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Osteopati. Li vogliamo far lavorare tranquilli?

di Alfonso Causi

13 OTT - Gentile direttore,
tra gli osteopati era sorta un po’ di preoccupazione visto che il 14 ottobre entrerà in vigore il D.P.R. 131 del 7 luglio 2021. Tale decreto indica, infatti, che l’osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale.
 
E questo, ad una attenta lettura, qualche timore poteva sollevarlo, visto che nessuno è in possesso di una laurea triennale universitaria abilitante (il percorso di studi universitario non è ancora stato scritto), nessuno è in possesso di titolo equipollente (i decreti relativi all’equipollenza dei titoli non sono ancora stati scritti), nessuno è in possesso dell’iscrizione all’albo professionale).
 
Se fosse stato seguito alla lettera il disposto dell’articolo 7 della legge 3 del 2018 (la famosa legge Lorenzin) entro il 15 maggio 2018 avremmo dovuto conoscere sia il profilo professionale dell’osteopata sia i criteri relativi all’equipollenza dei titoli. Entro quella data, cioè, avrebbe dovuto essere chiaro di cosa si occupava l’osteopata e chi poteva dirsi osteopata. Ad oggi, però, siamo a conoscenza del solo profilo professionale e della necessità del possesso di uno di quei due titoli.
 
Se definire la laurea triennale universitaria abilitante è semplice – le lauree che verranno rilasciate dalle università italiane –, leggermente più complesso è definire il “titolo equipollente”. Per definizione, equipollente è sempre stato considerato il titolo che ha permesso di svolgere un lavoro prima della creazione di un nuovo corso di laurea. Ma se ciò è stato relativamente semplice nel passato per fisiokinesiterapisti, terapisti della riabilitazione ed altri, ai quali, con il D.L. 27.02.2000 venne concessa l’equipollenza diretta alla laurea in fisioterapia, altrettanto non può dirsi per gli osteopati. Potrebbero essere considerati equipollenti i titoli rilasciati da scuole di Osteopatia che rispettino una serie di paletti, quali – ma solo come esempio teorico – le sedi, il tirocinio, le cliniche, l’anzianità.
 
Saranno necessarie integrazioni? Non si sa, il lavoro sulle equipollenze non è ancora cominciato.
“Titolo equipollente” può essere considerata la laurea di un paese estero? UE o non-UE che sia? Assolutamente no. E basta consultare il sito CIMEA, per constatare che il termine “equipollenza” non viene più utilizzato per i titoli esteri, e il sito del Ministero della Salute per comprendere che per i titoli esteri va attuata la pratica del “riconoscimento”.
 
Fortunatamente per i timori degli osteopati è stata appena pubblicata la sentenza del T.A.R. Catania del 30 agosto 2021 (02684/2021 REG.PROV.COLL. e N. 01961/2020 REG.RIC.), conclusa dal collegio con queste precise parole: “L’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo dell’istituendo corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l’iscrizione all’istituendo albo professionale (salve restando le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’equipollenza dei titoli pregressi)” e ancora “fin quando non verranno istituiti in Italia i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013”.
 
Fino all’istituzione dell’albo professionale dell’osteopata ci domandiamo, quindi, se non sia il caso di lasciare che gli osteopati lavorino tranquilli.
 
Alfonso Causi
Giurista e segretario A.I.S.O.
 

13 ottobre 2021
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