/2014, che poi porterà alla più unica che rara “acrobazia giurisprudenziale” della Corte Costituzionale n.54/2015, e poi introduce il “casus belli” del comma 566 della legge 190/2014, che agevolerà il tormentone dell’«assalto alla diligenza» di Fnomceo , Anao Assomed, Cimo & co.

- Non introdurre in radiologia il concetto di obbligo «di soli mezzi e non di risultato» , quale prevenzione ad una ulteriore supervisione del lavoro del TSRM per il “rispetto” dei LDR, ove invece i medici non rispondono mai della dose erogata in attività complementare.

Attualmente è presente un “documento di posizionamento” della Federazione TSRM PSTRP, che mostra alcuni temi apprezzabili … ebbene non può certamente essere l’unica azione in tal senso: questo potrebbe essere davvero il momento della verità per il dott. Beux ed il CC: (che qualcuno propone di eleggere a suffragio universale) staremo tutti a guardare se avrà il coraggio di ripagare il governo italiano con la stessa moneta per l'onta dei casi della sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2015, per gli assurdi casi giudiziari di Marlia, Barga e Bari, e per tutto il vasto ostruzionismo mostrato dal 2000 in poi alla evoluzione delle professioni sanitarie e dei TSRM.  
 
Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Specialista TSRM in Neuroradiologia

04 settembre 2018
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