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Lo smaltimento dei rifiuti negli studi di medicina generale

di Mauro Marin

05 OTT - Gentile Direttore,
lo smaltimento dei rifiuti da vaccinazione negli studi periferici di medicina generale richiede un chiarimento sui doveri di gestione dei rifiuti sanitari stabiliti dal DPR 254/2003 e dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che agli artt. 177 e seguenti regolamenta la materia al fine di prevenire un pericolo per la salute e l’ambiente. Il D.Lgs 152/2006 classifica i rifiuti all’art.184 e delega le Regioni agli artt. 196-199 ad applicare le norme comunitarie e nazionali.
 
La Regione Piemonte con DGR n.31-2795 del 17 aprile 2001 ha già disposto la gestione da parte delle aziende sanitarie dei rifiuti sanitari degli studi di medicina generale inclusi nell’organizzazione aziendale. L’art. 4, comma 2 e 3, del DPR 254/2003 afferma infatti che i rifiuti prodotti presso gli ambulatori decentrati rientranti nell’organizzazione dell'azienda sanitaria si considerano prodotti presso la struttura sanitaria di riferimento e che l’attività del personale sanitario svolta all’esterno delle strutture pubbliche e private, si considera svolta nelle strutture stesse. Tale norma è conforme all’art. 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 secondo cui i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività, come già previsto dall’art. 58, comma 7-ter del D.Lgs. 22/1997. L’art.15 del DPR 254/2003 prevede che i rifiuti speciali, prodotti fuori delle strutture sanitarie e analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), debbano essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo previste dall’art.7 e successivi dello stesso decreto.

Il D.Lgs. 152/2006 all’art. 193 prescrive che durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi debbano essere imballati (fino a ¾ della capienza dei contenitori, senza reincappucciare aghi e bisturi) ed etichettati. I termini di deposito temporaneo nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono di 5 giorni dalla data di chiusura del contenitore, estesi a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri che di norma sono la produzione media mensile degli studi medici periferici.

Le aziende sanitarie smaltiscono pacificamente i rifiuti prodotti dai medici specialisti convenzionati operanti negli ambulatori distrettuali e dai medici convenzionati di continuità assistenziale (MCA) ex-guardia medica operanti in ambulatori periferici spesso di proprietà non aziendale. I MCA sono incaricati mediante lo stesso contratto collettivo nazionale (ACN) dei medici di medicina generale operanti in studi periferici definiti dal DPR 270/2000 presidi del SSN. Il criterio includente ai fini dello smaltimento dei rifiuti non è dunque il tipo di rapporto di lavoro dipendente o convenzionato del produttore di rifiuti, né la proprietà aziendale o meno dell’ambulatorio periferico, ma lo svolgimento dell’attività nell’organizzazione aziendale. Tutti questi medici convenzionati operano nell’ organizzazione aziendale con incarico a tempo indeterminato e parasubordinato, soggetto a direttive e potere disciplinare aziendale con responsabilità civile a carico aziendale ai sensi della legge n.24/2017 (Coste Cost. 157/2019 ; Cassazione S.U. 9451/2016) e tra i compiti affidati ai medici di medicina generale per conto dell’azienda vi sono proprio le vaccinazioni e le prestazioni di particolare impegno professionale producenti rifiuti sanitari.

Va rilevato che in caso di omessa gestione dello smaltimento dei rifiuti sanitari aziendali sussiste una responsabilità personale penale in capo alla dirigenza aziendale in quanto considerata produttore dei rifiuti ai sensi dell’art. 188 e seguenti del D.Lgs 152/2006 (Cass. Sez. Pen. III° n.26481 del 9 luglio 2007). La circolare del Ministro dell’Ambiente Ronchi del 14 dicembre 1999 riconosce i medici di medicina generale come possibili produttori iniziali di rifiuti sanitari nella loro attività professionale, ma pone la distinzione tra l’ambulatorio medico inteso come struttura aziendale (artt. 2082 e 2555 del Codice Civile) tenuta agli obblighi predetti in quanto ente o impresa (art.188 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e DM Ambiente n.96/2013) e il semplice studio medico (art. 2229 Codice Civile) in cui il professionista potrebbe svolgere attività intellettuale di consulenza senza la produzione di rifiuti sanitari.  

La circolare del Ministero dell’Ambiente in merito all’art.11 del D.Lgs n.101/2013 esclude i medici singoli professionisti dall’adesione obbligatoria al sistema SISTRI  (www.sistri.it ) di tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti sanitari,  proprio di enti e imprese.  Ma, quando prodotti,  i rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti anche se provenienti dallo studio medico, secondo la nota prot.7707 del 16/09/2013 del Ministero dell’Ambiente.  

Quindi è necessaria una regolamentazione uniforme in tutte le regioni per gestire lo smaltimento dei rifiuti dei medici di medicina generale nell’organizzazione aziendale.

Mauro Marin
Direttore Distretto sanitario di Pordenone


05 ottobre 2020
© Riproduzione riservata

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