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QS Edizioni - martedì 19 marzo 2024

Governo e Parlamento

Anteprima. Decreto semplificazione. Stretta su intramoenia con controlli serrati su ogni professionista. E novità su accesso ai ruoli di Medicina generale e della Dirigenza medica

di Luciano Fassari e Giovanni Rodriquez
immagine 4 dicembre - Le Regioni potranno siglare protocolli con Carabinieri e Guardia di finanza e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni rientrerà nell’ambito degli elementi da valutare per l’accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fsn. Specializzandi all'ultimo anno potranno partecipare ai concorsi così come corsisti in Medicina generale potranno accedere ai ruoli convenzionali. Medici senza specializzazione con almeno 5 anni di esperienza potranno partecipare ai concorsi per Medicina d'urgenza. Nascono l'area della Medicina Penitenziaria e dell'Emergenza territoriale. LA BOZZA
Pronto lo schema del Decreto "semplificazione e sostegno allo sviluppo", approvato formalmente dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso (ma il testo non era stato mai reso noto sino ad oggi) che verrà esaminato prossimamente in un nuovo Consiglio dei Ministri.
 
Nel testo che abbiamo potuto visionare per la sanità sono previsti interventi su intramoenia, riconoscimento Irccs e personale sanitario. In particolare, si propone una stretta sull'attività libero professionale con l'individuazione di uno o più referenti scelti tra i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che curino il monitoraggio e il controllo dell’attività intramoenia di ogni singolo professionista.
 
In caso di disservizio, le Regioni dovranno presentare un piano finalizzato alla sua risoluzione, in caso contrario si potrà arrivare blocco dell’attività intramoenia relativa alla disciplina oggetto del disservizio nell’ambito della struttura sanitaria di riferimento fino all’approvazione del piano. Inoltre, in sede di Conferenza Stato Regioni, dovranno essere definiti i termini e le modalità per includere il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito degli elementi da valutare per l’accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fondo sanitario nazionale.
 
L'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovrà essere coerente e compatibile, non solo con la programmazione sanitaria della Regione interessata, ma anche con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca.
 
Il decreto, infine, prevede anche misure per favorire l’accesso dei giovani alla professione. In primis gli specializzandi all’ultimo anno potranno partecipare ai bandi della loro disciplina per l’accesso alla dirigenza medica. Le misure però riguardano anche la medicina generale. Anche i medici iscritti al corso di formazione in Mg potranno, fino al 31 dicembre 2021, partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali.
 
Vengono stralciate dalla Medicina generale, la Medicina penitenziaria (per cui dovrà essere previsto un corso ad hoc) e la Medicina di emergenza territoriale.
 
Infine chi non è in possesso di specializzazione ma ha maturato almeno 5 anni di servizio con contratti flessibili potrà partecipare entro il 31 dicembre 2019 ai concorsi per la Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza’ anche senza avere la specializzazione.
 

Questi gli articoli di interesse sanitario.
 
Articolo 9 (Riduzione delle liste d’attesa e corretto esercizio della libera professione intramuraria)
Viene modificata la legge 120/2001, andando ad aggiungere all’articolo 1, i seguenti commi:
 
Comma 14-bis. Impegna le Regioni ad assicurare che i Cup gestiscano le offerte di prestazioni di tutti gli erogatori che operano nel Ssn - compresi gli Irccs, le Aou e le strutture private accreditate - mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie.
 
Ricordiamo che in Commissione Bilancio alla Camera, nel corso dell’esame della manovra, è stato presentato un emendamento dei relatori che, proprio al fine di implementare i sistemi di prenotazione regionali, destina 150 mln per il 2019 e 100 mln per il 2020.
 
Comma 14-ter. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto dell’Agenas, individuano per tutti gli operatori che operano nel Ssn uno o più referenti scelti tra i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che curino il monitoraggio e il controllo dell’attività intramoenia di ogni singolo professionista.
 
Comma 14-quater. Per il monitoraggio e l’attività di controllo di cui al comma 14-ter le Regioni potranno stipulare, nell’ambito delle disponibilità finanziarie vigenti, protocolli d’intesa con il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e con la Guardia di finanza.
 
