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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Cronache

Legge 40. Onu: “Italia ha violato i diritti umani fondamentali”. Ass. Coscioni: “Ora abrogarla e sostituirla per garantire i diritti”

di F. Gallo, C. Romano, G. Baldini e L. Poli (Ass. Coscioni)
immagine 28 marzo - Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite boccia la Legge 40. Il caso di una coppia che aveva fatto ricorso all’inseminazione artificiale e che voleva donare alcuni degli embrioni risultanti, affetti da un grave difetto genetico, alla ricerca scientifica. Ass. Coscioni: “Bisogna abrogare la legge 40/04 e sostituirla con una legge che garantisca effettivamente i diritti umani fondamentali”. IL DOCUMENTO
Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, l’organo dell'ONU che monitora i diritti umani nei paesi che hanno aderito al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ha dichiarato che l’Italia ha violato i diritti alla salute sessuale e riproduttiva di una coppia che aveva fatto ricorso all’inseminazione artificiale e che voleva donare alcuni degli embrioni risultanti, affetti da un grave difetto genetico, alla ricerca scientifica.
 
Il ricorso venne presentato al Comitato nel 2017, con l’aiuto della International Human Rights Clinic, della Loyola Law School Los Angeles, all'indomani della decisione 84 del 2016 della Corte Costituzionale nella quale la Consulta dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze di taluni articoli della legge n. 40/2004. Gli articoli contestati erano le “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” (PMA) come il divieto di sperimentazione e di ricerca sugli embrioni, con l’impossibilità di destinare alla ricerca gli embrioni soprannumerari (articolo 13) e il divieto assoluto di revoca al consenso alla PMA dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo (articolo 6). In quella decisione, la Consulta precisò che spetta al legislatore nazionale regolare la materia bilanciando, da un lato, il principio del rispetto alla vita e, dall’altro lato, le esigenze della ricerca. Nonostante il richiamo della Consulta, a tutt’oggi il governo e parlamento non sono intervenuti.
 
La decisione odierna del Comitato è un richiamo forte allo stato Italiano a dover adempiere ai propri obblighi internazionali e garantire i diritti umani fondamentali dei suoi cittadini. Nello specifico, riguardo l’impossibilità di revoca del consenso alla PMA dopo la fecondazione dei gameti art. 6 L.40, il Comitato condanna l'Italia perché’ " il diritto alla salute include il diritto di prendere decisioni libere e informate in merito a qualsiasi trattamento medico a cui una persona potrebbe essere sottoposta. Pertanto, le leggi e le politiche che prescrivono interventi medici involontari, coercitivi o forzati violano la responsabilità dello Stato di rispettare il diritto alla salute.  Il Comitato conclude che, nelle circostanze di questo caso, costituiscono una violazione del diritto all’articolo 12 del Patto." Il Comitato considera che la proibizione del ritiro del consenso dell’autore donna ad avere un embrione trasferito nel suo utero e la restrizione del loro accesso ai diritti riproduttivi costituisca una violazione dell’articolo 12 rispetto ad entrambi gli autori, e dell’articolo 12 in congiunzione all’articolo 3 del Patto rispetto alla coppia”.
 
Inoltre il Comitato nelle motivazioni della sua decisione, svolge un'accurata disamina della legge 40/04 ed evidenzia anche che la normativa italiana per essere conforme al pieno rispetto dei diritti fondamentali deve assolvere al rispetto del "diritto alla salute sessuale e riproduttiva ...che...è anche indissociabile e interdipendente con altri diritti umani. È intimamente legato ai diritti civili e politici alla base dell'integrità fisica e mentale degli individui e della loro autonomia, come i diritti alla vita; libertà e sicurezza della persona; libertà dalla tortura e da altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti".
 
