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Fecondazione assistita, il Tribunale condanna la Clinica Mangiagalli: “Esegua diagnosi preimpianto”

Un altro successo dell'Associazione Luca Coscioni in tema di Fecondazione Assistita-Diagnosi Preimpianto: anche la clinica Mangiagalli, come stabilito dal Tribunale di Milano, dovrà assicurare la diagnosi preimpianto precedentemente rifiutata a una coppia che ne faceva richiesta. L'Associazione annuncia l'intenzione di impugnare i nuovi Lea che non prevedono la Pgd e i test genetici a carico delle prestazioni erogabili dal Ssn.

19 APR - Il Tribunale di Milano ha confermato una giurisprudenza importante in materia di fecondazione assistita e di diagnosi preimpianto che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale 96/2015, è prevista anche per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche e cromosomiche.
 
La decisione di oggi condanna la Clinica Mangiagalli di Milano a eseguire la diagnosi genetica preimpianto, ovvero a sostenere le spese per farla eseguire da altre strutture abilitate. La clinica sosteneva che la diagnosi genetica preimpianto non costituisse un diritto per il paziente ma una possibilità in base alle capacità tecniche della struttura. Il Tribunale ha condannato anche la Regione Lombardia, che si era costituita a sostegno delle tesi della clinica stessa.

“Questo dimostra come la Pgd (Diagnosi Genetica Preimpianto) su malattie gravi rappresenti una prestazione essenziale di assistenza. In altri termini – ha spiegato Gianni Baldini, membro di Giunta dell’Associazione Luca Coscioni, nonché legale della coppia protagonista del Caso Mangiagalli - in linea con la sent. 96/15 della Corte Cost., vi è un criterio omogeneo di gravità della patologia, dell'embrione (ex legge 40/04) come del feto 8 (ex legge 194/78), in forza del quale a tutela della salute della donna sussiste la pretesa ad effettuare la diagnosi genetica sull'embrione prima per evitare un aborto terapeutico del feto dopo. Concedere alla donna una tale possibilità non può rientrare nella discrezionalità dell'azienda sanitaria, essendo parte del diritto soggettivo alla procreazione cosciente e responsabile per il quale non può sussistere differenza tra riproduzione naturale o medicalmente assista." 

"Negare l’analisi genetica in passato - ha spiegato l'Associazione Luca Coscioni -  ha significato imporre aborti, malattie o rinunce al concepire nuova vita".  

“Oggi una nuova decisione afferma diritti riconosciuti dalle Corti, ma disconosciuti dalla politica – ha detto Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni -. Continueremo in ogni sede ad affermare libertà e diritti delle persone, ma la politica deve prendere atto della sconfitta reale di strategie proibizioniste che non appartengono più a questo tempo. Esiste un tempo, quello attuale, per prendere atto di tutto ciò e iniziare ad affermare pienamente il diritto alla scienza, alla salute, alla prevenzione, all'uguaglianza in un Paese democratico".
 
"La decisione odierna, inoltre, conferma quanto già stabilito dalla decisione del tribunale di Cagliari del 2012, e cioè che se una struttura è autorizzata ad eseguire tecniche di procreazione medicalmente assistita non può non fornire le informazioni sullo stato di salute dell'embrione prima del trasferimento in utero (art. 14 c.5 l.40/04). In assenza di struttura adeguata, l'azienda ospedaliera stipulerà convenzioni esterne come avviene per le altre specialistiche. Spiace tuttavia rilevare- sottolinea an cora Gallo - che il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha escluso la diagnosi preimpianto e le indagini genetiche dall'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Nuovamente assistiamo a discriminazioni nell'accesso alle indagini diagnostiche. Equità nell'accesso alle cure significa avere un Servizio Sanitario che non discrimini in base alle patologie. Le coppie che non hanno la possibilità economiche per accedere alla Pgd dovranno rinunciare o seguire il difficile percorso di una interruzione di gravidanza".
 
"Per questo motivo - ha concluso Gallo - come già annunciato nei giorni scorsi con alcune coppie stiamo procedendo ad impugnare i Lea nella parte in cui non prevedono la Pgd e i test genetici a carico delle prestazioni erogabili dal Ssn”.

19 aprile 2017
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