Comma 14-quinquies. I dati di monitoraggio di cui al comma 14-ter, saranno comunicati semestralmente dalle Regioni al Ministero della Salute che espleterà attività di verifica e controllo degli stessi, anche sulla base di eventuali segnalazioni pervenute dagli utenti del Ssn, ai fini della garanzia dei Lea. Eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal decreto semplificazioni e dal Piano nazionale liste d’attesa, saranno comunicate dal Ministero della Salute alla Regione interessata. Entro 60 giorni la Regione dovrà presentare un piano finalizzato alla risoluzione del disservizio, che dovrà essere approvato dal Ministero entro 30 giorni dal ricevimento. La mancata presentazione o il diniego dell’approvazione del piano entro i termini previsti comporterà il blocco dell’attività intramoenia relativa alla disciplina oggetto del disservizio nell’ambito della struttura sanitaria di riferimento fino all’approvazione del piano e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione, ad eccezione delle sole prestazioni già prenotate.
 
14-sexies.Con intesa Stato Regioni saranno definiti i termini e le modalità per includere il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito degli elementi da valutare per l’accesso alla ripartizione delle quote premiali del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 10 (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
Viene modificato il Dlgs 288/2003, e più in particolare l’articolo 13 sul riconoscimento degli Irccs. Viene dunque specificato che l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovrà essere coerente e compatibile, non solo con la programmazione sanitaria della Regione interessata, ma anche con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca
 
Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, di formazione specifica in medicina generale e di formazione specialistica)
 
Accesso a concorsi in Medicina d'Urgenza anche per chi non ha specializzazione
Il personale medico che alla data di entrata in vigore del decreto ha maturato almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni con contratti a tempo determinato, co.co.co o altre forme di lavoro flessibile nonché con incarichi di natura convenzionale presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Ssn, accede alle procedure concorsuali indetta dal Ssn entro il 31 dicembre 2019, per la Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza’ anche senza avere la specializzazione.
 
Possibilità accesso a incarichi convenzionali a iscritti corso formazione in Medicina generale.
Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in Medicina iscritti al corso di formazione possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali. L’assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto ai medici già in possesso del diploma e agli altri medici già aventi diritto all’iscrizione alla graduatoria regionale. Resta fermo che i medici devono essere in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Se nel frattempo non si ottiene il diploma entro il termine previsto ci sarà la cancellazione dalla graduatoria e la decadenza dalla graduatoria.
 
Le Regioni in ogni caso possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico in modo da non pregiudicare la didattica.
 
Entro 60 giorni in sede di rinnovo dell’Acn sono individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione per gli incarichi convenzionali nonché la remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri si applicano quelli previsti dall’Acn vigente per sostituzioni e incarichi provvisori.
 
Equivalenza a titoli rilasciati da altri Stati membri per la medicina generale.
Viene poi modificato anche il Dlgs 368/99 e si prevede che il titolo in medicina generale potrà essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare rilasciato dalle autorità competenti di uno stato membro della Ue. Le modalità di valutazione della formazione complementare e dell’esperienza acquisita dal richiedente in sostituzione del diploma di formazione in medicina generale sarà un decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
 
Stop a limiti per la formazione in Medicina generale.
Vengono poi abrogate le parti del Dlgs 368/99 in cui si prevede che la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Abrogata anche la parte in cui si specifica che i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
 
Stralcio da Medicina generale della Medicina penitenziaria e della Medicina d’emergenza territoriale.
Sono poi stralciate dalla medicina generale, la medicina penitenziaria e medicina di emergenza territoriale che entrano a far parte della medicina convenzionata con mmg, pediatri e specialisti ambulatoriali. In ogni caso con specificità nell’ambito dell’Acn della medicina generale dovrà essere disciplinato l’accesso alle funzioni di medico dell’emergenza sanitaria territoriale secondo graduatorie per titoli predisposte annualmente dalle Regioni.
 
Sulla medicina penitenziaria dovrà essere previsto un corso formativo ad hoc.
 
Per quanto riguarda le nuove aree (medicina penitenziaria ed emergenza territoriale) si dovrà prevedere all’interno dell’Acn della medicina generale la possibilità, per chi ha un’anzianità complessiva di almeno 5 anni la possibilità di accedere, mediante concorso per quote riservate, al corso di formazione in medicina generale.
 
Specializzandi all’ultimo anno possono accedere a concorsi per accesso a Dirigenza medica.
Previsto infine che i medici specializzandi all’ultimo anno possono essere ammessi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica. L’eventuale assunzione è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
 
Luciano Fassari
Giovanni Rodriquez
4 dicembre 2018
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