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Su Rm e Tsrm il sottosegretario Bartolazzi sbaglia

di Alessandro Beux

30 OTT - Gentile Direttore,
ho letto con sincero stupore l'articolo pubblicato il 26 ottobre dal titolo Decreto sicurezza Risonanze magnetiche. Bartolazzi (Min. Salute): Nessuna impasse, nuove regole scritte con il contributo di tutti i soggetti coinvolti e per questo, in accordo col Comitato centrale, in qualità di Presidente della Federazione nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, ho deciso di scrivere, ritenendo doveroso fare alcune precisazioni.
 
Premesso che il Tecnico sanitario di radiologia medica è l’unico soggetto preposto, professionalmente preparato e abilitato a seguito di un ciclo di studi universitari, a effettuare, su prescrizione medica, le indagini di diagnostica per immagini e i trattamenti radioterapici, sempre e comunque presente durante la conduzione di un indagine di risonanza magnetica, e precisato che la gestione della sicurezza nei siti di RM è un processo che va gestito in équipe, con lavoro di squadra, appare singolare come il Ministero della Salute non abbia ritenuto opportuno coinvolgere e richiamare nel testo la figura professionale maggiormente presente nel processo con il quale il Dm si ripromette di garantire sicurezza.
 
Ancor più singolare è la dichiarazione resa, a nome del Ministero, dal Sottosegretario Bartolazzi nella quale si evidenziano ben tre macroscopiche inesattezze, che, dando per scontata la buona fede, denotano un evidente difetto informativo tra i vertici politici e le pertinenti Direzioni generali ministeriali, che in casi come questo agiscono come se non dovessero rispondere ad alcuno del loro operato.
 
Infatti:
1. Il processo di formazione del decreto è stato condiviso.  Assolutamente falso! Per quanto ci riguarda, gli Uffici Ministeriali hanno lavorato per mesi e mesi nella massima segretezza, coinvolgendo, guarda caso, solamente i soggetti esplicitati nel Decreto ed escludendo proprio i TSRM, ovvero il profilo che èmaggiormente coinvolto e interessato nel processo. Solamente nel mese di agosto, quando proprio Quotidiano Sanità ha pubblicato la bozza del Decreto, ormai in versione quasi definitiva, la Federazione che rappresento, prendendo atto della vicenda e a causa delle gravissime criticità ravvisate nel testo, ha ufficialmente più volte richiesto un incontro urgente e, nell’attesa, il rinvio della firma. Siamo ancora in attesa di una formale risposta, avendo evidentemente ritenuto il Ministro che le richieste di una Federazione nazionale rappresentativa di oltre 220.000 professionisti sanitari non rivesta carattere d'urgenza e possano tranquillamente essere eluse.
 
2. “Tra il personale autorizzato non sono stati citati  il Tecnico di Radiologia Medica, l'infermiere professionale, né altri operatori sanitari o altro personale, come peraltro altri medici specialisti in considerazione che le  loro rispettive funzioni, secondo le precipue competenze professionali svolte nella gestione del paziente durante la prestazione RM, derivano già agli stessi dalla professionalità insita nel loro ruolo, dovendosi, pertanto, ritenere implicite rispetto al documento in questione". Errato! Le figure responsabili del processo attualmente sono esclusivamente quelle esplicitate nel Decreto. Nel sistema sanitario e ancor di più all’interno di una norma disciplinante la sicurezza, non può e non deve esserci nulla di implicito. Anzi! Nel 2015 l’INAIL ha emanato indicazioni operative  per la gestione della sicurezza e della qualità in risonanza magnetica auspicando “che anche il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), che più degli altri può contribuire ad evidenziare in modo efficace e immediato il verificarsi di situazioni di emergenza o comunque anomale che insorgano nel corso dell’ordinaria attività diagnostica, venga direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie prevenzionistiche e protezionistiche di sicurezza individuate dal MR e dall’ER  in quanto “la sicurezza, riferita sia al paziente che all’operatore, è un obiettivo indifferibile e irrinunciabile, che diventa tanto più realizzabile quanto più viene perseguito, non tanto dal singolo professionista opportunamente incaricato ai sensi di legge, ma piuttosto da un team multidisciplinare coordinato dal MR e dall’ER, nel quale sarebbe quindi fortemente consigliato il riconosciuto coinvolgimento di quelle figure professionali che abbiano titolo e competenze per contribuire nell’ambito delle proprie specifiche attribuzioni”. A maggior ragione risulta gravissimo il perpetrato mancato coinvolgimento ed esplicito riconoscimento del TSRM; ciò gli impedirà di continuare a operare come fa da decenni, se non a rischio di gravi conseguenze giuridiche inerenti la responsabilità professionale.
 
3. Non ci sarà alcuna impasse nella funzionalità dei siti. Se il Dm sarà applicato, ne vedremo gli effetti a breve!La gravità della situazione in atto non può essere percepita se non si conosce la realtà operativa dei siti RM, proprio come il testo del Decreto sembra confermare. Tale formulazione ha spinto la base dei TSRM ad autoconvocare, per la prima volta nella nostra storia, un Consiglio nazionale straordinario, svoltosi in data 20 ottobre u.s., nel corso del quale all'unanimità è stata votata una delibera che conferisce a me e al Comitato centrale pieno mandato per attuare ogni utile iniziativa nel caso in cui il Ministero non riveda nell'immediato le decisioni prese. Ribadiamo, con la speranza di essere ascoltati prima che sia troppo tardi, che l’applicazione del Dm determinerà fatti a impatto negativo derivanti dal modo in cui i TSRM saranno tenuti a comportarsi in forza dei suoi contenuti.
 
Auspico che il Ministro Grillo e il Sottosegretario Bartolazzi comprendano la gravità della situazione che si è venuta a generare e che possano tardivamente ascoltare le nostre ragioni, arrivando a una soluzione condivisa che ponga rimedio alle attuali storture.
 
Infine, ricordando che le attribuzioni professionali delle professioni sanitarie, TSRM compreso, sono definite dalle leggi dello Stato -42/99 e 251/2000-, ritengo che il Ministro, quale membro di un Governo che si definisce “del cambiamento” debba prendere atto che la realtà in cui opera non è affatto trasparente e propensa a modificarsi e che, di conseguenza, molte delle indicazioni fornite dagli Uffici sono spesso fuorvianti o non rispecchiano la realtà.
 
Del resto anche nel recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom stiamo assistendo allo stesso identico tentativo di alterare la realtà a beneficio di alcuni gruppi professionali, penalizzando ancora una volta la figura del TSRM attraverso una traduzione del tutto errata e a dir poco ridicola del termine inglese practitioner che, diversamente da quanto vuole farsi intendere, ha un significato inequivocabile. Infatti, mentre in tutti i Paesi europei di lingua romanza il termine è stato correttamente tradotto con professionista sanitario o professionista sanitario abilitato, in Italia si tenta di falsare la situazione traducendolo erroneamente con medico specialista, così escludendo in un sol colpo tutti gli altri professionisti sanitari titolati, oggi e/o domani, ad assumere la responsabilità clinica.
 
Alessandro Beux
Presidente Federazione nazionale degli Ordini TSRM PSTRP

30 ottobre 2018
© Riproduzione riservata

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