Il Comitato ricorda inoltre che "il diritto alla salute sessuale e riproduttiva comporta un insieme di libertà e diritti. Le libertà comprendono il diritto di prendere decisioni e scelte libere e responsabili, libere da violenza, coercizione e discriminazione, per quanto riguarda le questioni relative al proprio corpo e alla salute sessuale e riproduttiva. Inoltre, "le violazioni dell'obbligo di rispetto si verificano quando lo Stato, attraverso leggi, politiche o azioni, mina il diritto alla salute sessuale e riproduttiva. Tali violazioni comprendono l'interferenza dello Stato con la libertà di un individuo di controllare il proprio corpo e la capacità di prendere decisioni libere, informate e responsabili a tale riguardo. (...) Anche le leggi e le politiche che prescrivono interventi medici involontari, coercitivi o forzati, tra cui la sterilizzazione forzata o l'HIV/AIDS obbligatorio, verginità o test di gravidanza, violano l'obbligo di rispetto”.
 
La decisione di ieri del Comitato, segna un nuovo corso in materia di diritti fondamentali che devono essere affermati per tutte le persone nel nostro Paese in materia di salute riproduttiva, tutela della salute, principio di uguaglianza nell'accesso alla PMA e rispetto del diritto all'autodeterminazione. Questa decisione deve essere il punto di partenza di una discussione in Parlamento che porti all’abrogazione della legge 40/04 e alla sua sostituzione con una legge che garantisca effettivamente i diritti umani fondamentali, così come richiesto dai trattati internazionali ratificati dall’Italia.
 
Di seguito riportiamo testualmente le raccomandazioni del Comitato all'Italia:
Raccomandazioni rispetto agli autori
13. Lo Stato contraente ha l’obbligo di fornire agli autori un rimedio effettivo, incluso: (a) stabilendo delle condizioni appropriate per permettere agli autori il diritto di accedere alla fecondazione in vitro con fiducia che il loro diritto a togliere il consenso al trattamento medico sarà rispettato; (b) assicurandosi che l’autore donna sia protetta da ogni intervento medico indesiderato e che il suo diritto di compiere scelte libere riguardanti il suo corpo, (c) fornendo a S.C. adeguato risarcimento per i danni fisici, psicologici e morali subiti; e (d) rimborsando gli autori per le ragionevoli spese legali incorse nel processare questa comunicazione.
Raccomandazioni generali
 
14. Il Comitato considera che i rimedi raccomandati nel contesto delle comunicazioni individuali possano includere garanzie di non ripetizione e ricorda che lo Stato contraente ha l’obbligo di prevenire violazioni simili in futuro. Il Comitato considera che lo Stato contraente debba garantire che la legislazione e la sua applicazione siano in linea con gli obblighi stabiliti dalla Convenzione. In particolare, lo Stato contraente ha l’obbligo di:
 
(a) Adottare misure legislative e/o amministrative appropriate per garantire il diritto di tutte le donne di prendere decisioni libere a proposito di interventi medici che colpiscono il suo corpo, in particolare garantendo il loro diritto a ritirare il consenso al trasferimento di embrioni nel loro utero;
 
(b) Adottare misure legislative e/o amministrative appropriate per garantire l’accesso a tutti i trattamenti riproduttivi generalmente disponibili e per permettere alle persone di ritirare il proprio consenso al trasferimento di embrioni per la procreazione, assicurando che tutte le restrizioni all’ accesso di questi trattamenti soddisfino i criteri forniti dall’ articolo 4;
 
15. Secondo l’articolo 9 (2) del Protocollo Opzionale e la regola 18 (1) delle regole provvisorie del Protocollo Opzionale, allo Stato contraente viene richiesto di sottomettere al Comitato, entro sei mesi, una risposta scritta, che includa informazioni sulle misure prese in seguito alle Opinioni e raccomandazioni del Comitato. Allo stato contraente viene anche richiesto di pubblicare le Opinioni del Comitato e di distribuirle ampiamente, in un formato accessibile, affinché possano raggiungere tutti i settori della popolazione.
 
 
F. Gallo, C. Romano, G. Baldini e L. Poli (Ass. Coscioni)
28 marzo 2019
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