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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Regioni e Asl - Calabria

Farmacista in Rsa, hospice e Sert, Consulta boccia legge della Calabria

immagine 19 gennaio - La legge regionale n. 24 del 19 novembre 2020 era stata impugnata dal Consiglio dei ministri. Per la Consulta la legge è in contrasto con le competenze della gestione commissariale in materia di contenimento della spesa per il personale, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ‘ordinamento civile’ e attribuisce al farmacista l’esercizio di attività ulteriori, diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina statale. LA SENTENZA
La Corte costituzionale ha bocciato la legge n. 24 del 19 novembre 2020 con cui la Regione Calabria prevedeva “la presenza obbligatoria della gura professionale del farmacista negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle residenze sanitarie assistite (RSA), negli hospice, nelle residenze socio sanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), negli ospizi, nelle case protette e comunità terapeutiche, case di cura private e in tutte le altre strutture pubbliche e private della Regione ove sono utilizzati farmaci, con inquadramento nell’organigramma della struttura interessata secondo le dimensioni della struttura stessa”.
 
E che stabilita che "l’esercizio della professione di farmacista presso le suddette strutture è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale”. Inoltre, "allo scopo di garantire la predetta obbligatorietà della presenza del farmacista nelle strutture socio-sanitarie della Regione”, la legge determinava i criteri in relazione al numero dei posti letto della struttura interessata: un farmacista ogni sessanta posti letto, due o più farmacisti nelle strutture che hanno più di sessanta posti letto, un farmacista nelle strutture con ricezione inferiore.

La Corte Costituzionale ha però dato ragione al Governo, che aveva impugnato la legge per questioni ritenute “fondate” dai giudici.

“Nella relazione descrittiva della proposta di legge la Regione fornisce elementi per ricostruire le finalità dell’intervento normativo che però trova insuperabili ostacoli di legittimità costituzionale”, osserva la Consulta.

In tale relazione si affermava che la “presente legge ha lo scopo di migliorare l’organizzazione delle strutture pubbliche e private attraverso l’inserimento nelle stesse di figure professionali, i farmacisti abilitati, preposte alla gestione del farmaco” e che l’intervento normativo proposto dalla Regione avrebbe innalzato “in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni, l’organizzazione sanitaria degli istituti di ricovero che hanno l’obiettivo di garantire un’ottimale e funzionale servizio a tutela della salute e del benessere del paziente”.  “Nella medesima relazione - osserva ancora la Corte Costituzionale - si afferma poi che la previsione della figura del farmacista abilitato come unica figura professionale deputata ad assicurare appropriatezza terapeutica, razionale e ottimale utilizzo dei farmaci, intende sopperire all’anomala situazione in atto, poiché nelle strutture sanitarie la gestione dei farmaci è rimessa ai “caposala” infermieri, circostanza che determinerebbe ‘frequenti errori nella gestione, somministrazione e controllo della terapia farmaceutica’ che si tradurrebbero in maggiori oneri per il sistema sanitario calabrese”.
 
Per la Consulta, tuttavia, “risulta evidente il contrasto delle disposizioni regionali in esame con le competenze della gestione commissariale in materia di contenimento della spesa per il personale come definita dalla delibera del Consiglio dei ministri” e, al contempo, "è evidente il contrasto con le disposizioni dettate dall’art. 11, commi 1 e 4, del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, in tema di tetto di spesa per il personale nel settore sanitario”.

La previsione dell’obbligatoria presenza di personale farmacista, opportunamente inquadrato nell’organigramma secondo le dimensioni della struttura, si configura infatti come un preciso obbligo riferito alle amministrazioni pubbliche interessate per l’assunzione di farmacisti, al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale nel servizio sanitario. “Tale obbligo - si legge nella sentenza - viola i ricordati vincoli normativi statali volti al contenimento delle spese per il personale e del relativo reclutamento, interferendo conseguentemente con le competenze della gestione commissariale”.

La legge, inoltre, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile". “La norma regionale - spiega la Corte - contrasta, infatti, con l’art. 32 del d.P.R. n. 483 del 1997, norma regolamentare che fa corpo con il d.lgs. n. 502 del 1992 e che prevede il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso come requisito per potervi partecipare”.

Risultano parimenti fondati, per la Corte, “i dubbi di legittimità costituzionale” nei confronti dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Calabria n. 24 del 2020. “La disposizione impugnata attribuisce al farmacista l’esercizio di attività ulteriori, diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina statale, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni”.
19 gennaio 2022
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