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Trasporti sanitari secondari. La Cassazione conferma l’obbligo di gara d’appalto

Quando si tratta di servizi di trasporti non in emergenza, è corretto bandire una gara d'appalto. La Cassazione ha confermato così la sentenza del Consiglio di Stato (n.1139/2018), giudicando inammissibile il ricorso presentato da Anpas e 10 associazioni contro la gara bandita dall’Asl n.5 Liguria per il servizio di trasporto di materiali sanitari e di pazienti nell’ambito dei presidi aziendali. Per le associazioni il servizio andava affidato in via diretta in base alla l. 41/2006 . Ma il Consiglio di Stato, richiamando al dlgs. 50/2016 e alla direttiva Ue 2014/24/UE evidenzia come questo valga solo per i trasporti di “emergenza”. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

10 DIC - La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili ha messo la parola fine alla diatriba interpretativa sul bando di gara della dall’Asl n.5 Spezzino (Liguria) per il servizio di trasporto di materiali sanitari e di pazienti nell’ambito dei presidi e stabilimenti aziendali. Con la sentenza n.31758/19 la Cassazione ha infatti confermato la decisione del Consiglio di Stato che, annullando la sentenza del Tar Liguria, ha evidenziato come, quando si tratta di trasporti secondari, cioè non in emergenza, sia corretto bandire una gara d'appalto.
 
Inammissibile, quindi, il ricorso presentato da Anpas e 10 associazion, che sono state anche condannate a rifondere le spese processuali alla Italy Emergenza, che aveva vinto il ricorso al Consiglio di Stato ottenendo l'annullamento della sentenza del Tar.

"La Cassazione - evidenzia Italy Emergenza in una nota - ha anche stabilito che il Consiglio di Stato, muovendo dalla premessa che il bando impugnato ricadeva nell’ambito di applicazione del d.lgs. n.50/2016 e, per esso, nella direttiva unionale 2014/24/UE, ha ribadito come 'l’affidamento diretto (si restringe) ai soli servizi di trasporto in autoambulanza che possono definirsi di emergenza. Ricordando come: la Corte di Giustizia Europea (ord. 20 giugno 2019 causa C-424/18) si era già pronunciata sulla nozione di 'emergenza' nella causa C-465/2017 chiarendo come “il concetto di emergenza non coincide affatto con quello di emergenza-urgenza”.

Respinta anche l’eccezione postulata sul principio di eccesso di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato.

10 dicembre 2019
© Riproduzione riservata

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