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QS Edizioni - venerdì 19 aprile 2024

Governo e Parlamento

Manovra. Gli emendamenti proposti da Cgil, Cisl e UIl: “Proroga equipollenza e equivalenza dei titoli delle professioni sanitarie e superamento tetti spesa personale”

immagine 16 novembre - Con l’avvio dei nuovi albi professionali istituiti dalla legge Lorenzin, "è emersa una incompatibilità normativa con gravi conseguenze civili e penali e con possibili ripercussioni occupazionali". Per questi motivi, "si rende necessaria la modifica dei termini temporali previsti dalla normativa al fine di riconoscere i titoli di chi ha avuto l’accesso alle professioni in questi anni". Si propone, inoltre, la possibilità di destinare risorse alla componente variabile del salario accessorio al fine di attivare nuovi servizi. GLI EMENDAMENTI
In attesa che la prossima settimana entrino nel vivo i lavori sul disegno di legge di Bilancio da parte della Commissione Bilancio della Camera, Cgil, Cisl e Uil hanno prepato le loro proposte emendative alla manovra. 
 
I sindacati si sono concentrati in particolare su due aspetti riguardanti la sanità. Innanzitutto, all'articolo 40 propongono una proroga dei termini per l’equipollenza e l’equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento delle professioni sanitarie. Nella relazione all'emendamento spiegano come con l’introduzione dei 22 nuovi profili professionali e dei diplomi universitari, previsti dai decreti attuativi dell’art. 6. Comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si è posto il problema di riconoscere legalmente i titoli già conseguiti dagli operatori in base alle norme precedenti.
 
"La Legge 42/1999, ai commi 1 e 2 dell’art. 4, ha introdotto l’equipollenza e l’equivalenza dei titoli del vecchio ordinamento che dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della norma). Con i successivi Dm del 27.7.2000 (uno per ogni professione) si elencano i titoli equipollenti e con il DPCM 26 luglio 2011 si stabiliscono le procedure per l’equivalenza. In quegli anni, il regolamento concorsuale sancito dal Decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 consentiva le assunzioni anche con i vecchi titoli, senza considerare le nuove norme. Il Dpr 27 marzo 2001, n. 220, intervenuto dopo l’uscita dei decreti per l’equipollenza, modifica i requisiti e prevede che per l’accesso al Ssn occorre il Diploma Universitario o la Laurea (che però non era ancora stata attivata per tutte le professioni sanitarie in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale) o i titoli riconosciuti equipollenti/equivalenti ed abroga il Dm del 30 gennaio 1982.
 
Le Regioni hanno continuato a promuovere e riconoscere percorsi di riqualifica, anche dopo i termini previsti dalla norma nazionale. Le aziende sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, in quegli anni, hanno continuato ad assumere tutti coloro che avevano un titolo considerato valido, per effetto di prassi e/o di norme regionali, non tenendo conto dei vincoli temporali imposti dalla normativa e sopra richiamati. Il personale ha sempre continuato a lavorare, ma con l’avvio dei nuovi albi professionali istituiti dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e s.m.i., è emersa una incompatibilità normativa con gravi conseguenze civili e penali e con possibili ripercussioni occupazionali. Per questi motivi, si rende necessaria la modifica dei termini temporali previsti dalla normativa al fine di riconoscere i titoli di chi ha avuto l’accesso alle professioni in questi anni".
 
Altro tema di intervento, sempre all'articolo 40, riguarda poi la valorizzazione del personale per rispondere agli obbiettivi di Lea del Ssn. Considerati gli importanti processi di riordino e aggregazione a cui gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono chiamati, anche in attuazione del Dm 70/2015 che, nel prevedere processi di riordino della rete ospedaliera, ha definito la necessità di adeguare la risposta sanitaria territoriale, a garanzia del diritto degli utenti ad un livello adeguato di prestazioni, si spiega che "appare necessario modificare la possibilità degli enti di cui sopra, di destinare risorse alla componente variabile del salario accessorio al fine di attivare nuovi servizi e completare i processi di riorganizzazione".
 
Inoltre, al fine di equilibrare le risorse del Ssn con la crescente offerta di servizi, "si ritiene necessario superare i limiti ulteriori imposti alla spesa del personale. Tali misure hanno prodotto i loro risultati, permettendo alle regioni di risparmiare e di adempiere gli obbiettivi di finanza pubblica. Un’applicazione prolungata delle stesse, però, rischia di colpire i livelli essenziali di assistenza, specialmente in quelle strutture dove i criteri di risparmio hanno già operato una profonda riduzione del personale. La soluzione per riportare in coerenza la domanda di personale e l’offerta di servizi è il superamento delle misure menzionate, al fine di sganciare la spesa da limiti che potrebbero inficiare la funzione fondamentale di assistenza del Ssn".
16 novembre 2018
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