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Specializzandi in Lombardia. La Consulta respinga il ricorso del Governo contro la legge regionale

19 DIC - Gentile Direttore,
nei prossimi giorni verrà discusso alla Corte Costituzionale il ricorso che il Governo Gentiloni, dimissionario, ha presentato nel gennaio scorso contro alcuni punti della Legge Regionale 33 del 12 dicembre 2017, che modifica il testo unico regionale in materia sanitaria e introduce alcune positive innovazioni riguardanti gli specializzandi.

In particolare, il ricorso del Governo, un po’ maldestro a essere onesti”, critichi il fatto che “la legge regionale prevedrebbe che ‘qualora particolari esigenze formative connesse a specialità diverse da quella oggetto della scuola non possano essere soddisfatte nell'ambito delle strutture di sede e delle strutture collegate della rete formativa della stessa scuola, è consentito coinvolgere ulteriori strutture di supporto’. Tale critica risiede nel fatto che il comma in esame non riporta la dicitura che le medesime strutture ‘devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale’, come riportato dal Decreto Ministeriale 402/17 riguardante gli standard di accreditamento delle scuole.

Sarebbe bastata una lettura più attenta della norma e dell’intera legge 33/2009 (testo unico in materia sanitaria, che la LR 33/17 modifica) per accorgersi che nella stessa legge impugnata sono contenuti tutti i riferimenti alle strutture contrattualizzate e accreditate con il SSR.

La seconda norma impugnata riguarda un aspetto che sta molto a cuore al nostro sindacato. Abbiamo infatti partecipato ai lavori del Consiglio Regionale che ha approvato la norma impugnata con un’audizione in Commissione Sanità nel luglio 2017. In tale audizione abbiamo concordato su tale innovazione perché consente un’applicazione piena e coerente del d.lgs 368/99, la magna charta degli specializzandi, per tanto tempo dimenticata e inapplicata. In tale norma, precisamente all’art 38, si prevede che lo specializzando partecipi alla totalità delle attività mediche dell'unita' operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore”.

La formulazione regionale declina in maniera più precisa questa vexata quaestio e cioè quali siano effettivamente le modalità con cui si esplica la partecipazione dello specializzando alle attività cliniche nella loro integralità e con progressiva autonomia e graduale assunzione di compiti assistenziali. Per uscire da un’antica forma d’ipocrisia e precisare che la formazione dello specializzando non può che condurre a una progressiva autonomia, pur vincolata alle direttive del tutor, la norma impugnata descrive tre forme crescenti di autonomia dello specializzando: da una iniziale attività di appoggio, ove di fatto assiste alle attività condotte dal tutor, a una attività di collaborazione, quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo del medico strutturato, per giungere a una attività autonoma, quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento.

L'affermazione dell’Avvocato dello Stato, per cui la norma regionale presupporrebbe che lo specializzando possa agire autonomamente senza essere vincolato alle direttive ricevute dal tutor rende l’idea di una totale incomprensione dell’intento e della lettera della norma regionale. Come si può affermare una simile inesattezza senza aver totalmente frainteso lo spirito e la sostanza della legge lombarda? Soprattutto come può essere postulato il venir meno dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di ‘professioni’ e di ‘tutela della Salute’ in contrasto con l’art. 117 terzo comma della Costituzione? È evidente che un male informato ma solerte funzionario ministeriale ha indotto in un clamoroso errore il Governo, ma siamo sicuri che la Consulta saprà rimediare a questo errore.

La formazione medica specialistica non necessita d’interventi regressivi ed è chiaro che una dichiarazione di illegittimità comporterebbe un irrigidimento delle posizioni tra le parti, rendendo la già difficile e inefficace formazione post laurea ancora più incoerente e sostanzialmente inadatta agli scopi per cui è prevista. Questo è il secondo motivo per cui Anaao Assomed Lombardia ritiene che la norma sia assolutamente conforme alla Costituzione: se la rete formativa può consentire una graduale assunzione di compiti assistenziali questi possono e debbono essere declinati in maniera più precisa, cosa che la LR 33/2017, anche con il nostro contributo, compie in maniera puntuale. Peraltro il comma successivo a quello impugnato descrive compiutamente le tipologie di atti e le intese tra specializzando, tutor e università prodromiche ai vari livelli di autonomia.

Per uscire dal campo strettamente tecnico ed entrare in quello politico, mi pare di poter affermare che con questo ricorso il Governo ha (distrattamente?) impugnato una norma che semplicemente descrive in maniera più consona il “chi fa come”, vincolando lo specializzando alle direttive del tutor ma chiarendo finalmente che, nonostante l’assenza del pezzo di carta necessario a fregiarsi del titolo di medico specialista, i medici in formazione possono e devono avere una autonomia crescente ancorché guidata e con il tutor presente in sede. Non si comprenderebbe altrimenti come sia tollerabile che fino al giorno prima del conseguimento della specializzazione i medici (laureati e abilitati!) in formazione siano considerati studenti incapaci e il giorno dopo specialisti completamente formati. Abbiamo ripetuto fino alla nausea che non esiste alcun paese in Europa e nel mondo evoluto che si comporti come l’Italia.
 
Mi auguro che la Corte Costituzionale respinga il ricorso del Governo.
 
Stefano Magnone
Segretario regionale Anaao Assomed Lombardia

19 dicembre 2018
© Riproduzione riservata

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