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Eterologa. Il Tar boccia la Lombardia: “Illegittimo farla pagare”. Maroni: “Ricorreremo al Consiglio di Stato”

Secondo i giudici amministrativi far pagare l'eterologa è "illegittimo" dal momento che nella stessa Regione per la Pma omologa è previsto solo il ticket. La Regione: “L'annullamento delle delibere riporta la situazione al giorno prima dell'adozione di quegli atti, quanto la PMA eterologa era lecita ma non garantita dal servizio pubblico. Quindi non cambia nulla”.

29 OTT - E' "illegittimo" che la fecondazione eterologa sia a carico degli assistiti. Lo ha scritto il Tar della Lombardia nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato dall'associazione 'Sos infertilità' contro la Regione Lombardia, l'unica in Italia ad aver deciso, nel settembre 2014, di far pagare per intero la terapia a chi vuole ricorrervi. In particolare, l'associazione aveva chiesto la sospensione di due delibere della Giunta Maroni: quella datata 12 settembre 2014, che ha stabilito che la procreazione medica assistita eterologa fosse a carico degli assistiti, e la delibera del 7 novembre 2014 con le tariffe di riferimento, tra i 1.500 ed i 4.000 euro.

Il Tar si era già pronunciato sulla questione lo scorso aprile, quando con una ordinanza aveva respinto la domanda dell'associazione. Il Consiglio di Stato era però intervenuto, sospendendo le delibere e sollecitando una udienza sul ricorso. Il nuovo procedimento ha così portato il Tar a ribaltare il suo parere, affermando oggi che far pagare l'eterologa è "illegittimo" in quanto nella stessa Regione per la Pma omologa i cittadini pagano solo il costo del ticket. "Il trattamento deteriore riservato alla Pma di tipo eterologo appare illegittimo - è scritto nella sentenza - anche per violazione del canone di ragionevolezza, attesa la riconducibilità di questa allo stesso genus della Pma di tipo omologo, assoggettata invece al pagamento del solo ticket".

Il presidente della Regione, Roberto Maroni, ha già annunciato che sarà presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar. "L'annullamento delle delibere – precisa poi una nota della Regione - riporta la situazione allo status quo ante, cioè al giorno prima dell'adozione di quegli atti: in quel giorno le prestazioni PMA eterologhe erano lecite, ma non garantite dal servizio pubblico. Pur non cambiando dunque niente nel concreto - conclude la nota - Regione appellerà, per contestare il principio di diritto che appare non solo errato e contrastante con la pacifica giurisprudenza costituzionale in materia di diritti finanziariamente condizionati, ma anche foriero di responsabilità ove applicato".

29 ottobre 2015
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