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Il voto dei dementi

di Mauro Marin

20 SET - Gentile Direttore,
l’art.48 della Costituzione garantisce il diritto di voto personale, libero e segreto ugualmente a tutti i cittadini maggiorenni, salvo il caso di incapacità civile. L’art.11 della legge n.180/1978 ha abrogato l’esclusione dal voto delle persone interdette o inabilitate per infermità di mente, che era previsto anche dall’art.2 del DPR 223/1967. In Italia il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 1 milione di persone e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza. La maggior parte delle persone con demenza non è interdetta o inabilitata o tutelata da un amministratore di sostegno, spesso neppure negli stadi avanzati di malattia in cui perde la capacità di autodeterminarsi.
 
Si potrebbe obiettare che non ci sono prove che il voto dei dementi sia meno consapevole e informato di quello delle persone ritenute sane e che comunque è giusto che anche le persone dementi siano rappresentate in un sistema democratico. L'American Bar Association's Commission on Law and Aging e il Penn Memory Center hanno proposto linee guida su come aiutare le persone con deficit cognitivo a votare, partendo dal presupposto che una diagnosi di demenza di per sè non rende sempre inabile al voto una persona, ma dobbiamo chiederci se la persona desidera realmente votare e, se fosse così, ha diritto all'assistenza in caso di necessità.
 
D’altra parte, il romanzo di Italo Calvino “La giornata di uno scrutatore”, ambientato nell’Istituto Cottolengo per disabili gravi di Torino, è istruttivo per evidenziare il rischio concreto e ancora attuale di circonvenzione d’incapace al fine illecito di far votare due volte gli accompagnatori di persone clinicamente incapaci di autodeterminarsi e prive di fatto della capacità di intendere e di voler dare il voto a candidati sconosciuti quando nella loro quotidianità non riconoscono neppure i propri familiari e caregivers.
 
Il dibattito filosofico sul tema del funzionamento della democrazia rappresentativa risale ai filosofi greci Aristofane, Platone e Socrate per arrivare in Italia a Norberto Bobbio ed è sempre aperto. I ciechi, le persone affette da paresi, amputazioni alle mani o altre disabilità fisiche costituenti grave impedimento, attestato da certificazione medica del pubblico ufficiale ASL, hanno diritto di farsi accompagnare in cabina elettorale a votare da una persona di fiducia secondo l’art.55 del DPR 361/1957 e l’art.41 del DPR 570/1960 (voto assistito).
 
La distinzione tra disabilità fisica e disabilità cognitiva riguardo al voto assistito appare poco realistica nella pratica clinica dove spesso coesistono negli stessi anziani ultraottantenni disabilità fisiche che consentono il voto assistito (Consiglio di Stato sez.V n.1812/2007) con deficit cognitivi che lo escludono (Consiglio di Stato sez.V. n.387/2007, n.401/1990, n.154/1983 e n.939/1977). Il Consiglio di Stato sez.V con sentenze n.421/1999 e 459/2006 ha inoltre chiarito che non sussiste motivo di incompatibilità per un candidato a svolgere la funzione di accompagnatore.
 
L’art.29 della legge 104/1992 dispone che i Comuni garantiscano un servizio di trasporto al seggio elettorale per agevolare le persone con certificata disabilità fisica che non possono deambulare in autonomia, ma non prevede invece un accompagnamento ai seggi per le persone con sola disabilità cognitiva e per gli infermi di mente. L’elettore con intrasportabilità certificata può votare a domicilio ai sensi dell’art.1 legge 22/2006 e così gli ospiti delle residenze protette e luoghi di cura ai sensi dell’art. 42 del DPR 570/1960. In adempimento alla legge n.219/2017 sul consenso informato, ai sensi dell’art.5 del decreto legge 5 gennaio 2021 è stata identificata una categoria di persone dementi nelle residenze per anziani, incapaci di prestare il consenso per grave deficit cognitivo accertato, per le quali il direttore sanitario ha prestato quest’anno il consenso alla vaccinazione anti-covid attestando in atto pubblico la loro incapacità attuale e l’idoneità a vaccinarsi.
 
Nonostante ciò, le stesse persone saranno ammesse al voto e se affette anche da disabilità motoria potranno accedere al voto assistito. Dunque rimane attuale il dibattito su come garantire la sussistenza della reale volontà di votare, la personalità e segretezza del voto assistito della persona anziana demente e disabile motoria, il valore della preferenza espressa col voto da parte dell’accompagnatore della persona con disabilità motoria e cognitiva di fatto certificata incapace di autodeterminarsi.
 
Al fine di rendere il voto vera espressione di una democrazia reale non è sufficiente garantirlo a tutti i cittadini, ma sarebbe necessario anche assicurare l’accesso all’informazione su programmi elettorali, risultati di mandato, qualità dei candidati per costruire una scelta consapevole e prevenire forme indebite di costrizione fisica o psicologica che impediscano l’espressione libera e spontanea della volontà degli elettori in particolare se soggetti fragili (Corte Cost. n.48/1964 e n.155/2002). Prospettiva futura o utopia?
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario (Pordenone)
 

20 settembre 2021
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